Art. 16. Organi delle federazioni regionali, provinciali o di area metropolitana 1. Sono organi delle federazioni regionali, provinciali o di area metropolitana: l'assemblea; il e la portavoce; l'esecutivo; il Consiglio federale (obbligatorio per le federazioni regionali e facoltativo per le federazioni provinciali o di area metropolitana); il/la tesoriere/a. 2. Le assemblee provinciali o di area metropolitana e comunali sono sempre convocate per iscritti/e. Quelle regionali possono essere convocate per delegati/e su modifiche regolamentari, su decisioni politico-programmatiche e, nel caso superino i cinquecento iscritti/e, per l'elezione degli organi. I/le delegati/e sono eletti/e da assemblee provinciali per iscritti/e e il loro numero e' definito sulla base degli iscritti/e e del consenso elettorale ottenuto. 3. Le attribuzioni, le modalita' di elezione e ogni altra regola o procedura che riguardano i suddetti organi sono stabilite dal Consiglio federale nazionale. Il Consiglio federale nazionale e' tenuto ad adottare i relativi regolamenti rispettando il principio di sussidiarieta'.