Art. 8 
 
                           Figli a carico 
 
  1. Nel presente articolo per  «figli»  si  intendono  i  familiari,
diversi dal coniuge e dalla parte dell'unione civile,  a  carico,  ai
sensi degli articoli 170 e  173  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, delle seguenti persone: 
    a) notificate o accreditate ai sensi degli articoli 31 e  34  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; 
    b) notificate o accreditate ai sensi degli articoli 35, 36  e  37
del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66; 
    c) appartenenti ai ruoli della scuola e destinate  all'estero  in
base al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64. 
  2. Ai figli minorenni e' rilasciato, con  la  medesima  durata  del
passaporto del titolare principale, il passaporto di servizio  o,  se
richiesto  dalle  autorita'   del   Paese   di   accreditamento   per
l'iscrizione in lista diplomatica, il passaporto diplomatico. 
  3. Ai figli maggiorenni conviventi con il titolare  principale,  e'
rilasciato, con  la  medesima  durata  del  passaporto  del  titolare
principale, il passaporto di servizio o il passaporto diplomatico, se
il possesso di tali documenti e' richiesto dalle autorita' del  Paese
di accreditamento come condizione per il soggiorno. 
  4. Ai figli maggiorenni non conviventi con il titolare  principale,
puo' essere rilasciato il passaporto di servizio o  diplomatico,  con
la durata strettamente necessaria per la visita  presso  il  titolare
principale in sedi indicate  dal  Ministero  come  caratterizzate  da
condizioni di sicurezza precarie.