Art. 26
Disposizioni urgenti per la semplificazione del procedimento di
assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia
1. Per l'anno 2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo
2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, le quote
delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia alla data del 31
dicembre 2019, relative alle confische e agli utili della gestione
finanziaria del medesimo fondo, versate all'entrata del bilancio
dello Stato nel corso dell'anno 2020, sono riassegnate agli stati di
previsione del Ministero della giustizia e del Ministero
dell'interno, in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna
delle due amministrazioni, per essere destinate altresi' al
finanziamento di interventi urgenti volti al superamento
dell'emergenza epidemiologica, alla digitalizzazione, all'innovazione
tecnologica e all'efficientamento delle strutture e delle
articolazioni ministeriali, e delle Forze di polizia interessate
limitatamente all'integrazione delle risorse per le sole spese di
funzionamento.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 7, del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 (Interventi urgenti
in materia di funzionalita' del sistema giudiziario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181:
«Art. 2 (Fondo unico giustizia). - 1.-6. (Omissis).
7. Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro
dell'interno, sono stabilite, fermo quanto disposto al
comma 5, le quote delle risorse intestate «Fondo unico
giustizia», anche frutto di utili della loro gestione
finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30
per cento relativamente alle sole risorse oggetto di
sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa,
in base a criteri statistici e con modalita' rotativa, da
destinare mediante riassegnazione:
a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del
soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23
febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la
solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
della giustizia per assicurare il funzionamento e il
potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
istituzionali;
c) all'entrata del bilancio dello Stato.
7-bis.-10. (Omissis).».