Art. 7. 
                         Assemblea nazionale 
 
    1. L'assemblea nazionale e' di norma convocata, almeno  ogni  tre
anni, per delegati/e: in tal caso i/le delegati/e  sono  eletti/e  da
assemblee provinciali per iscritti/e. Il numero dei/delle  delegati/e
che spettano a ciascuna provincia e' definito sulla base  degli/delle
iscritti/e e del consenso  elettorale  ottenuto.  Qualora  il  numero
delle persone iscritte sia  pari  o  inferiore  a  1000,  l'assemblea
nazionale e' convocata per iscritti/e. 
    2.  L'assemblea  nazionale  elegge  il  e  la  portavoce,   il/la
presidente garante, la  Direzione  nazionale  e  la  meta'  dei/delle
consiglieri/e federali nazionali. 
    3. La mozione politica  collegata  ai  due  portavoce  eletti  e'
vincolante per gli organi di Europa Verde-Verdi. 
    4. Quando l'assemblea nazionale e' convocata  per  delegati/e  e'
composta da un massimo di 1000 delegati/e  eletti/e  dalle  assemblee
provinciali. 
    5.  L'assemblea  nazionale  e'  convocata  in  via  ordinaria   e
straordinaria dalla Direzione nazionale; in  via  solo  straordinaria
dai 2/3 del Consiglio federale nazionale o  da  almeno  i  2/3  delle
federazioni regionali riconosciute. 
    6.  L'assemblea  nazionale  si  costituisce  validamente  con  la
presenza di almeno 1/3 degli/delle aventi diritto al voto. 
    7. Le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza delle persone
votanti.