Art. 8. I due portavoce 1. I due portavoce hanno competenza generale di iniziativa, rappresentano le decisioni della Direzione nazionale e del Consiglio federale nazionale in materia di politica interna ed esterna; il/la portavoce piu' anziano/a di eta' conferisce, ai fini elettorali, le autorizzazioni necessarie alla nomina dei presentatori del contrassegno, ovvero alla nomina diretta del presentatore secondo la normativa vigente. 2. I due portavoce possono nominare responsabili dei settori di iniziativa, di gruppi di lavoro. 3. Il portavoce e la portavoce sono eletti dall'assemblea nazionale. 4. Le candidature a portavoce devono essere sottoscritte da almeno 1/20 del numero totale delle persone iscritte o da almeno venti consiglieri/e federali nazionali. La Direzione nazionale deve rendere pubblico il numero esatto delle persone iscritte almeno trenta giorni prima del termine fissato per la presentazione delle candidature. E' possibile sottoscrivere soltanto una coppia di candidature di genere diverso. 5. Qualora non siano avanzate candidature ai sensi del precedente comma il Consiglio federale nazionale, a maggioranza dei presenti, individuera' almeno due coppie di candidati/e alla carica di portavoce. 6. Le persone candidate devono presentare gli elementi essenziali della proposta di programma che intendono realizzare. E' proclamata eletta la coppia di candidati che ottiene il 50% piu' 1 dei voti validi espressi. Qualora nessuno ottenga questo quorum, le due coppie di candidati piu' votate andranno in ballottaggio in una seconda votazione. Risultera' eletto chi in questa votazione otterra' il maggior numero di voti. In caso di parita' si provvedera' ad una nuova votazione. 7. Ai due portavoce puo' essere tolta la fiducia dai 2/3 del Consiglio federale nazionale. In tal caso, come in quello di dimissioni, le loro funzioni sono provvisoriamente assunte dalla Direzione nazionale che avvia il procedimento di convocazione dell'assemblea nazionale per la rielezione di tutti gli organi nazionali. Tale procedimento dovra' concludersi nel termine massimo di 120 giorni dal giorno in cui i due portavoce hanno cessato dalla carica. 8. Nel caso di dimissioni, di impedimento, di sfiducia (la sfiducia viene deliberata con le stesse modalita' previste dal primo periodo del comma 7) o di decesso di uno dei due portavoce, l'altro portavoce resta in carica fino alla scadenza naturale. Il Consiglio federale nazionale elegge in sua sostituzione, a maggioranza, un nuovo portavoce dello stesso genere, il cui mandato scadra' insieme a quello del portavoce rimasto in carica. 9. I portavoce non possono ricoprire questo incarico per piu' di due mandati consecutivi.