Art. 22 Ricorso che promuove questione di legittimita' costituzionale 1. Nei casi previsti negli articoli 31, 32 e 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso che promuove questione di legittimita' costituzionale contiene l'indicazione delle norme costituzionali che si assumono violate e l'illustrazione delle relative censure. 2. Il ricorso e' depositato con modalita' telematica in cancelleria insieme con gli atti, i documenti e la prova delle eseguite notificazioni. Le regioni depositano, altresi', la procura speciale al difensore. 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai ricorsi previsti dagli articoli 56, 97 e 98 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonche' al ricorso che promuove la questione di legittimita' costituzionale sulle leggi regionali che approvano gli statuti delle regioni, a norma dell'art. 123, secondo comma, della Costituzione, e sulle leggi statutarie delle regioni a statuto speciale, a norma dei rispettivi statuti. 4. La parte resistente si costituisce in giudizio con modalita' telematica entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso, con atto contenente le controdeduzioni e le conclusioni nonche' l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica valido ai sensi del decreto di cui all'art. 39.