Art. 17. 
                         Disposizioni comuni 
 
    1. Tutti gli organi, nazionali e territoriali, hanno  una  durata
di tre anni. 
    2. Ogni organo dirigente deve essere convocato nel  caso  in  cui
almeno un quinto dei/delle componenti con diritto di voto  ne  faccia
richiesta. 
    3. Nessuna lista di candidati/e puo' essere composta per piu' del
50% da persone dello stesso genere. 
    4. Nella  elezione  di  organi  rappresentativi,  che  richiedano
preferenze plurime, il voto e' espresso in modo paritario per genere.
Il Consiglio federale nazionale decide le modalita' di attuazione  di
questo  principio.  Nella  elezione  degli  organi  collegiali,   ove
prevista la preferenza, il voto e' espresso con la doppia  preferenza
di genere. 
    5. Le assemblee e gli organi assumono le decisioni a  maggioranza
dei votanti, salvo che per le deliberazioni per le quali e'  prevista
una maggioranza diversa. 
    6. Per l'elezione degli organi e  dei/delle  delegati/e,  ove  si
proceda a votazioni tra proposte concorrenti, si adotta  il  criterio
proporzionale  al  fine  di  assicurare   la   rappresentanza   delle
minoranze. 
    7. Le assemblee per iscritti/e devono essere convocate  nel  caso
in cui almeno un terzo ne faccia richiesta. 
    8. Le assemblee e le  riunioni  degli  organi  dirigenti  possono
essere svolte anche da remoto, mediante  mezzi  di  telecomunicazione
che   garantiscano   l'identificazione   delle   persone,   la   loro
partecipazione e  l'esercizio  del  diritto  di  voto.  Il  Consiglio
federale nazionale ne stabilisce le  modalita'  di  svolgimento  e  i
meccanismi di garanzia per le votazioni. 
    9.  Il/la  capogruppo  nelle  istituzioni   (consigli   comunali,
provinciali/area metropolitana, regionali,  Parlamento  nazionale  ed
europeo) e un/una rappresentante dei componenti dei governi locali  e
nazionale fanno parte, senza diritto di  voto,  degli  esecutivi  del
livello territoriale corrispondente e della Direzione  nazionale  per
il livello nazionale. 
    Gli/le   eletti/e   nelle   istituzioni    (consigli    comunali,
provinciali, regionali, Parlamento  nazionale  ed  europeo)  ed  i/le
componenti dei governi locali e nazionale fanno parte  senza  diritto
di   voto   dei   Consigli   federali,   del   livello   territoriale
corrispondente. 
    10. Al fine di favorire  maggiore  efficacia  e  il  rinnovamento
nelle  cariche  istituzionali,  il   Consiglio   federale   nazionale
stabilisce,  coerentemente  con  i  principi  statutari,  i   criteri
generali per l'individuazione  delle  proposte  di  candidatura  alle
elezioni  amministrative,  regionali,  politiche  e  del   Parlamento
europeo anche in riferimento agli impegni che  i  candidati  dovranno
sottoscrivere. I criteri generali devono tenere  conto  dei  seguenti
principi: 
      a) pari opportunita' alle iscritte e agli iscritti; 
      b) il pluralismo politico e la rappresentanza delle minoranze; 
      c) la competenza e il merito; 
      d) la rappresentativita' politica, sociale e territoriale; 
    Tutte le persone iscritte hanno diritto di promuovere presso  gli
organismi competenti la propria candidatura. 
    Le candidature per l'elezione dei membri  al  Parlamento  europeo
spettanti all'Italia e al Parlamento nazionale vengono definite dalla
Direzione nazionale, sentito il Consiglio federale nazionale. 
    Le candidature per l'elezione dei Presidenti e dei Consigli delle
regioni e delle Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  vengono
definite dagli  esecutivi  regionali,  sentiti  i  relativi  consigli
federali. 
    Le candidature per l'elezione del sindaco e dei consigli comunali
vengono definite dall'esecutivo comunale. 
    Gli   organismi   competenti   possono   promuovere   forme    di
consultazione aperte agli iscritti e ai simpatizzanti 
    11. Le decisioni di Europa Verde-Verdi si ispirano  al  principio
di sussidiarieta'. 
    12. Europa Verde-Verdi riconosce a tutti i livelli le  minoranze,
ne garantisce l'attivita' e l'espressione delle idee e il diritto  di
avanzare proposte.