Art. 9 Altri componenti della famiglia anagrafica 1. Al di fuori dei casi di cui agli articoli 7 e 8, il passaporto diplomatico o di servizio puo' essere rilasciato al coniuge o alla persona unita civilmente non a carico, ai figli non a carico, ai conviventi di fatto e agli altri componenti, anche di cittadinanza straniera, della famiglia anagrafica delle persone: a) notificate o accreditate ai sensi degli articoli 31 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; b) notificate o accreditate ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; c) appartenenti ai ruoli della scuola e destinate all'estero in base al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64. 2. Il passaporto diplomatico o di servizio non puo' essere rilasciato per una durata superiore a quella del passaporto del titolare principale. 3. Nei casi previsti dal comma 1, il rilascio e il mantenimento del passaporto sono subordinati ai seguenti presupposti: a) l'iscrizione dei familiari nella lista diplomatica o del personale amministrativo e tecnico e' condizione per soggiornare legalmente o in sicurezza nella sede di servizio; b) il possesso del passaporto diplomatico o di servizio e' condizione posta dalle autorita' del Paese di accreditamento per la notifica ai sensi delle Convenzioni di Vienna; c) il soggiorno del familiare nella sede di servizio e' effettivo e pari al periodo previsto dall' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306.