Art. 7 
 
             Coniuge o persona unita civilmente a carico 
 
  1. Il passaporto diplomatico e' rilasciato alle persone coniugate e
non separate oppure unite civilmente  con  funzionari  diplomatici  o
dirigenti del Ministero. 
  2. E' rilasciato  il  medesimo  tipo  di  passaporto  del  titolare
principale ai coniugati e non separati oppure agli  uniti  civilmente
con persone: 
    a) notificate o accreditate ai sensi degli articoli 31 e  34  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; 
    b) notificate o accreditate ai sensi degli articoli 35, 36  e  37
del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66; 
    c) appartenenti ai ruoli della scuola e destinate  all'estero  in
base al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64. 
  3. Nei casi  previsti  dal  presente  articolo,  il  passaporto  e'
rilasciato per una durata pari a quella del passaporto  del  titolare
principale.  Il  coniuge  o  persona  unita  civilmente,   anche   di
cittadinanza straniera, deve essere a carico ai sensi  dell'art.  173
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.