Art. 18. Commissariamenti 1. La Direzione nazionale puo' intervenire nei confronti delle federazioni regionali e provinciali, sentiti i relativi co-portavoce, adottando tutte le iniziative necessarie, compresa la sospensione o la revoca del riconoscimento e/o l'eventuale nomina di uno o piu' commissari, allorquando sussista una giusta causa o un giustificato motivo, per gravi e/o ripetute violazioni delle norme dello statuto, del codice etico o dei regolamenti, ovvero nei casi di impossibilita' di esercitare le funzioni da parte dell'organo dirigente. 2. Analoga funzione, nei confronti delle associazioni comunali/intercomunali, e' attribuita all'esecutivo regionale della federazione territorialmente competente. 3. Entro un anno dall'adozione del provvedimento dovranno essere ripristinati gli organi statutari, in caso di sospensione, oppure dovra' essere convocato il procedimento ordinario di rinnovo dell'organo, in caso di revoca. 4. La Direzione nazionale puo' intervenire, altresi', nei confronti delle associazioni comunali/intercomunali allorquando, verificandosi le condizioni di cui al comma 1, vi fosse l'omissione o l'inerzia della federazione regionale competente. 5. Avverso i provvedimenti di sospensione o di revoca del riconoscimento si puo' ricorrere al Giuri' nazionale, con le modalita' previste dall'art. 25, che si esprimera' entro novanta giorni. In assenza di pronuncia, entro il termine stabilito, il provvedimento si intende revocato.