Art. 8 Figli a carico 1. Nel presente articolo per «figli» si intendono i familiari, diversi dal coniuge e dalla parte dell'unione civile, a carico, ai sensi degli articoli 170 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, delle seguenti persone: a) notificate o accreditate ai sensi degli articoli 31 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; b) notificate o accreditate ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; c) appartenenti ai ruoli della scuola e destinate all'estero in base al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64. 2. Ai figli minorenni e' rilasciato, con la medesima durata del passaporto del titolare principale, il passaporto di servizio o, se richiesto dalle autorita' del Paese di accreditamento per l'iscrizione in lista diplomatica, il passaporto diplomatico. 3. Ai figli maggiorenni conviventi con il titolare principale, e' rilasciato, con la medesima durata del passaporto del titolare principale, il passaporto di servizio o il passaporto diplomatico, se il possesso di tali documenti e' richiesto dalle autorita' del Paese di accreditamento come condizione per il soggiorno. 4. Ai figli maggiorenni non conviventi con il titolare principale, puo' essere rilasciato il passaporto di servizio o diplomatico, con la durata strettamente necessaria per la visita presso il titolare principale in sedi indicate dal Ministero come caratterizzate da condizioni di sicurezza precarie.