Art. 22 
 
    Ricorso che promuove questione di legittimita' costituzionale 
 
  1. Nei casi previsti negli articoli 31, 32  e  33  della  legge  11
marzo 1953, n. 87, il ricorso che promuove questione di  legittimita'
costituzionale contiene l'indicazione delle norme costituzionali  che
si assumono violate e l'illustrazione delle relative censure. 
  2. Il ricorso e' depositato con modalita' telematica in cancelleria
insieme  con  gli  atti,  i  documenti  e  la  prova  delle  eseguite
notificazioni. Le regioni depositano, altresi', la  procura  speciale
al difensore. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai
ricorsi previsti dagli articoli 56, 97 e 98  dello  statuto  speciale
per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonche' al ricorso che promuove la
questione di legittimita' costituzionale sulle  leggi  regionali  che
approvano gli statuti delle regioni, a norma dell'art.  123,  secondo
comma, della Costituzione, e sulle leggi statutarie delle  regioni  a
statuto speciale, a norma dei rispettivi statuti. 
  4. La parte resistente si costituisce  in  giudizio  con  modalita'
telematica entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine
stabilito per  il  deposito  del  ricorso,  con  atto  contenente  le
controdeduzioni e le conclusioni nonche' l'indicazione dell'indirizzo
di posta elettronica valido ai sensi del decreto di cui all'art. 39.