Art. 11. Consiglio federale nazionale 1. Il Consiglio federale nazionale definisce la linea politica di Europa Verde-Verdi, stabilisce le regole democratiche di base e ha le altre competenze previste dallo statuto. Propone le modifiche statutarie. 2. E' composto da un massimo di cento persone, elette per meta' dall'assemblea nazionale e per meta' su base regionale dalle federazioni regionali riconosciute, queste ultime in proporzione alle persone iscritte e ai voti ottenuti. Il Consiglio federale nazionale entra in carica, con tutti i poteri, al momento dell'elezione all'assemblea nazionale, adeguando di volta in volta i calcoli delle maggioranze, qualificate o meno, al momento delle elezioni dei/delle componenti spettanti alle federazioni regionali. Ne fa parte di diritto la Direzione nazionale. 3. Al Consiglio federale nazionale sono invitati permanenti, senza diritto di voto, i/le parlamentari, i/le consiglieri/e regionali e i/le portavoce regionali. 4. Il Consiglio federale nazionale si riunisce almeno tre volte all'anno. E' presieduto da un e da una presidente eletti al proprio interno nella prima riunione, convocata dai due portavoce. Le successive riunioni sono convocate dai due presidenti, d'intesa con i due portavoce. 5. Prende atto, in caso di dimissioni o di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno/a dei propri membri dalla carica, del subentro del primo dei non eletti della lista votata. 6. Il Consiglio federale nazionale nomina, su proposta della Direzione nazionale, un organo di garanzia denominato Giuri' a cui poter ricorrere per l'osservanza delle norme statutarie, secondo le modalita' previste dall'art. 25. 7. Approva il bilancio consuntivo che viene predisposto annualmente dal/dalla tesoriere/a. 8. Stabilisce le regole per il riconoscimento delle strutture territoriali e le modalita' di elezione degli organi a tutti i livelli, nonche' le attribuzioni e ogni altra regola e procedura che riguardano gli organi delle federazioni regionali, delle federazioni provinciali o di area metropolitana e delle realta' locali costituite in associazioni comunali o intercomunali, nonche' dei circoli locali (territoriali o tematici). 9. Fissa la quota annuale di adesione di Europa Verde-Verdi e stabilisce le modalita' e i criteri per il procedimento di iscrizione e la verifica delle adesioni. 10. Fissa la quota delle risorse economiche da attribuire alle articolazioni territoriali. 11. Stabilisce i criteri delle candidature nelle proprie liste, nelle coalizioni e nelle liste di coalizione di cui Europa Verdi-Verdi fa parte. 12. Fissa le modalita' per la costituzione, il funzionamento e la consultazione dei forum nazionali tematici. 13. Fissa i criteri per l'utilizzo del simbolo. 14. Approva il codice etico.