Art. 11. 
                    Consiglio federale nazionale 
 
    1. Il Consiglio federale nazionale definisce la linea politica di
Europa Verde-Verdi, stabilisce le regole democratiche di base e ha le
altre  competenze  previste  dallo  statuto.  Propone  le   modifiche
statutarie. 
    2. E' composto da un massimo di cento persone, elette  per  meta'
dall'assemblea  nazionale  e  per  meta'  su  base  regionale   dalle
federazioni regionali riconosciute, queste ultime in proporzione alle
persone iscritte e ai voti ottenuti. Il Consiglio federale  nazionale
entra in  carica,  con  tutti  i  poteri,  al  momento  dell'elezione
all'assemblea nazionale, adeguando di volta in volta i calcoli  delle
maggioranze, qualificate o meno, al momento delle elezioni  dei/delle
componenti spettanti alle  federazioni  regionali.  Ne  fa  parte  di
diritto la Direzione nazionale. 
    3. Al Consiglio  federale  nazionale  sono  invitati  permanenti,
senza  diritto  di  voto,  i/le  parlamentari,   i/le   consiglieri/e
regionali e i/le portavoce regionali. 
    4. Il Consiglio federale nazionale si riunisce almeno  tre  volte
all'anno. E' presieduto da un e da una presidente eletti  al  proprio
interno  nella  prima  riunione,  convocata  dai  due  portavoce.  Le
successive riunioni sono convocate dai due presidenti, d'intesa con i
due portavoce. 
    5. Prende atto, in  caso  di  dimissioni  o  di  cessazione,  per
qualsiasi motivo, di  uno/a  dei  propri  membri  dalla  carica,  del
subentro del primo dei non eletti della lista votata. 
    6. Il Consiglio federale  nazionale  nomina,  su  proposta  della
Direzione nazionale, un organo di garanzia denominato  Giuri'  a  cui
poter ricorrere per l'osservanza delle norme statutarie,  secondo  le
modalita' previste dall'art. 25. 
    7.  Approva  il  bilancio  consuntivo   che   viene   predisposto
annualmente dal/dalla tesoriere/a. 
    8. Stabilisce le regole per  il  riconoscimento  delle  strutture
territoriali e le modalita'  di  elezione  degli  organi  a  tutti  i
livelli, nonche' le attribuzioni e ogni altra regola e procedura  che
riguardano gli organi delle federazioni regionali, delle  federazioni
provinciali o di area metropolitana e delle realta' locali costituite
in associazioni comunali o intercomunali, nonche' dei circoli  locali
(territoriali o tematici). 
    9. Fissa la quota annuale di adesione  di  Europa  Verde-Verdi  e
stabilisce le modalita' e i criteri per il procedimento di iscrizione
e la verifica delle adesioni. 
    10. Fissa la quota delle risorse economiche  da  attribuire  alle
articolazioni territoriali. 
    11. Stabilisce i criteri delle candidature nelle  proprie  liste,
nelle  coalizioni  e  nelle  liste  di  coalizione  di   cui   Europa
Verdi-Verdi fa parte. 
    12. Fissa le modalita' per la costituzione, il funzionamento e la
consultazione dei forum nazionali tematici. 
    13. Fissa i criteri per l'utilizzo del simbolo. 
    14. Approva il codice etico.