Art. 10 Casi eccezionali 1. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' disporre, anche in deroga all'art. 4, comma 1, il rilascio del passaporto diplomatico o di servizio: a) a personalita' italiane che debbano recarsi all'estero, in rappresentanza dello Stato, per la cura di preminenti interessi politici o economici nazionali, per la durata di specifici incarichi o per un massimo di tre anni; b) ad altre persone in via eccezionale, nell'interesse dello Stato, per specifici incarichi all'estero, per la durata del viaggio o dell'incarico; c) nei casi eccezionali in cui cio' sia conforme agli usi internazionali, a persone anche non aventi la cittadinanza italiana, per un massimo di tre anni.