Art. 8. 
                           I due portavoce 
 
    1. I due  portavoce  hanno  competenza  generale  di  iniziativa,
rappresentano le decisioni della Direzione nazionale e del  Consiglio
federale nazionale in materia di politica interna ed  esterna;  il/la
portavoce piu' anziano/a di eta' conferisce, ai fini  elettorali,  le
autorizzazioni  necessarie   alla   nomina   dei   presentatori   del
contrassegno, ovvero alla nomina diretta del presentatore secondo  la
normativa vigente. 
    2. I due portavoce possono nominare responsabili dei  settori  di
iniziativa, di gruppi di lavoro. 
    3.  Il  portavoce  e  la  portavoce  sono  eletti  dall'assemblea
nazionale. 
    4. Le candidature  a  portavoce  devono  essere  sottoscritte  da
almeno 1/20 del numero totale delle  persone  iscritte  o  da  almeno
venti consiglieri/e federali nazionali. La Direzione  nazionale  deve
rendere pubblico il  numero  esatto  delle  persone  iscritte  almeno
trenta giorni prima del termine fissato per  la  presentazione  delle
candidature.  E'  possibile  sottoscrivere  soltanto  una  coppia  di
candidature di genere diverso. 
    5. Qualora non siano avanzate candidature ai sensi del precedente
comma il Consiglio federale nazionale, a  maggioranza  dei  presenti,
individuera'  almeno  due  coppie  di  candidati/e  alla  carica   di
portavoce. 
    6. Le persone candidate devono presentare gli elementi essenziali
della proposta di programma che intendono realizzare.  E'  proclamata
eletta la coppia di candidati che ottiene il  50%  piu'  1  dei  voti
validi espressi. Qualora nessuno ottenga questo quorum, le due coppie
di candidati piu' votate andranno  in  ballottaggio  in  una  seconda
votazione. Risultera' eletto chi  in  questa  votazione  otterra'  il
maggior numero di voti. In caso di  parita'  si  provvedera'  ad  una
nuova votazione. 
    7. Ai due portavoce puo' essere tolta  la  fiducia  dai  2/3  del
Consiglio  federale  nazionale.  In  tal  caso,  come  in  quello  di
dimissioni, le loro  funzioni  sono  provvisoriamente  assunte  dalla
Direzione  nazionale  che  avvia  il  procedimento  di   convocazione
dell'assemblea nazionale  per  la  rielezione  di  tutti  gli  organi
nazionali. 
    Tale procedimento dovra' concludersi nel termine massimo  di  120
giorni dal giorno in cui i due portavoce hanno cessato dalla carica. 
    8. Nel caso  di  dimissioni,  di  impedimento,  di  sfiducia  (la
sfiducia viene deliberata con le stesse modalita' previste dal  primo
periodo del comma 7) o di decesso di uno dei due  portavoce,  l'altro
portavoce resta in carica fino alla scadenza naturale.  Il  Consiglio
federale nazionale elegge in  sua  sostituzione,  a  maggioranza,  un
nuovo portavoce dello stesso genere, il cui mandato scadra' insieme a
quello del portavoce rimasto in carica. 
    9. I portavoce non possono ricoprire questo incarico per piu'  di
due mandati consecutivi.