Art. 25
Misure urgenti in materia di semplificazione delle procedure di
pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di
violazione del termine ragionevole del processo
1. All'articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo il
comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Con decreti dirigenziali del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della
giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021, sono indicate le
modalita' di presentazione telematica dei modelli di cui al comma 3,
anche a mezzo di soggetti incaricati, ((ai sensi del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto)) legislativo 7
marzo 2005, n. 82.».
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 5-sexies della
legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione
in caso di violazione del termine ragionevole del processo
e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura
civile), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 5-sexies (Modalita' di pagamento). - 1. Al fine
di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma
della presente legge, il creditore rilascia
all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo
titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso
credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione e'
ancora tenuta a corrispondere, la modalita' di riscossione
prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo,
nonche' a trasmettere la documentazione necessaria a norma
dei decreti di cui al comma 3.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validita'
semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della
pubblica amministrazione.
3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle
finanze e del Ministero della giustizia, da emanare entro
il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di
dichiarazione di cui al comma 1 ed e' individuata la
documentazione da trasmettere all'amministrazione debitrice
ai sensi del predetto comma 1. Le amministrazioni
pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di
cui al periodo precedente.
3-bis. Con decreti dirigenziali del Ministero
dell'economia e delle finanze e del Ministero della
giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021, sono
indicate le modalita' di presentazione telematica dei
modelli di cui al comma 3, anche a mezzo di soggetti
incaricati, ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare
trasmissione della dichiarazione o della documentazione di
cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non puo'
essere emesso.
5. L'amministrazione effettua il pagamento entro sei
mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli
obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al
periodo precedente non inizia a decorrere in caso di
mancata, incompleta o irregolare trasmissione della
dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi
precedenti.
6. L'amministrazione esegue, ove possibile, i
provvedimenti per intero. L'erogazione degli indennizzi
agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse
disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto
salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante
pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene
a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie, di
cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5,
i creditori non possono procedere all'esecuzione forzata,
alla notifica dell'atto di precetto, ne' proporre ricorso
per l'ottemperanza del provvedimento.
8. Qualora i creditori di somme liquidate a norma della
presente legge propongano l'azione di ottemperanza di cui
al titolo I del libro quarto del codice del processo
amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, il giudice amministrativo nomina, ove
occorra, commissario ad acta un dirigente
dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei
titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e
di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I
compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano
nell'onnicomprensivita' della retribuzione dei dirigenti.
9. Le operazioni di pagamento delle somme dovute a
norma della presente legge si effettuano mediante
accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei
creditori. I pagamenti per cassa o per vaglia cambiario non
trasferibile sono possibili solo se di importo non
superiore a 1.000 euro.
10. Nei casi di riscossione per cassa o tramite vaglia
cambiario il creditore puo' delegare all'incasso un legale
rappresentante con il rilascio di procura speciale.
11. Nel processo di esecuzione forzata, anche in corso,
non puo' essere disposto il pagamento di somme o
l'assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme
liquidate a norma della presente legge in caso di mancato,
incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di
comunicazione. La disposizione di cui al presente comma si
applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad
acta.
12. I creditori di provvedimenti notificati
anteriormente all'emanazione dei decreti di cui al comma 3
trasmettono la dichiarazione e la documentazione di cui ai
commi precedenti avvalendosi della modulistica presente nei
siti istituzionali delle amministrazioni. Le dichiarazioni
complete e regolari, gia' trasmesse alla data di entrata in
vigore del presente articolo, conservano validita' anche in
deroga al disposto dei commi 9 e 10.».