Art. 14. Federazioni regionali 1. Le federazioni regionali sono costituite da tutte le persone iscritte residenti, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio o di lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata, nel territorio della regione. Per tutte le norme statutarie, le federazioni del Trentino e del Sudtirolo corrispondono alla realta' della dimensione regionale. 2. La federazione regionale e' responsabile delle scelte politiche a livello regionale. E' riconosciuta dalla Direzione nazionale in relazione al numero delle persone iscritte e al numero di federazioni provinciali o di area metropolitana riconosciute aderenti. Qualora uno dei predetti requisiti venisse meno e/o non sussistesse, la Direzione nazionale interviene per favorire il ripristino delle condizioni di riconoscibilita'. 3. La federazione regionale e' impegnata a favorire la costituzione delle federazioni provinciali o di area metropolitana, non ancora costituite, e a favorire l'insediamento di Europa Verde-Verdi nella realta' della regione. 4. La federazione regionale riconosce le associazioni comunali e intercomunali esistenti sul proprio territorio sulla base dei criteri fissati dal Consiglio federale nazionale e puo' promuovere strutture organizzative di macroarea.