Art. 7. Assemblea nazionale 1. L'assemblea nazionale e' di norma convocata, almeno ogni tre anni, per delegati/e: in tal caso i/le delegati/e sono eletti/e da assemblee provinciali per iscritti/e. Il numero dei/delle delegati/e che spettano a ciascuna provincia e' definito sulla base degli/delle iscritti/e e del consenso elettorale ottenuto. Qualora il numero delle persone iscritte sia pari o inferiore a 1000, l'assemblea nazionale e' convocata per iscritti/e. 2. L'assemblea nazionale elegge il e la portavoce, il/la presidente garante, la Direzione nazionale e la meta' dei/delle consiglieri/e federali nazionali. 3. La mozione politica collegata ai due portavoce eletti e' vincolante per gli organi di Europa Verde-Verdi. 4. Quando l'assemblea nazionale e' convocata per delegati/e e' composta da un massimo di 1000 delegati/e eletti/e dalle assemblee provinciali. 5. L'assemblea nazionale e' convocata in via ordinaria e straordinaria dalla Direzione nazionale; in via solo straordinaria dai 2/3 del Consiglio federale nazionale o da almeno i 2/3 delle federazioni regionali riconosciute. 6. L'assemblea nazionale si costituisce validamente con la presenza di almeno 1/3 degli/delle aventi diritto al voto. 7. Le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza delle persone votanti.