Art. 22 Progetti di investimento nel settore della produzione agricola primaria 1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del regolamento ABER e all'art. 14 del medesimo regolamento, i progetti inerenti alla produzione agricola primaria che perseguono almeno uno dei seguenti obbiettivi definiti al punto 3 del citato art. 14: a) miglioramento del rendimento e della sostenibilita' globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione; b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purche' l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'UE; c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico; d) adempimento degli impegni agro-climatico-ambientali, con particolare riguardo allo stato di conservazione della biodiversita' delle specie e degli habitat, nonche' valorizzazione in termini di pubblica utilita' delle zone Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale da definirsi nei programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale degli Stati membri, purche' si tratti di investimenti non produttivi; e) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamita' naturali, avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonche' prevenzione dei danni da essi arrecati. 2. I progetti di cui al comma 1 devono: a) essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 8, comma 2, attivi nel settore della produzione agricola primaria; b) essere realizzati presso un'unita' produttiva localizzata nell'area di intervento del progetto pilota; c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 7, comma 2. Per data di avvio si intende la data di inizio delle attivita' o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attivita', a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita' non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attivita'; d) avere una durata non superiore a quarantotto mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all'art. 10, comma 6. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni; e) essere conformi alla legislazione dell'Unione europea e nazionale in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione dell'aiuto. 3. Sono ammissibili i costi definiti all'art. 14, comma 6 del regolamento ABER, strettamente connessi alla realizzazione del progetto e nella misura necessaria alle finalita' dello stesso, rispetto ai quali il proponente e' tenuto a fornire puntuale e dettagliata indicazione in sede di presentazione della domanda di agevolazione. 4. Ai fini dell'ammissibilita' i costi di cui al comma 3 devono: a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto; b) in caso di beni, essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente nell'unita' produttiva oggetto del progetto investimento; c) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario e con modalita' che consentano la piena tracciabilita' del pagamento e l'immediata riconducibilita' dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa. 5. Non sono ammessi i costi espressamente esclusi dal campo di applicazione dell'art. 14 del regolamento ABER, come definiti dal medesimo articolo. 6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 14 del regolamento ABER e assumono la forma del contributo a fondo perduto per un importo pari: a) al 50 per cento dei costi ammissibili in caso di unita' produttiva localizzata nelle aree definite all'art. 14, comma 12, lettera c) del regolamento ABER; b) al 40 per cento dei costi ammissibili in caso di unita' produttiva localizzata in aree diverse rispetto a quelle di cui alla precedente lettera a). 7. Le intensita' di aiuto di cui al comma 6 possono essere incrementate nei casi previsti al comma 13 e 14 dell'art. 14 del regolamento ABER. 8. Le agevolazioni di cui al presente articolo: a) possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall'art. 8 del regolamento ABER; b) non devono essere cumulate con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensita' di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal regolamento ABER.