Art. 10 
 
                          Casi eccezionali 
 
  1.  Il  Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale puo' disporre, anche in deroga all'art. 4, comma 1, il
rilascio del passaporto diplomatico o di servizio: 
    a) a personalita' italiane che  debbano  recarsi  all'estero,  in
rappresentanza dello Stato,  per  la  cura  di  preminenti  interessi
politici o economici nazionali, per la durata di specifici  incarichi
o per un massimo di tre anni; 
    b) ad altre persone  in  via  eccezionale,  nell'interesse  dello
Stato, per specifici incarichi all'estero, per la durata del  viaggio
o dell'incarico; 
    c) nei casi  eccezionali  in  cui  cio'  sia  conforme  agli  usi
internazionali, a persone anche non aventi la cittadinanza  italiana,
per un massimo di tre anni.