Art. 24 
 
              Aumento del ruolo organico del personale 
                      di magistratura ordinaria 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  che  l'adeguamento  della   normativa
nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre
2017,  relativo  all'attuazione  di   una   cooperazione   rafforzata
sull'istituzione della Procura europea («EPPO»)  avvenga  conservando
le risorse di personale di magistratura presso gli uffici di  procura
della Repubblica individuati come sedi di  servizio  dei  procuratori
europei delegati, il ruolo organico del personale della  magistratura
ordinaria e' aumentato complessivamente di 20 unita'.  La  tabella  B
allegata alla legge  5  marzo  1991,  n.  71,  da  ultimo  modificata
dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.
9, e' sostituita dalla tabella B  di  cui  all'Allegato  al  presente
decreto. Il Ministero della giustizia e' autorizzato  a  bandire  nel
corso  dell'anno  2021  le  procedure  concorsuali  di   reclutamento
finalizzate all'assunzione, nell'anno 2022, delle unita' di personale
di magistratura di cui al presente comma. 
  2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, e'  autorizzata
la spesa nel  limite  di  euro  704.580  per  l'anno  2022,  di  euro
1.684.927 per l'anno 2023, di euro 1.842.727 per l'anno 2024, di euro
1.879.007 per l'anno 2025, di euro 2.347.595 per l'anno 2026, di euro
2.397.947 per l'anno 2027, di euro 2.441.106 per l'anno 2028, di euro
2.491.457 per l'anno 2029, di euro 2.534.616 per  l'anno  2030  e  di
euro 2.584.968 a decorrere  dall'anno  2031.  Al  relativo  onere  si
provvede per euro 704.580 per l'anno 2022  e  per  euro  2.584.968  a
decorrere dall'anno 2023,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
((programma «Fondi di riserva e speciali»)) della missione «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio,  del  12
          ottobre 2017, relativo all'attuazione di  una  cooperazione
          rafforzata sull'istituzione della Procura europea  («EPPO»)
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 ottobre 2017, n. L 283. 
              - La legge 5 marzo 1991, n. 71, reca: «Dirigenza  delle
          procure della Repubblica presso le preture circondariali». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  9  del  decreto
          legislativo  2  febbraio  2021,  n.  9  (Disposizioni   per
          l'adeguamento della normativa nazionale  alle  disposizioni
          del  regolamento  (UE)  2017/1939  del  Consiglio,  del  12
          ottobre 2017, relativo all'attuazione di  una  cooperazione
          rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO»): 
              «Art. 8 (Modifiche alla tabella B, annessa alla legge 5
          marzo 1991, n. 71). - 1. La tabella B, annessa alla legge 5
          marzo 1991, n. 71, e' sostituita dalla tabella  B  allegata
          al presente decreto, con l'inclusione, alla lettera L), dei
          magistrati destinati alle funzioni di  procuratori  europei
          delegati.».