Art. 9. 
                      Il/La Presidente garante 
 
    1.  Il/La  Presidente  garante  rappresenta  l'unita'  di  Europa
Verde-Verdi,  garantisce  il  rapporto  tra  gli  organi  di   Europa
Verde-Verdi, vigila sul rispetto  dei  principi  ispiratori  definiti
nell'art. 1 dello statuto, svolge funzioni di rappresentanza  con  le
istituzioni. 
    2. Il/La  Presidente  garante  puo'  intervenire,  nella  propria
funzione di garante nel rapporto tra gli organi nazionali,  assumendo
l'onere della convocazione degli stessi nelle situazioni di stallo  o
inerzia. 
    3. Il/La Presidente garante e' eletto/a dall'assemblea  nazionale
a  maggioranza  assoluta  dei  voti  espressi.  Nel   caso   nessun/a
candidato/a   abbia   conseguito   tale   maggioranza,   si   procede
immediatamente a una seconda votazione di  ballottaggio  tra  le  due
persone candidate piu' votate. 
    4. In caso di impedimento o di cessazione dalla carica,  subentra
nelle sue funzioni il/la portavoce  piu'  anziano/a.  Entro  sessanta
giorni il Consiglio federale nazionale elegge in sua sostituzione,  a
maggioranza, un/a nuovo/a Presidente garante.