Art. 17. Disposizioni comuni 1. Tutti gli organi, nazionali e territoriali, hanno una durata di tre anni. 2. Ogni organo dirigente deve essere convocato nel caso in cui almeno un quinto dei/delle componenti con diritto di voto ne faccia richiesta. 3. Nessuna lista di candidati/e puo' essere composta per piu' del 50% da persone dello stesso genere. 4. Nella elezione di organi rappresentativi, che richiedano preferenze plurime, il voto e' espresso in modo paritario per genere. Il Consiglio federale nazionale decide le modalita' di attuazione di questo principio. Nella elezione degli organi collegiali, ove prevista la preferenza, il voto e' espresso con la doppia preferenza di genere. 5. Le assemblee e gli organi assumono le decisioni a maggioranza dei votanti, salvo che per le deliberazioni per le quali e' prevista una maggioranza diversa. 6. Per l'elezione degli organi e dei/delle delegati/e, ove si proceda a votazioni tra proposte concorrenti, si adotta il criterio proporzionale al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze. 7. Le assemblee per iscritti/e devono essere convocate nel caso in cui almeno un terzo ne faccia richiesta. 8. Le assemblee e le riunioni degli organi dirigenti possono essere svolte anche da remoto, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione delle persone, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Il Consiglio federale nazionale ne stabilisce le modalita' di svolgimento e i meccanismi di garanzia per le votazioni. 9. Il/la capogruppo nelle istituzioni (consigli comunali, provinciali/area metropolitana, regionali, Parlamento nazionale ed europeo) e un/una rappresentante dei componenti dei governi locali e nazionale fanno parte, senza diritto di voto, degli esecutivi del livello territoriale corrispondente e della Direzione nazionale per il livello nazionale. Gli/le eletti/e nelle istituzioni (consigli comunali, provinciali, regionali, Parlamento nazionale ed europeo) ed i/le componenti dei governi locali e nazionale fanno parte senza diritto di voto dei Consigli federali, del livello territoriale corrispondente. 10. Al fine di favorire maggiore efficacia e il rinnovamento nelle cariche istituzionali, il Consiglio federale nazionale stabilisce, coerentemente con i principi statutari, i criteri generali per l'individuazione delle proposte di candidatura alle elezioni amministrative, regionali, politiche e del Parlamento europeo anche in riferimento agli impegni che i candidati dovranno sottoscrivere. I criteri generali devono tenere conto dei seguenti principi: a) pari opportunita' alle iscritte e agli iscritti; b) il pluralismo politico e la rappresentanza delle minoranze; c) la competenza e il merito; d) la rappresentativita' politica, sociale e territoriale; Tutte le persone iscritte hanno diritto di promuovere presso gli organismi competenti la propria candidatura. Le candidature per l'elezione dei membri al Parlamento europeo spettanti all'Italia e al Parlamento nazionale vengono definite dalla Direzione nazionale, sentito il Consiglio federale nazionale. Le candidature per l'elezione dei Presidenti e dei Consigli delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano vengono definite dagli esecutivi regionali, sentiti i relativi consigli federali. Le candidature per l'elezione del sindaco e dei consigli comunali vengono definite dall'esecutivo comunale. Gli organismi competenti possono promuovere forme di consultazione aperte agli iscritti e ai simpatizzanti 11. Le decisioni di Europa Verde-Verdi si ispirano al principio di sussidiarieta'. 12. Europa Verde-Verdi riconosce a tutti i livelli le minoranze, ne garantisce l'attivita' e l'espressione delle idee e il diritto di avanzare proposte.