Art. 10 
 
            Agevolazioni concedibili e spese ammissibili 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente capo assumono  la  forma  del
contributo a fondo perduto, secondo la seguente articolazione: 
    a) per i programmi che prevedono spese ammissibili non  superiori
a 100.000,00 (centomila/00) euro, le agevolazioni sono concesse  fino
a copertura dell'80%  delle  spese  ammissibili  e  comunque  per  un
importo massimo del contributo pari  a  50.000,00  (cinquantamila/00)
euro. Per le donne in stato di disoccupazione che avviano una impresa
individuale o un'attivita' di lavoro autonomo, la percentuale massima
di copertura  delle  spese  ammissibili  e'  elevata  al  90%,  fermo
restando  il  limite  di  importo   del   contributo   di   50.000,00
(cinquantamila/00) euro; 
    b) per i programmi che prevedono spese  ammissibili  superiori  a
100.000,00    (centomila/00)    euro    e    fino    a     250.000,00
(duecentocinquantamila/00) euro, le agevolazioni sono concesse fino a
copertura del 50% delle spese ammissibili. 
  2. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al comma  1  le  spese
relative a: 
    a) immobilizzazioni  materiali,  con  particolare  riferimento  a
impianti,  macchinari  e  attrezzature  nuovi  di  fabbrica,  purche'
coerenti e funzionali all'attivita' d'impresa, a  servizio  esclusivo
dell'iniziativa agevolata; 
    b) immobilizzazioni immateriali, necessarie all'attivita' oggetto
dell'iniziativa agevolata; 
    c)  servizi  in  cloud  funzionali  ai  processi  portanti  della
gestione aziendale; 
    d)  personale  dipendente,  assunto  a  tempo   indeterminato   o
determinato dopo la data di presentazione della domanda  e  impiegato
funzionalmente nella realizzazione dell'iniziativa agevolata; 
    e) esigenze di capitale circolante nel limite del 20% (venti  per
cento) delle spese complessivamente ritenute ammissibili. 
  3. Le esigenze di capitale circolante di cui al comma 2, lettera e)
devono essere coerenti con l'iniziativa  e  le  agevolazioni  possono
essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa: 
  a) materie prime, sussidiarie, materiali di consumo; 
  b) servizi di  carattere  ordinario,  strettamente  necessari  allo
svolgimento delle attivita' dell'impresa; 
  c) godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di
leasing; 
    d) oneri per la garanzia di cui all'art. 17, comma 3. 
  4.  Ai   fini   dell'ammissibilita',   le   spese   devono   essere
contabilizzate nel rispetto delle normative contabili  e  fiscali  di
riferimento. I beni d'investimento di cui al comma 2,  lettere  a)  e
b), devono essere utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento
dell'attivita'  d'impresa  ed  essere  acquistati  a  condizioni   di
mercato, nel rispetto delle indicazioni fornite dal provvedimento  di
cui all'art. 14, comma 2. Le spese devono essere pagate tramite uno o
piu'  conti  corrente  ordinari   intestati   all'impresa   femminile
beneficiaria, con le modalita' indicate nel  medesimo  provvedimento.
Non  sono  ammissibili  alle  agevolazioni  le   spese   riferite   a
investimenti  di  mera  sostituzione  di   impianti,   macchinari   e
attrezzature e le spese relative a imposte e tasse. 
  5. Sono, in ogni caso, ammissibili le sole spese che, in base  alla
data delle relative fatture  o  di  altro  documento  giustificativo,
risultino sostenute successivamente alla data di presentazione  della
domanda di agevolazione ovvero, nel caso  di  persone  fisiche,  alla
data di costituzione dell'impresa o dell'apertura di  partita  I.V.A.
ai sensi dell'art. 8, comma 5. 
  6. Alle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al  presente
capo,    sono,    altresi',    erogati    servizi    di    assistenza
tecnico-gestionale, durante tutto il periodo di  realizzazione  degli
investimenti o di compimento del programma di spesa fino a un  valore
massimo complessivo non superiore a 5.000,00 (cinquemila/00) euro per
impresa, fruibile secondo le seguenti modalita': 
    a) per un valore pari a euro  3.000,00  (tremila/00),  i  servizi
sono  erogati  dal  Soggetto  gestore,   anche   mediante   modalita'
telematiche, e sono finalizzati a fornire alle  imprese  beneficiarie
assistenza tecnica  sulle  agevolazioni  e  a  trasferire  competenze
specialistiche e strategiche per il miglior  esito  delle  iniziative
finanziate. I medesimi servizi possono anche facilitare la conoscenza
di strumenti finanziari partecipativi, quali il Fondo di sostegno  al
venture capital, istituito ai sensi dell'art.  1,  comma  209,  della
legge 30 dicembre 208, n. 145, ovvero altri strumenti  che  prevedono
l'apporto di capitale di rischio destinati alle  start-up  innovative
di cui all'art.  25  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
e alle piccole e medie imprese innovative di  cui  all'  art.  4  del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2015, n. 33; 
    b) un importo massimo  di  2.000,00  (duemila/00)  euro  e'  reso
disponibile, in forma di voucher,  all'impresa  beneficiaria  che  ne
faccia istanza, a copertura del  50%  del  costo  per  l'acquisto  di
servizi specialistici, di importo  non  inferiore  a  4.000,00  euro,
acquisiti da soggetti terzi esperti e  qualificati  in  attivita'  di
marketing e comunicazione, in  ambiti  strategici,  quali,  a  titolo
esemplificativo,  la  creazione  di  un'identita'  di   marchio,   la
realizzazione  di  piani  di  marketing,  strategie  di  presenza   e
posizionamento  sui  social  media  o  nel  digitale,  attivita'   di
comunicazione d'impresa e promozione, secondo quanto specificato  dal
provvedimento di cui all'art. 14, comma 2.