Art. 9. Il/La Presidente garante 1. Il/La Presidente garante rappresenta l'unita' di Europa Verde-Verdi, garantisce il rapporto tra gli organi di Europa Verde-Verdi, vigila sul rispetto dei principi ispiratori definiti nell'art. 1 dello statuto, svolge funzioni di rappresentanza con le istituzioni. 2. Il/La Presidente garante puo' intervenire, nella propria funzione di garante nel rapporto tra gli organi nazionali, assumendo l'onere della convocazione degli stessi nelle situazioni di stallo o inerzia. 3. Il/La Presidente garante e' eletto/a dall'assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei voti espressi. Nel caso nessun/a candidato/a abbia conseguito tale maggioranza, si procede immediatamente a una seconda votazione di ballottaggio tra le due persone candidate piu' votate. 4. In caso di impedimento o di cessazione dalla carica, subentra nelle sue funzioni il/la portavoce piu' anziano/a. Entro sessanta giorni il Consiglio federale nazionale elegge in sua sostituzione, a maggioranza, un/a nuovo/a Presidente garante.