Art. 23 
 
                       Istanza di sospensione 
 
  1. Ove, instaurato il giudizio, sia proposta istanza di sospensione
ai  sensi  dell'art.  35  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  il
Presidente, ravvisata l'urgenza di provvedere e  sentito  il  giudice
relatore, convoca la Corte in camera di consiglio.  Con  il  medesimo
provvedimento il Presidente puo' autorizzare l'audizione delle  parti
e disporre lo svolgimento delle indagini ritenute opportune. 
  2. Il cancelliere comunica immediatamente alle parti costituite  la
data  della  camera  di  consiglio   e   l'eventuale   autorizzazione
all'audizione.