Art. 26 
 
Disposizioni urgenti  per  la  semplificazione  del  procedimento  di
  assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia 
 
  1. Per l'anno 2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo
2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008,  n.  181,  le  quote
delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia  alla  data  del  31
dicembre 2019, relative alle confische e agli  utili  della  gestione
finanziaria del medesimo  fondo,  versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato nel corso dell'anno 2020, sono riassegnate agli stati  di
previsione  del   Ministero   della   giustizia   e   del   Ministero
dell'interno, in misura pari al 49 per cento in  favore  di  ciascuna
delle  due  amministrazioni,  per  essere   destinate   altresi'   al
finanziamento   di   interventi   urgenti   volti   al    superamento
dell'emergenza epidemiologica, alla digitalizzazione, all'innovazione
tecnologica   e   all'efficientamento   delle   strutture   e   delle
articolazioni ministeriali, e  delle  Forze  di  polizia  interessate
limitatamente all'integrazione delle risorse per  le  sole  spese  di
funzionamento. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  7,  del
          decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 (Interventi urgenti
          in  materia  di  funzionalita'  del  sistema  giudiziario),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008, n. 181: 
              «Art. 2 (Fondo unico giustizia). - 1.-6. (Omissis). 
              7. Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e  2-ter,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro della giustizia e con il  Ministro
          dell'interno, sono  stabilite,  fermo  quanto  disposto  al
          comma 5, le quote  delle  risorse  intestate  «Fondo  unico
          giustizia», anche  frutto  di  utili  della  loro  gestione
          finanziaria, fino ad una percentuale non  superiore  al  30
          per  cento  relativamente  alle  sole  risorse  oggetto  di
          sequestro penale o amministrativo, disponibili  per  massa,
          in base a criteri statistici e con modalita'  rotativa,  da
          destinare mediante riassegnazione: 
                a) in misura non inferiore ad un terzo, al  Ministero
          dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica  e  del
          soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
          solidarieta' per le vittime delle  richieste  estorsive  di
          cui all'articolo 18, comma 1, lettera c),  della  legge  23
          febbraio 1999, n. 44, e  del  Fondo  di  rotazione  per  la
          solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
          all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512; 
                b) in misura non inferiore ad un terzo, al  Ministero
          della  giustizia  per  assicurare  il  funzionamento  e  il
          potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
          istituzionali; 
                c) all'entrata del bilancio dello Stato. 
              7-bis.-10. (Omissis).».