Art. 7 Coniuge o persona unita civilmente a carico 1. Il passaporto diplomatico e' rilasciato alle persone coniugate e non separate oppure unite civilmente con funzionari diplomatici o dirigenti del Ministero. 2. E' rilasciato il medesimo tipo di passaporto del titolare principale ai coniugati e non separati oppure agli uniti civilmente con persone: a) notificate o accreditate ai sensi degli articoli 31 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; b) notificate o accreditate ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; c) appartenenti ai ruoli della scuola e destinate all'estero in base al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64. 3. Nei casi previsti dal presente articolo, il passaporto e' rilasciato per una durata pari a quella del passaporto del titolare principale. Il coniuge o persona unita civilmente, anche di cittadinanza straniera, deve essere a carico ai sensi dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.