Art. 24 Progetti di investimento nel settore della pesca e dell'acquacoltura 1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del regolamento FIBER, i progetti di investimento che perseguono gli obbiettivi e che rientrano nel campo di applicazione dei seguenti articoli del medesimo regolamento: a) art. 26 «Aiuti volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici», purche' soddisfino le condizioni di cui all'art. 25, paragrafi 1 e 2, e all'art. 41 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e le condizioni di cui agli atti delegati adottati sulla base dell'art. 41, paragrafo 10, di detto regolamento; b) art. 28 «Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca», purche' soddisfino le condizioni di cui all'art. 25, paragrafi 1 e 2, e all'art. 43 del regolamento (UE) n. 508/2014; c) art. 31 «Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura», purche' soddisfino le condizioni di cui agli articoli 46 e 48 del regolamento (UE) n. 508/2014; d) art. 41 «Aiuti alle misure di commercializzazione», purche' soddisfino le condizioni di cui all'art. 68 del regolamento (UE) n. 508/2014; e) art. 42 «Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura», purche' soddisfino le condizioni di cui all'art. 69 del regolamento (UE) n. 508/2014. 2. I progetti di cui al comma 1 devono: a) essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 8, comma 2, attivi nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca; b) essere realizzati nell'area di intervento del progetto pilota; c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 7, comma 2. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita' non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito; d) avere una durata non superiore a quarantotto mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all'art. 10, comma 6. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni. 3. Sono ammissibili i costi strettamente connessi alla realizzazione del progetto e nella misura necessaria alle finalita' dello stesso, rispetto ai quali il proponente e' tenuto a fornire puntuale e dettagliata indicazione in sede di presentazione della domanda di agevolazione. 4. Ai fini dell'ammissibilita' i costi di cui al comma 3 devono: a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto; b) in caso di beni, essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato; c) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario e con modalita' che consentano la piena tracciabilita' del pagamento e l'immediata riconducibilita' dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa. 5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 26, 28, 31, 41 e 42 del regolamento FIBER e assumono la forma del contributo a fondo perduto per un importo pari al cinquanta per cento dei costi ammissibili. 6. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall'art. 8 del regolamento FIBER.