Art. 24 Convocazione della Corte in camera di consiglio. Discussione separata o congiunta di questioni e riunione di giudizi 1. Qualora ravvisi che possa essere dichiarata l'improcedibilita' del ricorso o l'estinzione del processo o la cessazione della materia del contendere, il Presidente, sentito il giudice relatore, puo' fissare, con decreto, la data della camera di consiglio e convocare la Corte. 2. Per la discussione separata di questioni promosse con un unico ricorso o congiunta di questioni connesse, promosse con ricorsi diversi, e per la riunione di giudizi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 18.