Art. 25 
 
Misure urgenti in  materia  di  semplificazione  delle  procedure  di
  pagamento  degli  indennizzi  per  equa  riparazione  in  caso   di
  violazione del termine ragionevole del processo 
 
  1. All'articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo  il
comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Con decreti dirigenziali del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministero  della
giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021, sono  indicate  le
modalita' di presentazione telematica dei modelli di cui al comma  3,
anche  a  mezzo  di  soggetti  incaricati,  ((ai  sensi  del   codice
dell'amministrazione digitale, di  cui  al  decreto))  legislativo  7
marzo 2005, n. 82.». 
  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si  provvede
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  5-sexies  della
          legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa  riparazione
          in caso di violazione del termine ragionevole del  processo
          e  modifica  dell'articolo  375  del  codice  di  procedura
          civile), cosi' come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 5-sexies (Modalita' di pagamento). - 1.  Al  fine
          di ricevere il pagamento  delle  somme  liquidate  a  norma
          della    presente    legge,    il    creditore     rilascia
          all'amministrazione debitrice una dichiarazione,  ai  sensi
          degli articoli 46 e 47 del testo unico di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          attestante la mancata riscossione di somme per il  medesimo
          titolo, l'esercizio di azioni  giudiziarie  per  lo  stesso
          credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione e'
          ancora tenuta a corrispondere, la modalita' di  riscossione
          prescelta ai sensi  del  comma  9  del  presente  articolo,
          nonche' a trasmettere la documentazione necessaria a  norma
          dei decreti di cui al comma 3. 
              2. La dichiarazione di cui  al  comma  1  ha  validita'
          semestrale  e  deve  essere  rinnovata  a  richiesta  della
          pubblica amministrazione. 
              3. Con decreti  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e del Ministero della giustizia, da  emanare  entro
          il  30  ottobre  2016,  sono   approvati   i   modelli   di
          dichiarazione di cui  al  comma  1  ed  e'  individuata  la
          documentazione da trasmettere all'amministrazione debitrice
          ai  sensi  del  predetto  comma   1.   Le   amministrazioni
          pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica  di
          cui al periodo precedente. 
              3-bis.   Con   decreti   dirigenziali   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministero   della
          giustizia, da adottarsi entro il  31  dicembre  2021,  sono
          indicate  le  modalita'  di  presentazione  telematica  dei
          modelli di cui al  comma  3,  anche  a  mezzo  di  soggetti
          incaricati,  ai  sensi  del   codice   dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82. 
              4.  Nel  caso  di  mancata,  incompleta  o   irregolare
          trasmissione della dichiarazione o della documentazione  di
          cui ai commi precedenti, l'ordine  di  pagamento  non  puo'
          essere emesso. 
              5. L'amministrazione effettua il  pagamento  entro  sei
          mesi dalla data  in  cui  sono  integralmente  assolti  gli
          obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al
          periodo precedente  non  inizia  a  decorrere  in  caso  di
          mancata,  incompleta  o   irregolare   trasmissione   della
          dichiarazione ovvero della documentazione di cui  ai  commi
          precedenti. 
              6.   L'amministrazione   esegue,   ove   possibile,   i
          provvedimenti per  intero.  L'erogazione  degli  indennizzi
          agli  aventi  diritto  avviene  nei  limiti  delle  risorse
          disponibili sui  pertinenti  capitoli  di  bilancio,  fatto
          salvo il ricorso ad  anticipazioni  di  tesoreria  mediante
          pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene
          a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie, di
          cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma  5,
          i creditori non possono procedere  all'esecuzione  forzata,
          alla notifica dell'atto di precetto, ne'  proporre  ricorso
          per l'ottemperanza del provvedimento. 
              8. Qualora i creditori di somme liquidate a norma della
          presente legge propongano l'azione di ottemperanza  di  cui
          al titolo I  del  libro  quarto  del  codice  del  processo
          amministrativo, di cui  al  decreto  legislativo  2  luglio
          2010,  n.  104,  il  giudice  amministrativo  nomina,   ove
          occorra,    commissario    ad     acta     un     dirigente
          dell'amministrazione  soccombente,   con   esclusione   dei
          titolari di incarichi di Governo, dei capi  dipartimento  e
          di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali.  I
          compensi riconosciuti  al  commissario  ad  acta  rientrano
          nell'onnicomprensivita' della retribuzione dei dirigenti. 
              9. Le operazioni di  pagamento  delle  somme  dovute  a
          norma  della  presente   legge   si   effettuano   mediante
          accreditamento  sui  conti  correnti  o  di  pagamento  dei
          creditori. I pagamenti per cassa o per vaglia cambiario non
          trasferibile  sono  possibili  solo  se  di   importo   non
          superiore a 1.000 euro. 
              10. Nei casi di riscossione per cassa o tramite  vaglia
          cambiario il creditore puo' delegare all'incasso un  legale
          rappresentante con il rilascio di procura speciale. 
              11. Nel processo di esecuzione forzata, anche in corso,
          non  puo'  essere  disposto  il  pagamento   di   somme   o
          l'assegnazione di crediti in favore dei creditori di  somme
          liquidate a norma della presente legge in caso di  mancato,
          incompleto  o  irregolare  adempimento  degli  obblighi  di
          comunicazione. La disposizione di cui al presente comma  si
          applica anche al  pagamento  compiuto  dal  commissario  ad
          acta. 
              12.   I   creditori   di    provvedimenti    notificati
          anteriormente all'emanazione dei decreti di cui al comma  3
          trasmettono la dichiarazione e la documentazione di cui  ai
          commi precedenti avvalendosi della modulistica presente nei
          siti istituzionali delle amministrazioni. Le  dichiarazioni
          complete e regolari, gia' trasmesse alla data di entrata in
          vigore del presente articolo, conservano validita' anche in
          deroga al disposto dei commi 9 e 10.».