Art. 8 Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo le imprese femminili con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, costituite da meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione. 2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese femminili di cui al comma 1, devono a) essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese. Le imprese che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; per i predetti soggetti la disponibilita' di almeno una sede sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio; b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie; c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; d) aver restituito agevolazioni godute per le quali e' stato disposto dal Ministero un ordine di recupero; e) non incorrere nelle cause di esclusione di cui al comma 6. 3. Le lavoratrici autonome non tenute all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese richiesto ai sensi del comma 1, lettera a), devono essere in possesso unicamente della partita I.V.A., aperta da meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, fatti salvi l'avvenuta iscrizione all'ordine professionale di riferimento, ove necessaria per l'esercizio dell'attivita' professionale interessata, nonche' il possesso degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, ove compatibili e ferme restando le specifiche modalita' di dimostrazione dipendenti dalla natura delle attivita' esercitate. 4. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto al comma 5. 5. Possono presentare domanda di acceso alle agevolazioni previste dal presente Capo anche persone fisiche che intendono costituire una impresa femminile. In tal caso, l'ammissione alle agevolazioni e' subordinata alla trasmissione, da parte dei richiedenti, della documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta costituzione dell'impresa o, in caso di avvio di attivita' libero professionali, l'apertura della partita I.V.A., entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito della valutazione inviata dal Soggetto gestore ai sensi dell'art. 15, comma 10. Nel caso in cui le predette persone fisiche non dimostrino il possesso dei requisiti nei termini indicati, la domanda di agevolazione e' considerata decaduta. 6. Non sono, in ogni caso, ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese femminili: a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda; c) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative.