Art. 7 Accesso I gestori fissano requisiti di accesso ai propri sistemi obiettivi, non discriminatori e proporzionati, nonche' improntati alla piu' ampia apertura, fatte salve le limitazioni dovute alla necessita' di proteggere il sistema dagli specifici rischi cui e' esposto. In caso di diniego dell'accesso, il gestore ne comunica per iscritto le ragioni al richiedente.