Art. 9 
 
             Altri componenti della famiglia anagrafica 
 
  1. Al di fuori dei casi di cui agli articoli 7 e 8,  il  passaporto
diplomatico o di servizio puo' essere rilasciato al  coniuge  o  alla
persona unita civilmente non a carico, ai  figli  non  a  carico,  ai
conviventi di fatto e agli altri componenti,  anche  di  cittadinanza
straniera, della famiglia anagrafica delle persone: 
    a) notificate o accreditate ai sensi degli articoli 31 e  34  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; 
    b) notificate o accreditate ai sensi degli articoli 35, 36  e  37
del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66; 
    c) appartenenti ai ruoli della scuola e destinate  all'estero  in
base al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64. 
  2.  Il  passaporto  diplomatico  o  di  servizio  non  puo'  essere
rilasciato per una durata  superiore  a  quella  del  passaporto  del
titolare principale. 
  3. Nei casi previsti dal comma 1, il rilascio e il mantenimento del
passaporto sono subordinati ai seguenti presupposti: 
    a) l'iscrizione dei  familiari  nella  lista  diplomatica  o  del
personale amministrativo e  tecnico  e'  condizione  per  soggiornare
legalmente o in sicurezza nella sede di servizio; 
    b) il possesso  del  passaporto  diplomatico  o  di  servizio  e'
condizione posta dalle autorita' del Paese di accreditamento  per  la
notifica ai sensi delle Convenzioni di Vienna; 
    c) il soggiorno del familiare nella sede di servizio e' effettivo
e pari al periodo previsto dall' art. 2 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306.