Art. 10 Agevolazioni concedibili e spese ammissibili 1. Le agevolazioni di cui al presente capo assumono la forma del contributo a fondo perduto, secondo la seguente articolazione: a) per i programmi che prevedono spese ammissibili non superiori a 100.000,00 (centomila/00) euro, le agevolazioni sono concesse fino a copertura dell'80% delle spese ammissibili e comunque per un importo massimo del contributo pari a 50.000,00 (cinquantamila/00) euro. Per le donne in stato di disoccupazione che avviano una impresa individuale o un'attivita' di lavoro autonomo, la percentuale massima di copertura delle spese ammissibili e' elevata al 90%, fermo restando il limite di importo del contributo di 50.000,00 (cinquantamila/00) euro; b) per i programmi che prevedono spese ammissibili superiori a 100.000,00 (centomila/00) euro e fino a 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) euro, le agevolazioni sono concesse fino a copertura del 50% delle spese ammissibili. 2. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al comma 1 le spese relative a: a) immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, purche' coerenti e funzionali all'attivita' d'impresa, a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata; b) immobilizzazioni immateriali, necessarie all'attivita' oggetto dell'iniziativa agevolata; c) servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale; d) personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di presentazione della domanda e impiegato funzionalmente nella realizzazione dell'iniziativa agevolata; e) esigenze di capitale circolante nel limite del 20% (venti per cento) delle spese complessivamente ritenute ammissibili. 3. Le esigenze di capitale circolante di cui al comma 2, lettera e) devono essere coerenti con l'iniziativa e le agevolazioni possono essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa: a) materie prime, sussidiarie, materiali di consumo; b) servizi di carattere ordinario, strettamente necessari allo svolgimento delle attivita' dell'impresa; c) godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di leasing; d) oneri per la garanzia di cui all'art. 17, comma 3. 4. Ai fini dell'ammissibilita', le spese devono essere contabilizzate nel rispetto delle normative contabili e fiscali di riferimento. I beni d'investimento di cui al comma 2, lettere a) e b), devono essere utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attivita' d'impresa ed essere acquistati a condizioni di mercato, nel rispetto delle indicazioni fornite dal provvedimento di cui all'art. 14, comma 2. Le spese devono essere pagate tramite uno o piu' conti corrente ordinari intestati all'impresa femminile beneficiaria, con le modalita' indicate nel medesimo provvedimento. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature e le spese relative a imposte e tasse. 5. Sono, in ogni caso, ammissibili le sole spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ovvero, nel caso di persone fisiche, alla data di costituzione dell'impresa o dell'apertura di partita I.V.A. ai sensi dell'art. 8, comma 5. 6. Alle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente capo, sono, altresi', erogati servizi di assistenza tecnico-gestionale, durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa fino a un valore massimo complessivo non superiore a 5.000,00 (cinquemila/00) euro per impresa, fruibile secondo le seguenti modalita': a) per un valore pari a euro 3.000,00 (tremila/00), i servizi sono erogati dal Soggetto gestore, anche mediante modalita' telematiche, e sono finalizzati a fornire alle imprese beneficiarie assistenza tecnica sulle agevolazioni e a trasferire competenze specialistiche e strategiche per il miglior esito delle iniziative finanziate. I medesimi servizi possono anche facilitare la conoscenza di strumenti finanziari partecipativi, quali il Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'art. 1, comma 209, della legge 30 dicembre 208, n. 145, ovvero altri strumenti che prevedono l'apporto di capitale di rischio destinati alle start-up innovative di cui all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle piccole e medie imprese innovative di cui all' art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33; b) un importo massimo di 2.000,00 (duemila/00) euro e' reso disponibile, in forma di voucher, all'impresa beneficiaria che ne faccia istanza, a copertura del 50% del costo per l'acquisto di servizi specialistici, di importo non inferiore a 4.000,00 euro, acquisiti da soggetti terzi esperti e qualificati in attivita' di marketing e comunicazione, in ambiti strategici, quali, a titolo esemplificativo, la creazione di un'identita' di marchio, la realizzazione di piani di marketing, strategie di presenza e posizionamento sui social media o nel digitale, attivita' di comunicazione d'impresa e promozione, secondo quanto specificato dal provvedimento di cui all'art. 14, comma 2.