Art. 18. 
                          Commissariamenti 
 
    1. La Direzione nazionale puo' intervenire  nei  confronti  delle
federazioni regionali e provinciali, sentiti i relativi co-portavoce,
adottando tutte le iniziative necessarie, compresa la  sospensione  o
la revoca del riconoscimento e/o l'eventuale nomina  di  uno  o  piu'
commissari, allorquando sussista una giusta causa o  un  giustificato
motivo, per gravi e/o ripetute violazioni delle norme dello  statuto,
del codice etico o dei regolamenti, ovvero nei casi di impossibilita'
di esercitare le funzioni da parte dell'organo dirigente. 
    2.   Analoga   funzione,   nei   confronti   delle   associazioni
comunali/intercomunali, e' attribuita all'esecutivo  regionale  della
federazione territorialmente competente. 
    3. Entro un anno dall'adozione del provvedimento dovranno  essere
ripristinati gli organi statutari, in  caso  di  sospensione,  oppure
dovra'  essere  convocato  il  procedimento  ordinario   di   rinnovo
dell'organo, in caso di revoca. 
    4.  La  Direzione  nazionale  puo'  intervenire,  altresi',   nei
confronti  delle  associazioni  comunali/intercomunali   allorquando,
verificandosi le condizioni di cui al comma 1, vi fosse l'omissione o
l'inerzia della federazione regionale competente. 
    5. Avverso  i  provvedimenti  di  sospensione  o  di  revoca  del
riconoscimento  si  puo'  ricorrere  al  Giuri'  nazionale,  con   le
modalita' previste dall'art. 25,  che  si  esprimera'  entro  novanta
giorni. In assenza di  pronuncia,  entro  il  termine  stabilito,  il
provvedimento si intende revocato.