Art. 23 Istanza di sospensione 1. Ove, instaurato il giudizio, sia proposta istanza di sospensione ai sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente, ravvisata l'urgenza di provvedere e sentito il giudice relatore, convoca la Corte in camera di consiglio. Con il medesimo provvedimento il Presidente puo' autorizzare l'audizione delle parti e disporre lo svolgimento delle indagini ritenute opportune. 2. Il cancelliere comunica immediatamente alle parti costituite la data della camera di consiglio e l'eventuale autorizzazione all'audizione.