((Art. 26 bis
Misure urgenti in materia di concorso
per il reclutamento di magistrati ordinari
1. Il Ministero della giustizia e' autorizzato a indire un concorso
pubblico, da bandire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle
disposizioni speciali contenute nel presente articolo, per il
reclutamento di cinquecento magistrati ordinari in tirocinio, di cui
al contingente previsto dall'articolo 1, comma 379, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, per la copertura dei posti vacanti
nell'organico della magistratura.
2. Per il solo concorso di cui al comma 1, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 5
aprile 2006, n. 160, la commissione esaminatrice e' composta da un
magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di
professionalita', che la presiede, da ventitre' magistrati che
abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalita',
da sei professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti
nelle materie oggetto di esame, cui si applicano, a loro richiesta,
le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nominati su
proposta del Consiglio universitario nazionale, e da quattro avvocati
iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature
superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non
possono essere nominati componenti della commissione di concorso i
magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci
anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e in qualsiasi
modo, attivita' di docenza nelle scuole di preparazione al concorso
per magistrato ordinario.
3. La prova scritta del concorso per magistrato ordinario di cui al
comma 1 consiste nello svolgimento di sintetici elaborati teorici
vertenti sulle materie di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Nel definire i criteri per la
valutazione omogenea degli elaborati scritti a norma dell'articolo 5,
comma 3, del predetto decreto legislativo n. 160 del 2006, la
commissione esaminatrice tiene conto della capacita' di sintesi nello
svolgimento degli elaborati. Gli elaborati devono essere presentati
nel termine di cinque ore dalla dettatura.
4. Per il solo concorso di cui al comma 1, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 160, se i candidati che hanno portato a termine la prova
scritta sono piu' di trecento, il presidente, dopo aver provveduto
alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la
partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta tre
sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri
obiettivi, un terzo dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni
sono rispettivamente presiedute dal presidente e dai magistrati piu'
anziani presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o
impedimento, dai magistrati piu' anziani presenti, e assistite
ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto
eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione
degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna
sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre
componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato piu' anziano.
In caso di parita' di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun
collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una
delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.
5. Per il concorso di cui al comma 1, nonche' per quello indetto
con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 91 del 19 novembre
2019, per l'espletamento della prova orale il presidente forma per
ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna,
secondo criteri obiettivi, la meta' dei candidati da esaminare. Le
sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal
magistrato piu' anziano presente alla seduta, a loro volta
sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati piu'
anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. Le
sottocommissioni procedono all'esame orale dei candidati e
all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15, primo e terzo
comma, e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.
6. Salvo quanto previsto dalle disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5,
allo svolgimento del concorso per magistrato ordinario indetto ai
sensi del comma 1 si applicano le disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. All'articolo 7 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, il
terzo comma e' sostituito dal seguente:
«E' loro consentito di consultare i semplici testi dei codici,
delle leggi e dei decreti dello Stato, da essi preventivamente
comunicati alla commissione, e da questa posti a loro disposizione
previa verifica, o in alternativa, previa determinazione contenuta
nel decreto ministeriale di adozione del diario delle prove scritte,
e' loro consentita la consultazione dei predetti testi normativi
mediante modalita' informatiche. Con decreto del Ministro della
giustizia da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione sono individuate le modalita' operative e
tecniche della consultazione di cui al periodo precedente».
8. L'articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Presentazione della domanda). - 1. La domanda di
partecipazione al concorso per esami per magistrato ordinario,
indirizzata al Consiglio superiore della magistratura, e' inviata
telematicamente, secondo modalita' da determinare nel bando di
concorso, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, al procuratore
della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato
e' residente. 2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i
candidati le cui domande sono inviate in difformita' da quanto
stabilito nel bando di concorso di cui al comma 1. 3. Per i
candidati, cittadini italiani, non residenti nel territorio dello
Stato, la modalita' telematica di trasmissione delle domande di
partecipazione prevede l'invio al procuratore della Repubblica presso
il tribunale di Roma».
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo,
e in particolare per far fronte ai maggiori oneri connessi alla
gestione delle previste procedure concorsuali, e' autorizzata la
spesa di euro 5.962.281 per l'anno 2022, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 379 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«Art. 1. - 379. Il ruolo organico del personale della
magistratura ordinaria e' aumentato complessivamente di 600
unita'. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle
ordinarie facolta' assunzionali, e' autorizzato a bandire,
dall'anno 2019, procedure concorsuali e, conseguentemente,
ad assumere un contingente massimo annuo di 200 magistrati
ordinari per il triennio 2020-2022. La tabella B allegata
alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata
dall'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016,
n. 197, e' sostituita dalla tabella 2 allegata alla
presente legge. Con uno o piu' decreti del Ministro della
giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sentito il Consiglio
superiore della magistratura, sono rideterminate le piante
organiche degli uffici giudiziari.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 5 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina
dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di
progressione economica e di funzioni dei magistrati, a
norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25
luglio 2005, n. 150):
«Art. 1 (Concorso per magistrato ordinario). - 1. La
nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un
concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in
relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno
vacanti nel quadriennio successivo, per i quali puo' essere
attivata la procedura di reclutamento.
2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta,
effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio
decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive
modificazioni, e in una prova orale.
3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre
elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto
civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo.
4. La prova orale verte su:
a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto
romano;
b) procedura civile;
c) diritto penale;
d) procedura penale;
e) diritto amministrativo, costituzionale e
tributario;
f) diritto commerciale e fallimentare;
g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
h) diritto comunitario;
i) diritto internazionale pubblico e privato;
l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento
giudiziario;
m) colloquio su una lingua straniera, indicata dal
candidato all'atto della domanda di partecipazione al
concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo,
francese e tedesco.
5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che
ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna
delle materie della prova scritta. Conseguono l'idoneita' i
candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna
delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere
da a) a l), e un giudizio di sufficienza nel colloquio
sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione
complessiva nelle due prove non inferiore a centootto
punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di
cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle
prove scritte e orali e' motivato con l'indicazione del
solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza e' motivata
con la sola formula «non idoneo».
6. Con decreto del Ministro della giustizia, previa
delibera del Consiglio superiore della magistratura,
terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono
nominati componenti della commissione esaminatrice docenti
universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi
alla prova orale. I commissari cosi' nominati partecipano
in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una
o di entrambe le sottocommissioni, se formate,
limitatamente alle prove orali relative alla lingua
straniera della quale sono docenti.
7. Nulla e' innovato in ordine agli specifici requisiti
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, per la
copertura dei posti di magistrato nella provincia di
Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera
prevista dal comma 4, lettera m), del presente articolo
deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il
conseguimento dell'impiego.».
«Art. 5 (Commissione di concorso). - 1. La commissione
del concorso per esami e' nominata, nei quindici giorni
antecedenti l'inizio della prova scritta, con decreto del
Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme
delibera del Consiglio superiore della magistratura.
1-bis. La commissione del concorso e' composta da un
magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione
di professionalita', che la presiede, da venti magistrati
che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di
professionalita', da cinque professori universitari di
ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di
esame, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni
di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nominati su
proposta del Consiglio universitario nazionale, e da tre
avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti
dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta
del Consiglio nazionale forense. Non possono essere
nominati componenti della commissione di concorso i
magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che
nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi
titolo e modo, attivita' di docenza nelle scuole di
preparazione al concorso per magistrato ordinario.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il
numero di componenti della commissione, il Consiglio
superiore della magistratura nomina d'ufficio magistrati
che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle
funzioni. Non possono essere nominati i componenti che
abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi
tre concorsi.
3. Nella seduta di cui al sesto comma dell'articolo 8
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive
modificazioni, la commissione definisce i criteri per la
valutazione omogenea degli elaborati scritti; i criteri per
la valutazione delle prove orali sono definiti prima
dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione
dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti
della commissione, salvi i casi di forza maggiore e
legittimo impedimento, la cui valutazione e' rimessa al
Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata
partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di
tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il
Consiglio superiore puo' deliberare la revoca del
componente e la sua sostituzione con le modalita' previste
dal comma 1.
4. Il presidente della commissione e gli altri
componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a
riposo da non piu' di due anni ed i professori universitari
a riposo da non piu' di cinque anni che, all'atto della
cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti
per la nomina.
5. In caso di assenza o impedimento del presidente
della commissione, le relative funzioni sono svolte dal
magistrato con maggiore anzianita' di servizio presente in
ciascuna seduta.
6. Se i candidati che hanno portato a termine la prova
scritta sono piu' di trecento, il presidente, dopo aver
provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in
seduta plenaria con la partecipazione di tutti i
componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a
ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la
meta' dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono
rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato
piu' anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di
assenza o impedimento, dai magistrati piu' anziani
presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La
commissione delibera su ogni oggetto eccedente la
competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli
elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna
sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di
almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal
magistrato piu' anziano. In caso di parita' di voti,
prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della
medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una
delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni
candidato.
7. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si
applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le
disposizioni dettate per le sottocommissioni e la
commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15
ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni. La
commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono
all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del
punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio
decreto n. 1860 del 1925, e successive modificazioni.
8. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o
giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della
magistratura contestualmente alla nomina a componente della
commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato
sino alla formazione della graduatoria finale dei
candidati.
9.
10. Le attivita' di segreteria della commissione e
delle sottocommissioni sono esercitate da personale
amministrativo di area C in servizio presso il Ministero
della giustizia, come definita dal contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il
quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, e
sono coordinate dal titolare dell'ufficio del Ministero
della giustizia competente per il concorso.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e
didattica):
«Art. 13 (Aspettativa obbligatoria per situazioni di
incompatibilita'). - Ferme restando le disposizioni vigenti
in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore
con altri impieghi pubblici o privati, il professore
ordinario e' collocato d'ufficio in aspettativa per la
durata della carica, del mandato o dell'ufficio nei
seguenti casi:
1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei
ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione
europea;
3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni
specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno
incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di
professore universitario;
4);
5) nomina a presidente o vice presidente del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
6);
7) nomina a presidente o componente della giunta
regionale e a presidente del consiglio regionale;
8) nomina a presidente della giunta provinciale;
9) nomina a sindaco del comune capoluogo di
provincia;
10) nomina alle cariche di presidente, di
amministratore delegato di enti pubblici a carattere
nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici
economici, di societa' a partecipazione pubblica, anche a
fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche
comunque direttive di enti a carattere prevalentemente
culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non
remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere
scientifico;
11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore
di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del
settore dell'informazione radio-televisiva;
12) nomina a presidente o segretario nazionale di
partiti rappresentati in Parlamento;
13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art.
16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le
amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o
enti pubblici economici.
Hanno diritto a richiedere una limitazione
dell'attivita' didattica i professori di ruolo che
ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di
facolta' e direttori di dipartimento, di presidente di
consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio
universitario nazionale. La limitazione e' concessa con
provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non
dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
Il professore che venga a trovarsi in una delle
situazioni di incompatibilita' di cui ai precedenti commi
deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al
rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in
aspettativa per la durata della carica, del mandato o
dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa e' corrisposto
il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per
gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle
situazioni indicate nel primo comma. E' fatto salvo il
disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile
1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni
l'aspettativa e' senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo
sia senza assegni, e' utile ai fini della progressione
nella carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza secondo le norme vigenti, nonche' della
maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente
art. 6.
Qualora l'incarico per il quale e' prevista
l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte
dell'ente, istituto o societa', la corresponsione di una
indennita' di carica si applicano, a far tempo dal momento
in cui e' cominciata a decorrere l'aspettativa, le
disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.
Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10),
11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al numero
3) dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n.
1078, sono a carico dell'ente, istituto o societa'.
I professori collocati in aspettativa conservano il
titolo a partecipare agli organi universitari cui
appartengono, con le modalita' previste dall'art. 14, terzo
e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi
mantengono il solo elettorato attivo per la formazione
delle commissioni di concorso e per l'elezione delle
cariche accademiche previste dal precedente secondo comma
ed hanno la possibilita' di svolgere, nel quadro
dell'attivita' didattica programmata dal consiglio di corso
di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di
specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di
conferenze e di lezioni ed attivita' seminariali anche
nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa
con il titolare del corso, del quale e' comunque loro
preclusa la titolarita'. E garantita loro, altresi', la
possibilita' di svolgere attivita' di ricerca anche
applicativa, con modalita' da determinare d'intesa tra il
professore ed il consiglio di facolta' e sentito il
consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e
di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto
concerne l'esclusione delle possibilita' di far parte delle
commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di
incompatibilita' che si verifichino successivamente alla
nomina dei componenti delle commissioni.
Il presente articolo si applica anche ai professori
collocati fuori ruolo per limiti di eta'.».
- Si riporta il testo degli articoli 14, 15 e 16 del
regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 (Modificazioni al
regolamento per il concorso di ammissione in magistratura
contenuto nel R.D. 19 luglio 1924, n. 1218):
«Art. 14. - Le prove orali hanno principio non piu'
tardi di otto giorni dal compimento delle operazioni
contemplate nell'articolo precedente. Vi sono ammessi
soltanto i candidati che abbiano riportato non meno di sei
decimi dei voti in ciascuna prova.
L'esame e' pubblico: formano oggetto di esso le
seguenti materie: diritto civile, diritto commerciale,
diritto amministrativo, diritto penale, procedura civile,
procedura penale, diritto costituzionale, diritto romano.».
«Art. 15. - Ogni membro della commissione puo'
interrogare su qualsiasi materia, ma di regola il
presidente delega in ciascuna seduta un commissario ad
interrogare i candidati su una o piu' materie.
Concorrendo le circostanze indicate nel primo capoverso
dell'art. 12 il presidente, sentiti i commissari, puo'
formare due sottocommissioni, una per esaminare sulle
materie di diritto privato, l'altra per esaminare sulle
materie di diritto pubblico. Le sottocommissioni composte,
rispettivamente di cinque e quattro membri, assistiti da un
segretario, saranno presiedute dal presidente o dal
commissario magistrato piu' anziano.
Terminata la prova orale di ogni singolo candidato, si
procede alla votazione secondo le norme indicate nel
seguente articolo; il segretario ne scrive il risultato nel
processo verbale, distintamente per ogni materia, rendendo
immediatamente di pubblica ragione il risultato stesso,
mediante foglio da affiggersi sulla porta della sala degli
esami.
Quando la commissione sia divisa in sottocommissioni
queste voteranno indipendentemente l'una dall'altra; i voti
di ciascuna sommati, costituiranno il voto complessivo
delle prove orali.
La disposizione dell'ultima parte dell'art. 12 relativa
al giudizio definitivo rimesso alla commissione plenaria
sulla idoneita' o non idoneita' di un candidato in caso di
dissenso fra i membri della sottocommissione, non e'
applicabile alle sottocommissioni per gli esami orali.».
«Art. 16. - Ciascun commissario dispone di dieci punti
per ogni prova scritta ed orale.
Prima dell'assegnazione dei punti la commissione o
sottocommissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza
di voti, se il candidato meriti di ottenere il minimo
richiesto per l'approvazione.
Nell'affermativa, ciascun commissario dichiara quanti
punti intenda assegnare al candidato. La somma di tali
punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il
punto definitivamente assegnato al candidato.
Le frazioni di voto non sono calcolate.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato regio
decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 7. - I concorrenti devono essere collocati
ciascuno ad un tavolo separato. E' loro rigorosamente
inibito, durante tutto il tempo in cui si trattengono nel
locale destinato per l'esame, di conferire verbalmente coi
compagni, o di scambiare con questi qualsiasi comunicazione
per iscritto, come pure di comunicare in qualunque modo con
estranei.
E' vietato ai concorrenti di portare seco appunti
manoscritti, o libri od opuscoli di qualsiasi specie. Essi
possono essere sottoposti a perquisizione personale prima
del loro ingresso nella sala degli esami e durante gli
esami.
E' loro consentito di consultare i semplici testi dei
codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, da essi
preventivamente comunicati alla commissione, e da questa
posti a loro disposizione previa verifica, o in
alternativa, previa determinazione contenuta nel decreto
ministeriale di adozione del diario delle prove scritte, e'
loro consentita la consultazione dei predetti testi
normativi mediante modalita' informatiche. Con decreto del
Ministro della giustizia da adottare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione sono
individuate le modalita' operative e tecniche della
consultazione di cui al periodo precedente.
Nessuna spiegazione in ordine al tema potra' essere
richiesta dai candidati, ne' data dai commissari.».