Art. 9 
 
                       Iniziative ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente capo le
iniziative  che  prevedono   programmi   di   investimento   per   la
costituzione e l'avvio di una nuova impresa femminile, relativi: 
  a)  alla   produzione   di   beni   nei   settori   dell'industria,
dell'artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli; 
  b) alla fornitura di servizi, in qualsiasi settore; 
  c) al commercio e turismo. 
  2. Le iniziative di cui al comma 1 devono: 
    a) essere  realizzate  entro  ventiquattro  mesi  dalla  data  di
trasmissione del  provvedimento  di  concessione  delle  agevolazioni
controfirmato dall'impresa femminile  beneficiaria,  pena  la  revoca
delle  agevolazioni  concesse.  Sulla  base  di  motivata   richiesta
dell'impresa, il Soggetto gestore puo' autorizzare  una  proroga  non
superiore a sei mesi; 
    b)  prevedere  spese  ammissibili  non  superiori  a   250.000,00
(duecentocinquantamila/00) euro al netto d'I.V.A.