Art. 21 
 
                       Progetti di innovazione 
 
  1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di  cui
al  Capo  I  del  regolamento  GBER  e  all'art.  29   del   medesimo
regolamento, i progetti che prevedano un'innovazione di processo  e/o
un'innovazione dell'organizzazione. Tali progetti devono: 
    a) essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 8, comma 2; 
    b) essere  realizzati  presso  un'unita'  produttiva  localizzata
nell'area di intervento del progetto pilota; 
    c)  essere  avviati  successivamente  alla  presentazione   della
domanda di agevolazione di cui all'art. 7, comma 2. Per data di avvio
si intende la data di  inizio  dei  lavori  di  costruzione  relativi
all'investimento oppure la  data  del  primo  impegno  giuridicamente
vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno  che
renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione  si
verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori  preparatori  quali
la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di  fattibilita'
non sono considerati come avvio dei lavori; 
    d) avere una durata non superiore a quarantotto  mesi  decorrenti
dalla data del provvedimento di assegnazione dei  contributi  di  cui
all'art. 10, comma 6. Per data di  ultimazione  si  intende  la  data
dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile  alle
agevolazioni; 
    e) non essere inerenti al settore della pesca e dell'acquacoltura
e della produzione agricola primaria. 
  2. Sono ammissibili i seguenti costi: 
    a) le spese di personale; 
    b) i costi relativi a strumentazione e attrezzature, nella misura
e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto,  nel  limite
delle quote di ammortamento ordinario; 
    c) i costi della ricerca contrattuale,  delle  competenze  e  dei
brevetti acquisiti o  ottenuti  in  licenza  da  fonti  esterne  alle
normali condizioni di mercato; 
    d) le spese generali supplementari e altri  costi  di  esercizio,
compresi i  costi  dei  materiali,  delle  forniture  e  di  prodotti
analoghi, direttamente imputabili al progetto. 
  3. Ai fini dell'ammissibilita' i costi di cui al comma 2 devono: 
    a) essere sostenuti successivamente alla  data  di  presentazione
della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per
l'ultimazione del progetto; 
    b) in caso di beni, essere relativi  a  beni  nuovi  di  fabbrica
acquistati da terzi che non hanno relazioni  con  l'acquirente,  alle
normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente nell'unita'
produttiva oggetto del progetto innovazione; 
    c) essere pagati esclusivamente  attraverso  conti  intestati  al
soggetto  beneficiario  e  con  modalita'  che  consentano  la  piena
tracciabilita' del pagamento  e  l'immediata  riconducibilita'  dello
stesso alla relativa fattura o al relativo  documento  giustificativo
di spesa. 
  4. Le agevolazioni di cui al presente  articolo  sono  concesse  ai
sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art.  29  del  regolamento
GBER e assumono la forma del contributo alla  spesa  per  un  importo
pari al cinquanta per cento dei costi ammissibili. 
  5. Le agevolazioni di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
cumulate con altri aiuti di Stato, anche  «de  minimis»,  nei  limiti
previsti dall'art. 8 del regolamento GBER.