Art. 11 Incompatibilita' e principi di comportamento 1. Le persone munite di passaporto diplomatico o di servizio e notificate presso uno Stato estero, hanno l'obbligo di farne uso nel recarsi o nel risiedere nel predetto Stato. 2. L'uso del passaporto diplomatico o di servizio non e' consentito nell'esercizio di attivita' lavorative diverse da quella per la quale e' stato rilasciato o per finalita' non conformi al principio di correttezza. 3. Ai titolari di passaporti diplomatici o di servizio rilasciati ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 si applicano le disposizioni previste dall'art. 142 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice di comportamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 18 settembre 2014, n. 1600/1759. In caso di inosservanza, il Ministero puo' disporre il ritiro dei passaporti rilasciati. 4. Il passaporto diplomatico o di servizio non e' rilasciato ai soggetti di cui agli articoli 7, 8 e 9 che svolgono in Italia o all'estero attivita' professionali, industriali, commerciali o finanziarie, salvo che nei seguenti casi: a) l'attivita' lavorativa e' consentita in applicazione di accordi bilaterali o della normativa locale; b) l'attivita' lavorativa, svolta anche con modalita' a distanza, non produce effetto nel Paese di notifica del dipendente.