Art. 8 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al  presente  capo
le imprese femminili con sede legale e/o operativa ubicata  su  tutto
il territorio nazionale, costituite da meno di dodici mesi alla  data
di presentazione della domanda di agevolazione. 
  2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese femminili  di
cui al comma 1, devono 
    a) essere regolarmente costituite e iscritte nel  registro  delle
imprese. Le imprese  che  non  dispongono  di  una  sede  legale  e/o
operativa nel territorio italiano devono essere costituite secondo le
norme  di  diritto  civile  e  commerciale  vigenti  nello  Stato  di
residenza e iscritte nel  relativo  registro  delle  imprese;  per  i
predetti soggetti la disponibilita' di almeno una sede sul territorio
italiano deve essere dimostrata alla data di  richiesta  della  prima
erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio; 
    b) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non
essere  in  liquidazione  volontaria   o   sottoposte   a   procedure
concorsuali con finalita' liquidatorie; 
    c)  non  rientrare  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea; 
    d) aver restituito agevolazioni godute  per  le  quali  e'  stato
disposto dal Ministero un ordine di recupero; 
    e) non incorrere nelle cause di esclusione di cui al comma 6. 
  3. Le lavoratrici autonome non tenute all'obbligo di iscrizione  al
registro delle imprese richiesto ai sensi del comma  1,  lettera  a),
devono essere in possesso unicamente della partita I.V.A., aperta  da
meno di dodici mesi alla  data  di  presentazione  della  domanda  di
agevolazione,   fatti   salvi   l'avvenuta   iscrizione    all'ordine
professionale  di  riferimento,  ove   necessaria   per   l'esercizio
dell'attivita' professionale interessata, nonche' il  possesso  degli
ulteriori requisiti di cui  al  comma  1,  ove  compatibili  e  ferme
restando le specifiche modalita' di  dimostrazione  dipendenti  dalla
natura delle attivita' esercitate. 
  4. Il possesso dei requisiti  di  cui  al  presente  articolo  deve
essere dimostrato alla data di  presentazione  della  domanda,  fatto
salvo quanto previsto al comma 5. 
  5. Possono presentare domanda di acceso alle agevolazioni  previste
dal presente Capo anche persone fisiche che intendono costituire  una
impresa femminile. In tal caso,  l'ammissione  alle  agevolazioni  e'
subordinata  alla  trasmissione,  da  parte  dei  richiedenti,  della
documentazione  necessaria  a  comprovare   l'avvenuta   costituzione
dell'impresa o, in caso di avvio di attivita'  libero  professionali,
l'apertura  della  partita  I.V.A.,  entro  sessanta   giorni   dalla
comunicazione  del  positivo  esito  della  valutazione  inviata  dal
Soggetto gestore ai sensi dell'art. 15, comma 10. Nel caso in cui  le
predette persone fisiche non dimostrino il possesso dei requisiti nei
termini indicati, la domanda di agevolazione e' considerata decaduta. 
  6. Non sono, in ogni caso, ammesse  alle  agevolazioni  di  cui  al
presente decreto le imprese femminili: 
    a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all'art. 9, comma 2, lettera d),  del  decreto  legislativo  8
giugno 2001, n. 231 e successive modifiche  e  integrazioni  o  altra
sanzione che  comporti  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica
amministrazione; 
    b) i cui legali rappresentanti o  amministratori,  alla  data  di
presentazione della domanda, siano  stati  condannati,  con  sentenza
definitiva o decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai  sensi  dell'art.
444 del codice di procedura penale, per  i  reati  che  costituiscono
motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a
una procedura di appalto o concessione ai sensi  della  normativa  in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture
vigente alla data di presentazione della domanda; 
    c) che si trovino in altre condizioni previste dalla  legge  come
causa  di  incapacita'  a  beneficiare  di  agevolazioni  finanziarie
pubbliche o comunque a cio' ostative.