((Art. 26 bis 
 
                Misure urgenti in materia di concorso 
             per il reclutamento di magistrati ordinari 
 
  1. Il Ministero della giustizia e' autorizzato a indire un concorso
pubblico, da bandire entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente  decreto,  sulla  base  delle
disposizioni  speciali  contenute  nel  presente  articolo,  per   il
reclutamento di cinquecento magistrati ordinari in tirocinio, di  cui
al contingente previsto dall'articolo 1, comma 379,  della  legge  30
dicembre  2018,  n.  145,  per  la  copertura   dei   posti   vacanti
nell'organico della magistratura. 
  2. Per il solo concorso di cui al  comma  1,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 5, comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  5
aprile 2006, n. 160, la commissione esaminatrice e'  composta  da  un
magistrato  il  quale  abbia  conseguito  la  sesta  valutazione   di
professionalita',  che  la  presiede,  da  ventitre'  magistrati  che
abbiano conseguito almeno la terza valutazione  di  professionalita',
da sei professori universitari  di  ruolo  titolari  di  insegnamenti
nelle materie oggetto di esame, cui si applicano, a  loro  richiesta,
le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo  comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,  nominati  su
proposta del Consiglio universitario nazionale, e da quattro avvocati
iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature
superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense.  Non
possono essere nominati componenti della commissione  di  concorso  i
magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che  nei  dieci
anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e  in  qualsiasi
modo, attivita' di docenza nelle scuole di preparazione  al  concorso
per magistrato ordinario. 
  3. La prova scritta del concorso per magistrato ordinario di cui al
comma 1 consiste nello svolgimento  di  sintetici  elaborati  teorici
vertenti sulle materie di cui all'articolo 1, comma  3,  del  decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Nel  definire  i  criteri  per  la
valutazione omogenea degli elaborati scritti a norma dell'articolo 5,
comma 3, del  predetto  decreto  legislativo  n.  160  del  2006,  la
commissione esaminatrice tiene conto della capacita' di sintesi nello
svolgimento degli elaborati. Gli elaborati devono  essere  presentati
nel termine di cinque ore dalla dettatura. 
  4. Per il solo concorso di cui al  comma  1,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo  5  aprile
2006, n. 160, se i candidati che hanno portato  a  termine  la  prova
scritta sono piu' di trecento, il presidente,  dopo  aver  provveduto
alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con  la
partecipazione di tutti i  componenti,  forma  per  ogni  seduta  tre
sottocommissioni, a ciascuna delle  quali  assegna,  secondo  criteri
obiettivi, un terzo dei candidati da esaminare.  Le  sottocommissioni
sono rispettivamente presiedute dal presidente e dai magistrati  piu'
anziani presenti, a loro volta  sostituiti,  in  caso  di  assenza  o
impedimento,  dai  magistrati  piu'  anziani  presenti,  e  assistite
ciascuna da un segretario. La commissione delibera  su  ogni  oggetto
eccedente la competenza delle sottocommissioni.  Per  la  valutazione
degli   elaborati   scritti   il   presidente   suddivide    ciascuna
sottocommissione in tre collegi,  composti  ciascuno  di  almeno  tre
componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato piu'  anziano.
In caso di parita' di voti, prevale quello di chi  presiede.  Ciascun
collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una
delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato. 
  5. Per il concorso di cui al comma 1, nonche'  per  quello  indetto
con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 91  del  19  novembre
2019, per l'espletamento della prova orale il  presidente  forma  per
ogni seduta due sottocommissioni, a  ciascuna  delle  quali  assegna,
secondo criteri obiettivi, la meta' dei candidati  da  esaminare.  Le
sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal
magistrato  piu'  anziano  presente  alla  seduta,   a   loro   volta
sostituiti, in caso di assenza o  impedimento,  dai  magistrati  piu'
anziani  presenti,  e  assistite  ciascuna  da  un   segretario.   Le
sottocommissioni  procedono   all'esame   orale   dei   candidati   e
all'attribuzione  del  punteggio   finale,   osservate,   in   quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 14,  15,  primo  e  terzo
comma, e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860. 
  6. Salvo quanto previsto dalle disposizioni dei commi 2, 3, 4 e  5,
allo svolgimento del concorso per  magistrato  ordinario  indetto  ai
sensi del comma 1 si applicano le disposizioni vigenti alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  7. All'articolo 7 del regio decreto 15 ottobre 1925,  n.  1860,  il
terzo comma e' sostituito dal seguente: 
  «E' loro consentito di consultare  i  semplici  testi  dei  codici,
delle leggi e  dei  decreti  dello  Stato,  da  essi  preventivamente
comunicati alla commissione, e da questa posti  a  loro  disposizione
previa verifica, o in alternativa,  previa  determinazione  contenuta
nel decreto ministeriale di adozione del diario delle prove  scritte,
e' loro consentita la  consultazione  dei  predetti  testi  normativi
mediante modalita'  informatiche.  Con  decreto  del  Ministro  della
giustizia da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore
della presente disposizione sono individuate le modalita' operative e
tecniche della consultazione di cui al periodo precedente». 
  8. L'articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.  160,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art.  4  (Presentazione  della  domanda).  -  1.  La  domanda   di
partecipazione  al  concorso  per  esami  per  magistrato  ordinario,
indirizzata al Consiglio superiore  della  magistratura,  e'  inviata
telematicamente,  secondo  modalita'  da  determinare  nel  bando  di
concorso, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data  di
pubblicazione del bando  nella  Gazzetta  Ufficiale,  al  procuratore
della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato
e' residente. 2.  Non  sono  ammessi  a  partecipare  al  concorso  i
candidati le cui  domande  sono  inviate  in  difformita'  da  quanto
stabilito nel bando  di  concorso  di  cui  al  comma  1.  3.  Per  i
candidati, cittadini italiani, non  residenti  nel  territorio  dello
Stato, la modalita'  telematica  di  trasmissione  delle  domande  di
partecipazione prevede l'invio al procuratore della Repubblica presso
il tribunale di Roma». 
  9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo,
e in particolare per far  fronte  ai  maggiori  oneri  connessi  alla
gestione delle previste  procedure  concorsuali,  e'  autorizzata  la
spesa di euro 5.962.281 per l'anno 2022,  cui  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della  giustizia.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  379  dell'articolo  1
          della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): 
              «Art. 1. - 379. Il ruolo organico del  personale  della
          magistratura ordinaria e' aumentato complessivamente di 600
          unita'. Il Ministero  della  giustizia,  in  aggiunta  alle
          ordinarie facolta' assunzionali, e' autorizzato a  bandire,
          dall'anno 2019, procedure concorsuali e,  conseguentemente,
          ad assumere un contingente massimo annuo di 200  magistrati
          ordinari per il triennio 2020-2022. La tabella  B  allegata
          alla legge 5  marzo  1991,  n.  71,  da  ultimo  modificata
          dall'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2016,  n.  168,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016,
          n.  197,  e'  sostituita  dalla  tabella  2  allegata  alla
          presente legge. Con uno o piu' decreti del  Ministro  della
          giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di  entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  sentito  il  Consiglio
          superiore della magistratura, sono rideterminate le  piante
          organiche degli uffici giudiziari.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 5 del  decreto
          legislativo  5  aprile  2006,  n.  160  (Nuova   disciplina
          dell'accesso  in  magistratura,  nonche'  in   materia   di
          progressione economica e  di  funzioni  dei  magistrati,  a
          norma dell'articolo 1, comma 1, lettera  a),  della  L.  25
          luglio 2005, n. 150): 
              «Art. 1 (Concorso per magistrato ordinario).  -  1.  La
          nomina a  magistrato  ordinario  si  consegue  mediante  un
          concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale  in
          relazione ai posti vacanti e a  quelli  che  si  renderanno
          vacanti nel quadriennio successivo, per i quali puo' essere
          attivata la procedura di reclutamento. 
              2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta,
          effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio
          decreto  15   ottobre   1925,   n.   1860,   e   successive
          modificazioni, e in una prova orale. 
              3. La prova scritta consiste nello svolgimento  di  tre
          elaborati teorici,  rispettivamente  vertenti  sul  diritto
          civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo. 
              4. La prova orale verte su: 
                a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto
          romano; 
                b) procedura civile; 
                c) diritto penale; 
                d) procedura penale; 
                e)   diritto   amministrativo,    costituzionale    e
          tributario; 
                f) diritto commerciale e fallimentare; 
                g) diritto del lavoro e della previdenza sociale; 
                h) diritto comunitario; 
                i) diritto internazionale pubblico e privato; 
                l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento
          giudiziario; 
                m) colloquio su una lingua  straniera,  indicata  dal
          candidato  all'atto  della  domanda  di  partecipazione  al
          concorso,  scelta  fra  le  seguenti:  inglese,   spagnolo,
          francese e tedesco. 
              5. Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che
          ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna
          delle materie della prova scritta. Conseguono l'idoneita' i
          candidati che ottengono non meno di sei decimi in  ciascuna
          delle materie della prova orale di cui al comma 4,  lettere
          da a) a l), e un  giudizio  di  sufficienza  nel  colloquio
          sulla lingua straniera prescelta, e comunque una  votazione
          complessiva nelle  due  prove  non  inferiore  a  centootto
          punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti  di
          cui all'articolo 3 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni, il  giudizio  in  ciascuna  delle
          prove scritte e orali e'  motivato  con  l'indicazione  del
          solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza e' motivata
          con la sola formula «non idoneo». 
              6. Con decreto del  Ministro  della  giustizia,  previa
          delibera  del  Consiglio  superiore   della   magistratura,
          terminata la  valutazione  degli  elaborati  scritti,  sono
          nominati componenti della commissione esaminatrice  docenti
          universitari delle lingue indicate  dai  candidati  ammessi
          alla prova orale. I commissari cosi'  nominati  partecipano
          in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di  una
          o   di   entrambe   le   sottocommissioni,   se    formate,
          limitatamente  alle  prove  orali  relative   alla   lingua
          straniera della quale sono docenti. 
              7. Nulla e' innovato in ordine agli specifici requisiti
          previsti dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
          luglio 1976, n. 752, e  successive  modificazioni,  per  la
          copertura  dei  posti  di  magistrato  nella  provincia  di
          Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua  straniera
          prevista dal comma 4, lettera  m),  del  presente  articolo
          deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria  per  il
          conseguimento dell'impiego.». 
              «Art. 5 (Commissione di concorso). - 1. La  commissione
          del concorso per esami e'  nominata,  nei  quindici  giorni
          antecedenti l'inizio della prova scritta, con  decreto  del
          Ministro della giustizia, adottato a  seguito  di  conforme
          delibera del Consiglio superiore della magistratura. 
              1-bis. La commissione del concorso e'  composta  da  un
          magistrato il quale abbia conseguito la  sesta  valutazione
          di professionalita', che la presiede, da  venti  magistrati
          che abbiano  conseguito  almeno  la  terza  valutazione  di
          professionalita',  da  cinque  professori  universitari  di
          ruolo titolari di insegnamenti  nelle  materie  oggetto  di
          esame, cui si applicano, a loro richiesta, le  disposizioni
          di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente
          della Repubblica  11  luglio  1980,  n.  382,  nominati  su
          proposta del Consiglio universitario nazionale,  e  da  tre
          avvocati  iscritti  all'albo  speciale   dei   patrocinanti
          dinanzi alle magistrature superiori, nominati  su  proposta
          del  Consiglio  nazionale  forense.  Non   possono   essere
          nominati  componenti  della  commissione  di   concorso   i
          magistrati, gli avvocati ed i professori  universitari  che
          nei dieci anni precedenti  abbiano  prestato,  a  qualsiasi
          titolo  e  modo,  attivita'  di  docenza  nelle  scuole  di
          preparazione al concorso per magistrato ordinario. 
              2. Nel caso in cui non  sia  possibile  raggiungere  il
          numero  di  componenti  della  commissione,  il   Consiglio
          superiore della magistratura  nomina  d'ufficio  magistrati
          che non hanno prestato il loro consenso  all'esonero  dalle
          funzioni. Non possono  essere  nominati  i  componenti  che
          abbiano fatto parte della commissione in uno  degli  ultimi
          tre concorsi. 
              3. Nella seduta di cui al sesto comma  dell'articolo  8
          del regio decreto 15 ottobre 1925, n.  1860,  e  successive
          modificazioni, la commissione definisce i  criteri  per  la
          valutazione omogenea degli elaborati scritti; i criteri per
          la  valutazione  delle  prove  orali  sono  definiti  prima
          dell'inizio delle stesse. Alle sedute  per  la  definizione
          dei suddetti criteri devono partecipare tutti i  componenti
          della  commissione,  salvi  i  casi  di  forza  maggiore  e
          legittimo impedimento, la cui  valutazione  e'  rimessa  al
          Consiglio superiore della magistratura. In caso di  mancata
          partecipazione, senza adeguata giustificazione,  a  una  di
          tali  sedute  o  comunque  a  due  sedute  di  seguito,  il
          Consiglio  superiore  puo'   deliberare   la   revoca   del
          componente e la sua sostituzione con le modalita'  previste
          dal comma 1. 
              4.  Il  presidente  della  commissione  e   gli   altri
          componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a
          riposo da non piu' di due anni ed i professori universitari
          a riposo da non piu' di cinque  anni  che,  all'atto  della
          cessazione dal servizio, erano in  possesso  dei  requisiti
          per la nomina. 
              5. In caso di  assenza  o  impedimento  del  presidente
          della commissione, le relative  funzioni  sono  svolte  dal
          magistrato con maggiore anzianita' di servizio presente  in
          ciascuna seduta. 
              6. Se i candidati che hanno portato a termine la  prova
          scritta sono piu' di trecento,  il  presidente,  dopo  aver
          provveduto alla valutazione di almeno  venti  candidati  in
          seduta  plenaria  con  la   partecipazione   di   tutti   i
          componenti, forma per ogni seduta due  sottocommissioni,  a
          ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la
          meta' dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni  sono
          rispettivamente presiedute dal presidente e dal  magistrato
          piu' anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso  di
          assenza  o  impedimento,  dai   magistrati   piu'   anziani
          presenti,  e  assistite  ciascuna  da  un  segretario.   La
          commissione  delibera  su   ogni   oggetto   eccedente   la
          competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli
          elaborati  scritti   il   presidente   suddivide   ciascuna
          sottocommissione  in  tre  collegi,  composti  ciascuno  di
          almeno tre componenti,  presieduti  dal  presidente  o  dal
          magistrato piu'  anziano.  In  caso  di  parita'  di  voti,
          prevale quello di  chi  presiede.  Ciascun  collegio  della
          medesima sottocommissione  esamina  gli  elaborati  di  una
          delle materie oggetto della  prova  relativamente  ad  ogni
          candidato. 
              7.  Ai  collegi  ed  a  ciascuna  sottocommissione   si
          applicano, per quanto  non  diversamente  disciplinato,  le
          disposizioni  dettate  per   le   sottocommissioni   e   la
          commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15
          ottobre 1925,  n.  1860,  e  successive  modificazioni.  La
          commissione o le sottocommissioni, se istituite,  procedono
          all'esame  orale  dei  candidati  e  all'attribuzione   del
          punteggio finale,  osservate,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni degli articoli 14, 15 e 16  del  citato  regio
          decreto n. 1860 del 1925, e successive modificazioni. 
              8.   L'esonero    dalle    funzioni    giudiziarie    o
          giurisdizionali, deliberato dal Consiglio  superiore  della
          magistratura contestualmente alla nomina a componente della
          commissione, ha effetto  dall'insediamento  del  magistrato
          sino  alla  formazione   della   graduatoria   finale   dei
          candidati. 
              9. 
              10. Le attivita'  di  segreteria  della  commissione  e
          delle  sottocommissioni  sono   esercitate   da   personale
          amministrativo di area C in servizio  presso  il  Ministero
          della giustizia, come  definita  dal  contratto  collettivo
          nazionale  di  lavoro  del  comparto   Ministeri   per   il
          quadriennio 1998-2001, stipulato il  16  febbraio  1999,  e
          sono coordinate dal  titolare  dell'ufficio  del  Ministero
          della giustizia competente per il concorso.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  11  luglio  1980,   n.   382
          (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
          di  formazione  nonche'  sperimentazione  organizzativa   e
          didattica): 
              «Art. 13 (Aspettativa obbligatoria  per  situazioni  di
          incompatibilita'). - Ferme restando le disposizioni vigenti
          in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di  professore
          con  altri  impieghi  pubblici  o  privati,  il  professore
          ordinario e' collocato  d'ufficio  in  aspettativa  per  la
          durata  della  carica,  del  mandato  o  dell'ufficio   nei
          seguenti casi: 
                1) elezione al Parlamento nazionale od europeo; 
                2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei
          ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato; 
                3) nomina a componente delle istituzioni  dell'Unione
          europea; 
                3-bis) nomina a componente di organi  ed  istituzioni
          specializzate delle Nazioni Unite che comporti  un  impegno
          incompatibile  con   l'assolvimento   delle   funzioni   di
          professore universitario; 
                4); 
                5)  nomina  a  presidente  o  vice   presidente   del
          Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; 
                6); 
                7) nomina a  presidente  o  componente  della  giunta
          regionale e a presidente del consiglio regionale; 
                8) nomina a presidente della giunta provinciale; 
                9)  nomina  a  sindaco  del   comune   capoluogo   di
          provincia; 
                10)   nomina   alle   cariche   di   presidente,   di
          amministratore  delegato  di  enti  pubblici  a   carattere
          nazionale, interregionale o  regionale,  di  enti  pubblici
          economici, di societa' a partecipazione pubblica,  anche  a
          fini di lucro. Restano in  ogni  caso  escluse  le  cariche
          comunque direttive  di  enti  a  carattere  prevalentemente
          culturale o scientifico e la  presidenza,  sempre  che  non
          remunerata, di case editrici di pubblicazioni  a  carattere
          scientifico; 
                11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore
          di giornale quotidiano o  a  posizione  corrispondente  del
          settore dell'informazione radio-televisiva; 
                12) nomina a presidente  o  segretario  nazionale  di
          partiti rappresentati in Parlamento; 
                13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui  all'art.
          16 del decreto del Presidente della  Repubblica  30  giugno
          1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso  le
          amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o
          enti pubblici economici. 
              Hanno   diritto   a    richiedere    una    limitazione
          dell'attivita'  didattica  i  professori   di   ruolo   che
          ricoprano la carica di  rettore,  pro-rettore,  preside  di
          facolta' e direttori  di  dipartimento,  di  presidente  di
          consiglio di corso di laurea, di componente  del  Consiglio
          universitario nazionale. La  limitazione  e'  concessa  con
          provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e  non
          dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale. 
              Il  professore  che  venga  a  trovarsi  in  una  delle
          situazioni di incompatibilita' di cui ai  precedenti  commi
          deve  darne  comunicazione,  all'atto  della   nomina,   al
          rettore, che adotta il  provvedimento  di  collocamento  in
          aspettativa per la  durata  della  carica,  del  mandato  o
          dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa  e'  corrisposto
          il trattamento economico previsto dalle norme  vigenti  per
          gli impiegati civili dello Stato che versano in  una  delle
          situazioni indicate nel primo  comma.  E'  fatto  salvo  il
          disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile
          1980,  n.   146.   In   mancanza   di   tali   disposizioni
          l'aspettativa e' senza assegni. 
              Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo
          sia senza assegni, e'  utile  ai  fini  della  progressione
          nella  carriera,  del  trattamento  di  quiescenza   e   di
          previdenza  secondo  le  norme   vigenti,   nonche'   della
          maturazione dello straordinariato ai sensi  del  precedente
          art. 6. 
              Qualora   l'incarico   per   il   quale   e'   prevista
          l'aspettativa  senza  assegni  non   comporti,   da   parte
          dell'ente, istituto o societa', la  corresponsione  di  una
          indennita' di carica si applicano, a far tempo dal  momento
          in  cui  e'  cominciata  a  decorrere   l'aspettativa,   le
          disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966,  n.  1078.
          Qualora si tratti degli incarichi previsti ai  numeri  10),
          11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al numero
          3) dell'art. 3 della citata  legge  12  dicembre  1966,  n.
          1078, sono a carico dell'ente, istituto o societa'. 
              I professori collocati  in  aspettativa  conservano  il
          titolo  a  partecipare   agli   organi   universitari   cui
          appartengono, con le modalita' previste dall'art. 14, terzo
          e quarto comma, della legge 18 marzo  1958,  n.  311;  essi
          mantengono il solo  elettorato  attivo  per  la  formazione
          delle  commissioni  di  concorso  e  per  l'elezione  delle
          cariche accademiche previste dal precedente  secondo  comma
          ed  hanno  la  possibilita'   di   svolgere,   nel   quadro
          dell'attivita' didattica programmata dal consiglio di corso
          di  laurea,  di  dottorato  di  ricerca,  delle  scuole  di
          specializzazione e delle scuole a fini speciali,  cicli  di
          conferenze e di  lezioni  ed  attivita'  seminariali  anche
          nell'ambito dei corsi ufficiali di  insegnamento,  d'intesa
          con il titolare del  corso,  del  quale  e'  comunque  loro
          preclusa la titolarita'. E  garantita  loro,  altresi',  la
          possibilita'  di  svolgere  attivita'  di   ricerca   anche
          applicativa, con modalita' da determinare d'intesa  tra  il
          professore  ed  il  consiglio  di  facolta'  e  sentito  il
          consiglio di istituto o di dipartimento, ove  istituito,  e
          di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto
          concerne l'esclusione delle possibilita' di far parte delle
          commissioni di concorso sono fatte salve le  situazioni  di
          incompatibilita' che si  verifichino  successivamente  alla
          nomina dei componenti delle commissioni. 
              Il presente articolo si  applica  anche  ai  professori
          collocati fuori ruolo per limiti di eta'.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 14, 15  e  16  del
          regio decreto 15 ottobre 1925, n.  1860  (Modificazioni  al
          regolamento per il concorso di ammissione  in  magistratura
          contenuto nel R.D. 19 luglio 1924, n. 1218): 
              «Art. 14. - Le prove orali  hanno  principio  non  piu'
          tardi  di  otto  giorni  dal  compimento  delle  operazioni
          contemplate  nell'articolo  precedente.  Vi  sono   ammessi
          soltanto i candidati che abbiano riportato non meno di  sei
          decimi dei voti in ciascuna prova. 
              L'esame  e'  pubblico:  formano  oggetto  di  esso   le
          seguenti  materie:  diritto  civile,  diritto  commerciale,
          diritto amministrativo, diritto penale,  procedura  civile,
          procedura penale, diritto costituzionale, diritto romano.». 
              «Art.  15.  -  Ogni  membro  della   commissione   puo'
          interrogare  su  qualsiasi  materia,  ma   di   regola   il
          presidente delega in  ciascuna  seduta  un  commissario  ad
          interrogare i candidati su una o piu' materie. 
              Concorrendo le circostanze indicate nel primo capoverso
          dell'art. 12 il  presidente,  sentiti  i  commissari,  puo'
          formare  due  sottocommissioni,  una  per  esaminare  sulle
          materie di diritto privato,  l'altra  per  esaminare  sulle
          materie di diritto pubblico. Le sottocommissioni  composte,
          rispettivamente di cinque e quattro membri, assistiti da un
          segretario,  saranno  presiedute  dal  presidente   o   dal
          commissario magistrato piu' anziano. 
              Terminata la prova orale di ogni singolo candidato,  si
          procede  alla  votazione  secondo  le  norme  indicate  nel
          seguente articolo; il segretario ne scrive il risultato nel
          processo verbale, distintamente per ogni materia,  rendendo
          immediatamente di pubblica  ragione  il  risultato  stesso,
          mediante foglio da affiggersi sulla porta della sala  degli
          esami. 
              Quando la commissione sia  divisa  in  sottocommissioni
          queste voteranno indipendentemente l'una dall'altra; i voti
          di ciascuna  sommati,  costituiranno  il  voto  complessivo
          delle prove orali. 
              La disposizione dell'ultima parte dell'art. 12 relativa
          al giudizio definitivo rimesso  alla  commissione  plenaria
          sulla idoneita' o non idoneita' di un candidato in caso  di
          dissenso  fra  i  membri  della  sottocommissione,  non  e'
          applicabile alle sottocommissioni per gli esami orali.». 
              «Art. 16. - Ciascun commissario dispone di dieci  punti
          per ogni prova scritta ed orale. 
              Prima dell'assegnazione  dei  punti  la  commissione  o
          sottocommissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza
          di voti, se il  candidato  meriti  di  ottenere  il  minimo
          richiesto per l'approvazione. 
              Nell'affermativa, ciascun commissario  dichiara  quanti
          punti intenda assegnare al  candidato.  La  somma  di  tali
          punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce  il
          punto definitivamente assegnato al candidato. 
              Le frazioni di voto non sono calcolate.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato  regio
          decreto 15 ottobre 1925, n.  1860,  cosi'  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.  7.  -  I  concorrenti  devono  essere  collocati
          ciascuno ad  un  tavolo  separato.  E'  loro  rigorosamente
          inibito, durante tutto il tempo in cui si  trattengono  nel
          locale destinato per l'esame, di conferire verbalmente  coi
          compagni, o di scambiare con questi qualsiasi comunicazione
          per iscritto, come pure di comunicare in qualunque modo con
          estranei. 
              E' vietato  ai  concorrenti  di  portare  seco  appunti
          manoscritti, o libri od opuscoli di qualsiasi specie.  Essi
          possono essere sottoposti a perquisizione  personale  prima
          del loro ingresso nella sala  degli  esami  e  durante  gli
          esami. 
              E' loro consentito di consultare i semplici  testi  dei
          codici, delle leggi e dei  decreti  dello  Stato,  da  essi
          preventivamente comunicati alla commissione,  e  da  questa
          posti  a  loro   disposizione   previa   verifica,   o   in
          alternativa, previa determinazione  contenuta  nel  decreto
          ministeriale di adozione del diario delle prove scritte, e'
          loro  consentita  la  consultazione  dei   predetti   testi
          normativi mediante modalita' informatiche. Con decreto  del
          Ministro della giustizia da adottare entro sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione  sono
          individuate  le  modalita'  operative  e   tecniche   della
          consultazione di cui al periodo precedente. 
              Nessuna spiegazione in ordine  al  tema  potra'  essere
          richiesta dai candidati, ne' data dai commissari.».