Art. 5 Passaporto diplomatico 1. Il passaporto diplomatico e' rilasciato al Presidente della Repubblica per la durata del mandato. 2. Il passaporto diplomatico e' rilasciato per la durata dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per tre anni: a) ai Presidenti e vice Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; b) al Presidente del Consiglio dei ministri, ai vice Presidenti del Consiglio dei ministri, ai Ministri, ai vice Ministri, ai Sottosegretari di Stato; c) al Presidente e ai giudici della Corte costituzionale; d) al Presidente o ai vice Presidenti del Parlamento europeo, se di cittadinanza italiana; e) al vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura; f) al primo Presidente della Corte di cassazione; g) al Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; h) ai Presidenti delle commissioni affari esteri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonche' ai Presidenti delle commissioni interparlamentari permanenti che abbiano particolare rilevanza nell'ambito delle relazioni internazionali; i) al Presidente del Consiglio di Stato; l) al Presidente della Corte dei conti; m) al Governatore e al direttore generale della Banca d'Italia; n) all'Avvocato generale dello Stato; o) ai Capi di Stato maggiore della difesa, dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, al Segretario generale della difesa; p) al Segretario generale della Presidenza della Repubblica e al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri; q) al Capo della Polizia, al comandante generale dell'Arma dei carabinieri, a comandante generale della Guardia di finanza; r) al direttore generale del DIS e ai direttori dell'AISE e dell'AISI; s) al direttore e ai vice direttori dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS); t) al Presidente e al direttore generale dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. 3. Il passaporto diplomatico e' altresi' rilasciato, per la durata dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per la durata di sei anni: a) al personale della carriera diplomatica e della dirigenza del Ministero; b) al personale della terza area funzionale del Ministero che deve recarsi all'estero in missione o e' destinato all'estero ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; c) agli addetti militari e agli addetti militari aggiunti presso le rappresentanze diplomatiche; d) agli esperti di cui all'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 in servizio all'estero; e) ai titolari delle sedi all'estero dell'AICS, accreditati presso le autorita' dei Paesi in cui prestano servizio; f) a cittadini italiani che ricoprano posizioni apicali in organi e istituzioni dell'Unione europea e in organi delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' membro. 4. Se il possesso del passaporto diplomatico e' condizione posta dalle autorita' del Paese di accreditamento per la notifica ai sensi delle Convenzioni di Vienna, esso e' rilasciato anche: a) al personale della prima e seconda area funzionale del Ministero, di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, destinato all'estero o in missione all'estero, per la durata di sei anni; b) al personale di ruolo dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e agli esperti di cui all'art. 32, comma 4, della legge 11 agosto 2014, n. 125, destinato all'estero ai sensi dell'art. 17, comma 8, della legge medesima, per la durata dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per sei anni; c) alle persone di cui al terzo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per la durata dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per sei anni. 5. Il passaporto diplomatico e' mantenuto dopo la fine dell'incarico e rilasciato con validita' decennale a chi e' stato Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Consiglio dei ministri o della Corte costituzionale, o Ministro degli affari esteri o Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 6. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' disporre che il passaporto diplomatico sia mantenuto con validita' decennale: a) al termine del servizio, ai funzionari della carriera diplomatica che hanno raggiunto il grado di ministro plenipotenziario o' hanno svolto le funzioni di capo di rappresentanza diplomatica; b) al termine del servizio, ai dirigenti di prima fascia del Ministero.