Art. 21 Progetti di innovazione 1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo I del regolamento GBER e all'art. 29 del medesimo regolamento, i progetti che prevedano un'innovazione di processo e/o un'innovazione dell'organizzazione. Tali progetti devono: a) essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 8, comma 2; b) essere realizzati presso un'unita' produttiva localizzata nell'area di intervento del progetto pilota; c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 7, comma 2. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita' non sono considerati come avvio dei lavori; d) avere una durata non superiore a quarantotto mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all'art. 10, comma 6. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni; e) non essere inerenti al settore della pesca e dell'acquacoltura e della produzione agricola primaria. 2. Sono ammissibili i seguenti costi: a) le spese di personale; b) i costi relativi a strumentazione e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, nel limite delle quote di ammortamento ordinario; c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato; d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto. 3. Ai fini dell'ammissibilita' i costi di cui al comma 2 devono: a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto; b) in caso di beni, essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente nell'unita' produttiva oggetto del progetto innovazione; c) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario e con modalita' che consentano la piena tracciabilita' del pagamento e l'immediata riconducibilita' dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa. 4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 29 del regolamento GBER e assumono la forma del contributo alla spesa per un importo pari al cinquanta per cento dei costi ammissibili. 5. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall'art. 8 del regolamento GBER.