Art. 16. 
Organi  delle  federazioni   regionali,   provinciali   o   di   area
                            metropolitana 
 
    1. Sono organi delle federazioni regionali, provinciali o di area
metropolitana: 
      l'assemblea; 
      il e la portavoce; 
      l'esecutivo; 
      il  Consiglio  federale  (obbligatorio   per   le   federazioni
regionali e facoltativo per le  federazioni  provinciali  o  di  area
metropolitana); 
      il/la tesoriere/a. 
    2. Le assemblee provinciali o di area  metropolitana  e  comunali
sono sempre convocate per iscritti/e. Quelle regionali possono essere
convocate per delegati/e su  modifiche  regolamentari,  su  decisioni
politico-programmatiche  e,   nel   caso   superino   i   cinquecento
iscritti/e,  per  l'elezione  degli  organi.  I/le  delegati/e   sono
eletti/e da assemblee provinciali per iscritti/e e il loro numero  e'
definito sulla  base  degli  iscritti/e  e  del  consenso  elettorale
ottenuto. 
    3. Le attribuzioni, le modalita' di elezione e ogni altra  regola
o procedura che riguardano  i  suddetti  organi  sono  stabilite  dal
Consiglio federale nazionale.  Il  Consiglio  federale  nazionale  e'
tenuto ad adottare i relativi regolamenti rispettando il principio di
sussidiarieta'.