Art. 9 Iniziative ammissibili 1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente capo le iniziative che prevedono programmi di investimento per la costituzione e l'avvio di una nuova impresa femminile, relativi: a) alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli; b) alla fornitura di servizi, in qualsiasi settore; c) al commercio e turismo. 2. Le iniziative di cui al comma 1 devono: a) essere realizzate entro ventiquattro mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni controfirmato dall'impresa femminile beneficiaria, pena la revoca delle agevolazioni concesse. Sulla base di motivata richiesta dell'impresa, il Soggetto gestore puo' autorizzare una proroga non superiore a sei mesi; b) prevedere spese ammissibili non superiori a 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) euro al netto d'I.V.A.