Art. 6 
 
                       Passaporto di servizio 
 
  1. Il passaporto di servizio  e'  rilasciato,  per  la  durata  del
mandato: 
    a) ai membri del Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei
deputati; 
    b) ai membri italiani del Parlamento europeo. 
  2. Il passaporto di servizio e' rilasciato per  la  durata  di  sei
anni: 
    a) al  personale  della  prima  e  seconda  area  funzionale  del
Ministero se deve recarsi  all'estero  in  missione  o  e'  destinato
all'estero ai sensi dell'art. 34 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; 
    b) al personale militare destinato all'estero ai sensi  dell'art.
34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18
o in missione all'estero. 
  3.  Il  passaporto  di  servizio  e'  rilasciato  per   la   durata
dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per sei anni: 
    a) ai dirigenti dell'AICS; 
    b) al personale di ruolo dell'AICS e agli esperti di cui all'art.
32, comma 4, della legge 11 agosto 2014, n. 125, destinato all'estero
ai sensi dell'art. 17, comma 8, della medesima legge; 
    c) al personale di cui alla lettera b)  e  agli  esperti  di  cui
all'art. 32, comma 4, della legge 11 agosto 2014, n.  125  che  hanno
optato per il  mantenimento  in  servizio  presso  il  Ministero,  in
occasione di missioni all'estero; 
    d) ai funzionari  internazionali  di  cittadinanza  italiana  che
svolgono   incarichi   direttivi   nell'Unione   europea   e    nelle
organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' membro; 
    e) al personale dell'amministrazione dello Stato, delle autorita'
amministrative  indipendenti  e  degli  organi  costituzionali  e  di
rilevanza  costituzionale,  nonche'  agli  insegnanti  e  ai  docenti
universitari, ai magistrati ordinari o amministrativi,  al  personale
della Banca d'Italia e dell'ICE che  devono  recarsi  all'estero  per
servizio. 
  4. Previo parere favorevole del Consiglio  di  amministrazione,  il
passaporto  di  servizio  puo'  essere  rilasciato,  per  la   durata
dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per sei anni, a: 
    a)  titolari  degli  uffici  consolari  di  seconda  categoria  o
impiegati a contratto di cittadinanza italiana di cui alla parte  II,
titolo VI, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  5  gennaio
1967, n. 18,  in  servizio  in  Paesi  nei  quali  le  condizioni  di
sicurezza sono precarie e il passaporto di servizio e' uno  strumento
necessario per svolgere le mansioni assegnate; 
    b) al personale estraneo all'amministrazione dello Stato che,  ai
sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale  22
luglio 2015, n. 113, l'AICS invia in Paesi nei  quali  e'  esposto  a
rischi concreti e particolarmente gravi per la propria incolumita'; 
    c) ai dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse  da  quelle
indicate al comma 3, lettera e), che devono  recarsi  all'estero  per
servizio; 
    d) agli esperti estranei alla pubblica amministrazione distaccati
nelle missioni civili della politica di  sicurezza  e  difesa  comune
dell'Unione europea che prestano servizio in  Paesi  nei  quali  sono
esposti a rischi concreti e  particolarmente  gravi  per  la  propria
incolumita'. 
  5. Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), il procedimento per
il rilascio e' avviato su proposta della rappresentanza diplomatica.