Art. 24 
 
Convocazione della Corte in camera di consiglio. Discussione separata
  o congiunta di questioni e riunione di giudizi 
 
  1. Qualora ravvisi che possa essere  dichiarata  l'improcedibilita'
del ricorso o l'estinzione del processo o la cessazione della materia
del contendere, il Presidente,  sentito  il  giudice  relatore,  puo'
fissare, con decreto, la data della camera di consiglio  e  convocare
la Corte. 
  2. Per la discussione separata di questioni promosse con  un  unico
ricorso o congiunta  di  questioni  connesse,  promosse  con  ricorsi
diversi, e per la  riunione  di  giudizi,  si  osservano,  in  quanto
applicabili, le disposizioni di cui all'art. 18.