Art. 7 
 
                               Accesso 
 
  I gestori fissano requisiti di accesso ai propri sistemi obiettivi,
non discriminatori e  proporzionati,  nonche'  improntati  alla  piu'
ampia apertura, fatte salve le limitazioni dovute alla necessita'  di
proteggere il sistema dagli specifici rischi cui e' esposto. 
  In caso  di  diniego  dell'accesso,  il  gestore  ne  comunica  per
iscritto le ragioni al richiedente.