Art. 6 Passaporto di servizio 1. Il passaporto di servizio e' rilasciato, per la durata del mandato: a) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; b) ai membri italiani del Parlamento europeo. 2. Il passaporto di servizio e' rilasciato per la durata di sei anni: a) al personale della prima e seconda area funzionale del Ministero se deve recarsi all'estero in missione o e' destinato all'estero ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; b) al personale militare destinato all'estero ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 o in missione all'estero. 3. Il passaporto di servizio e' rilasciato per la durata dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per sei anni: a) ai dirigenti dell'AICS; b) al personale di ruolo dell'AICS e agli esperti di cui all'art. 32, comma 4, della legge 11 agosto 2014, n. 125, destinato all'estero ai sensi dell'art. 17, comma 8, della medesima legge; c) al personale di cui alla lettera b) e agli esperti di cui all'art. 32, comma 4, della legge 11 agosto 2014, n. 125 che hanno optato per il mantenimento in servizio presso il Ministero, in occasione di missioni all'estero; d) ai funzionari internazionali di cittadinanza italiana che svolgono incarichi direttivi nell'Unione europea e nelle organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' membro; e) al personale dell'amministrazione dello Stato, delle autorita' amministrative indipendenti e degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonche' agli insegnanti e ai docenti universitari, ai magistrati ordinari o amministrativi, al personale della Banca d'Italia e dell'ICE che devono recarsi all'estero per servizio. 4. Previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, il passaporto di servizio puo' essere rilasciato, per la durata dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per sei anni, a: a) titolari degli uffici consolari di seconda categoria o impiegati a contratto di cittadinanza italiana di cui alla parte II, titolo VI, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in servizio in Paesi nei quali le condizioni di sicurezza sono precarie e il passaporto di servizio e' uno strumento necessario per svolgere le mansioni assegnate; b) al personale estraneo all'amministrazione dello Stato che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113, l'AICS invia in Paesi nei quali e' esposto a rischi concreti e particolarmente gravi per la propria incolumita'; c) ai dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate al comma 3, lettera e), che devono recarsi all'estero per servizio; d) agli esperti estranei alla pubblica amministrazione distaccati nelle missioni civili della politica di sicurezza e difesa comune dell'Unione europea che prestano servizio in Paesi nei quali sono esposti a rischi concreti e particolarmente gravi per la propria incolumita'. 5. Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), il procedimento per il rilascio e' avviato su proposta della rappresentanza diplomatica.