Art. 24 
 
Progetti di investimento nel settore della pesca e dell'acquacoltura 
 
  1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di  cui
al Capo 1 del regolamento  FIBER,  i  progetti  di  investimento  che
perseguono gli obbiettivi e che rientrano nel campo  di  applicazione
dei seguenti articoli del medesimo regolamento: 
    a) art. 26 «Aiuti volti a migliorare l'efficienza energetica e  a
mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici»,  purche'  soddisfino
le condizioni di cui all'art. 25, paragrafi 1 e 2, e all'art. 41  del
regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e
le condizioni di cui agli atti delegati adottati sulla base dell'art.
41, paragrafo 10, di detto regolamento; 
    b) art. 28 «Aiuti per i porti di pesca, i luoghi  di  sbarco,  le
sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca», purche' soddisfino
le condizioni di cui all'art. 25, paragrafi 1 e 2, e all'art. 43  del
regolamento (UE) n. 508/2014; 
    c) art. 31 «Aiuti per gli  investimenti  produttivi  nel  settore
dell'acquacoltura», purche' soddisfino  le  condizioni  di  cui  agli
articoli 46 e 48 del regolamento (UE) n. 508/2014; 
    d) art. 41 «Aiuti alle misure  di  commercializzazione»,  purche'
soddisfino le condizioni di cui all'art. 68 del regolamento  (UE)  n.
508/2014; 
    e) art. 42 «Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca  e
dell'acquacoltura», purche' soddisfino le condizioni di cui  all'art.
69 del regolamento (UE) n. 508/2014. 
  2. I progetti di cui al comma 1 devono: 
    a) essere realizzati dai soggetti di cui  all'art.  8,  comma  2,
attivi   nel   settore    della    produzione,    trasformazione    e
commercializzazione dei prodotti della pesca; 
    b) essere realizzati nell'area di intervento del progetto pilota; 
    c)  essere  avviati  successivamente  alla  presentazione   della
domanda di agevolazione di cui all'art. 7, comma 2. Per data di avvio
si intende la data di  inizio  dei  lavori  di  costruzione  relativi
all'investimento oppure la  data  del  primo  impegno  giuridicamente
vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno  che
renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione  si
verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori  preparatori  quali
la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di  fattibilita'
non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di  acquisizioni,
per «avvio dei lavori» si intende il momento  di  acquisizione  degli
attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito; 
    d) avere una durata non superiore a quarantotto  mesi  decorrenti
dalla data del provvedimento di assegnazione dei  contributi  di  cui
all'art. 10, comma 6. Per data di  ultimazione  si  intende  la  data
dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile  alle
agevolazioni. 
  3.  Sono   ammissibili   i   costi   strettamente   connessi   alla
realizzazione del progetto e nella misura necessaria  alle  finalita'
dello stesso, rispetto ai quali il proponente  e'  tenuto  a  fornire
puntuale e dettagliata indicazione in  sede  di  presentazione  della
domanda di agevolazione. 
  4. Ai fini dell'ammissibilita' i costi di cui al comma 3 devono: 
    a) essere sostenuti successivamente alla  data  di  presentazione
della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per
l'ultimazione del progetto; 
    b) in caso di beni, essere relativi  a  beni  nuovi  di  fabbrica
acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente  e  alle
normali condizioni di mercato; 
    c) essere pagati esclusivamente  attraverso  conti  intestati  al
soggetto  beneficiario  e  con  modalita'  che  consentano  la  piena
tracciabilita' del pagamento  e  l'immediata  riconducibilita'  dello
stesso alla relativa fattura o al relativo  documento  giustificativo
di spesa. 
  5. Le agevolazioni di cui al presente  articolo  sono  concesse  ai
sensi e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 26, 28, 31, 41 e
42 del regolamento FIBER e assumono la forma del contributo  a  fondo
perduto per  un  importo  pari  al  cinquanta  per  cento  dei  costi
ammissibili. 
  6. Le agevolazioni di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
cumulate con altri aiuti di Stato, anche  «de  minimis»,  nei  limiti
previsti dall'art. 8 del regolamento FIBER.