Art. 14. 
                        Federazioni regionali 
 
    1. Le federazioni regionali sono costituite da tutte  le  persone
iscritte residenti, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio
o di lavoro documentabili solo su richiesta scritta  anticipata,  nel
territorio  della  regione.  Per  tutte  le  norme   statutarie,   le
federazioni del Trentino e del Sudtirolo corrispondono  alla  realta'
della dimensione regionale. 
    2.  La  federazione  regionale  e'  responsabile   delle   scelte
politiche  a  livello  regionale.  E'  riconosciuta  dalla  Direzione
nazionale in relazione al numero delle persone iscritte e  al  numero
di federazioni  provinciali  o  di  area  metropolitana  riconosciute
aderenti. Qualora uno dei predetti requisiti  venisse  meno  e/o  non
sussistesse,  la  Direzione  nazionale  interviene  per  favorire  il
ripristino delle condizioni di riconoscibilita'. 
    3.  La  federazione  regionale  e'  impegnata   a   favorire   la
costituzione delle federazioni provinciali o di  area  metropolitana,
non  ancora  costituite,  e  a  favorire  l'insediamento  di   Europa
Verde-Verdi nella realta' della regione. 
    4. La federazione regionale riconosce le associazioni comunali  e
intercomunali esistenti sul proprio territorio sulla base dei criteri
fissati dal Consiglio federale nazionale e puo' promuovere  strutture
organizzative di macroarea.