Art. 23 
 
Progetti di investimento nel settore  della  trasformazione  e  della
              commercializzazione di prodotti agricoli 
 
  1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di  cui
al  Capo  1  del  regolamento  ABER  e  all'art.  17   del   medesimo
regolamento, i progetti  inerenti  alla  trasformazione  di  prodotti
agricoli o alla commercializzazione di prodotti agricoli. 
  2. I progetti di cui al comma 1 devono: 
    a) essere realizzati dai soggetti di cui  all'art.  8,  comma  2,
attivi  nei  settori  della  produzione  agricola   primaria,   della
trasformazione di prodotti agricoli e  della  commercializzazione  di
prodotti agricoli; 
    b) essere  realizzati  presso  un'unita'  produttiva  localizzata
nell'area di intervento del progetto pilota; 
    c)  essere  avviati  successivamente  alla  presentazione   della
domanda di agevolazione di cui all'art. 7, comma 2. Per data di avvio
si intende la  data  di  inizio  delle  attivita'  o  dei  lavori  di
costruzione  relativi  all'investimento  oppure  la  data  del  primo
impegno  giuridicamente  vincolante  ad   ordinare   attrezzature   o
impiegare  servizi  o  di   qualsiasi   altro   impegno   che   renda
irreversibile  il  progetto  o  l'attivita',  a  seconda   di   quale
condizione si verifichi prima.  L'acquisto  di  terreno  e  i  lavori
preparatori quali la richiesta di  permessi  o  la  realizzazione  di
studi di fattibilita' non sono considerati come avvio  dei  lavori  o
dell'attivita'; 
    d) avere una durata non superiore a quarantotto  mesi  decorrenti
dalla data del provvedimento di assegnazione dei  contributi  di  cui
all'art. 10, comma 6. Per data di  ultimazione  si  intende  la  data
dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile  alle
agevolazioni; 
    e)  essere  conformi  alla  legislazione  dell'Unione  europea  e
nazionale in materia di tutela ambientale. Per gli  investimenti  che
richiedono una valutazione dell'impatto  ambientale  ai  sensi  della
direttiva 2011/92/UE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  gli
aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento  sia
stato oggetto di tale valutazione e abbia  ottenuto  l'autorizzazione
prima della data di concessione dell'aiuto. 
  3. Sono ammissibili i costi  definiti  all'art.  17,  comma  5  del
regolamento  ABER,  strettamente  connessi  alla  realizzazione   del
progetto e nella  misura  necessaria  alle  finalita'  dello  stesso,
rispetto ai quali il  proponente  e'  tenuto  a  fornire  puntuale  e
dettagliata indicazione in sede di  presentazione  della  domanda  di
agevolazione. 
  4. Ai fini dell'ammissibilita' i costi di cui al comma 3 devono: 
    a) essere sostenuti successivamente alla  data  di  presentazione
della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per
l'ultimazione del progetto; 
    b) essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati  da  terzi
che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni  di
mercato e utilizzati esclusivamente  nell'unita'  produttiva  oggetto
del progetto investimento; 
    c) essere pagati esclusivamente  attraverso  conti  intestati  al
soggetto  beneficiario  e  con  modalita'  che  consentano  la  piena
tracciabilita' del pagamento  e  l'immediata  riconducibilita'  dello
stesso alla relativa fattura o al relativo  documento  giustificativo
di spesa. 
  5. Non sono ammessi i costi  espressamente  esclusi  dal  campo  di
applicazione dell'art. 17 del regolamento  ABER,  come  definiti  dal
medesimo articolo. 
  6. Le agevolazioni di cui al presente  articolo  sono  concesse  ai
sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art.  17  del  regolamento
ABER e assumono la forma  del  contributo  a  fondo  perduto  per  un
importo pari: 
    a) al 50 per cento  dei  costi  ammissibili  in  caso  di  unita'
produttiva localizzata nelle aree  definite  all'art.  17,  comma  9,
lettera c) del regolamento ABER; 
    b) al 40 per cento  dei  costi  ammissibili  in  caso  di  unita'
produttiva localizzata in aree diverse rispetto a quelle di cui  alla
precedente lettera a). 
  7. Le agevolazioni di cui al presente articolo: 
    a) possono essere cumulate con altri aiuti di  Stato,  anche  «de
minimis», nei limiti previsti dall'art. 8 del regolamento ABER; 
    b) non devono  essere  cumulate  con  i  pagamenti  di  cui  agli
articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio in  relazione  agli  stessi  costi
ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensita' di aiuto o  un
importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal regolamento ABER.