Art. 5 
 
                       Passaporto diplomatico 
 
  1. Il passaporto diplomatico  e'  rilasciato  al  Presidente  della
Repubblica per la durata del mandato. 
  2.  Il  passaporto  diplomatico  e'  rilasciato   per   la   durata
dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per tre anni: 
    a) ai Presidenti e vice Presidenti del Senato della Repubblica  e
della Camera dei deputati; 
    b) al Presidente del Consiglio dei ministri, ai  vice  Presidenti
del Consiglio  dei  ministri,  ai  Ministri,  ai  vice  Ministri,  ai
Sottosegretari di Stato; 
    c) al Presidente e ai giudici della Corte costituzionale; 
    d) al Presidente o ai vice Presidenti del Parlamento europeo,  se
di cittadinanza italiana; 
    e) al vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura; 
    f) al primo Presidente della Corte di cassazione; 
    g) al Presidente del  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del
lavoro; 
    h) ai Presidenti delle commissioni affari esteri del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, nonche' ai  Presidenti  delle
commissioni  interparlamentari  permanenti  che  abbiano  particolare
rilevanza nell'ambito delle relazioni internazionali; 
    i) al Presidente del Consiglio di Stato; 
    l) al Presidente della Corte dei conti; 
    m) al Governatore e al direttore generale della Banca d'Italia; 
    n) all'Avvocato generale dello Stato; 
    o) ai Capi di Stato maggiore della difesa,  dell'Esercito,  della
Marina militare e dell'Aeronautica militare, al  Segretario  generale
della difesa; 
    p) al Segretario generale della Presidenza della Repubblica e  al
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
    q) al Capo della Polizia, al comandante  generale  dell'Arma  dei
carabinieri, a comandante generale della Guardia di finanza; 
    r) al direttore generale del  DIS  e  ai  direttori  dell'AISE  e
dell'AISI; 
    s) al direttore e ai vice direttori dell'Agenzia italiana per  la
cooperazione allo sviluppo (AICS); 
    t) al Presidente e al direttore generale dell'ICE-Agenzia per  la
promozione  all'estero  e  l'internazionalizzazione   delle   imprese
italiane. 
  3. Il passaporto diplomatico e' altresi' rilasciato, per la  durata
dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per  la  durata  di  sei
anni: 
    a) al personale della carriera diplomatica e della dirigenza  del
Ministero; 
    b) al personale della terza area  funzionale  del  Ministero  che
deve recarsi all'estero in missione  o  e'  destinato  all'estero  ai
sensi dell'art. 34 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18; 
    c) agli addetti militari e agli addetti militari aggiunti  presso
le rappresentanze diplomatiche; 
    d) agli esperti di cui all'art. 168 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 in servizio all'estero; 
    e) ai  titolari  delle  sedi  all'estero  dell'AICS,  accreditati
presso le autorita' dei Paesi in cui prestano servizio; 
    f) a cittadini italiani che ricoprano posizioni apicali in organi
e istituzioni dell'Unione europea e in  organi  delle  organizzazioni
internazionali di cui l'Italia e' membro. 
  4. Se il possesso del passaporto diplomatico  e'  condizione  posta
dalle autorita' del Paese di accreditamento per la notifica ai  sensi
delle Convenzioni di Vienna, esso e' rilasciato anche: 
    a) al  personale  della  prima  e  seconda  area  funzionale  del
Ministero, di cui  all'art.  34  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, destinato all'estero o in  missione
all'estero, per la durata di sei anni; 
    b)  al  personale  di  ruolo   dell'Agenzia   italiana   per   la
cooperazione allo sviluppo e agli esperti di cui all'art.  32,  comma
4, della legge 11 agosto 2014, n. 125, destinato all'estero ai  sensi
dell'art.  17,  comma  8,  della  legge  medesima,  per   la   durata
dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per sei anni; 
    c) alle persone di cui al terzo comma dell'art.  31  del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per la  durata
dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per sei anni. 
  5.  Il  passaporto  diplomatico   e'   mantenuto   dopo   la   fine
dell'incarico e rilasciato con validita' decennale  a  chi  e'  stato
Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della  Repubblica,
della Camera dei deputati, del Consiglio dei ministri o  della  Corte
costituzionale, o Ministro  degli  affari  esteri  o  Ministro  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  6.  Il  Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale  puo'  disporre  che  il  passaporto  diplomatico  sia
mantenuto con validita' decennale: 
    a)  al  termine  del  servizio,  ai  funzionari  della   carriera
diplomatica che hanno raggiunto il grado di ministro plenipotenziario
o' hanno svolto le funzioni di capo di rappresentanza diplomatica; 
    b) al termine del servizio, ai  dirigenti  di  prima  fascia  del
Ministero.