Art. 4 
 
             Riorganizzazione del Ministero della salute 
 
  1. La dotazione organica della dirigenza di  livello  generale  del
Ministero della salute e' incrementata di due unita', con contestuale
riduzione di 7 posizioni di dirigente  sanitario,  ((complessivamente
equivalenti sotto il profilo finanziario))  e  di  un  corrispondente
ammontare  di  facolta'  assunzionali  disponibili   a   legislazione
vigente. 
  2. All'articolo 47-quater del decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  Il  Ministero  si
articola in direzioni generali, coordinate da un segretario generale.
Il numero degli uffici dirigenziali generali,  ((incluso  quello  del
segretario generale,)) e' pari a 15.». 
  3. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nei  limiti
delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   l'articolo   47-quater   del   decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,  S.O.,  recante:
          «Riforma   dell'organizzazione   del   Governo,   a   norma
          dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,  n.  59»,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 47-quater (Ordinamento). - 1. Il  Ministero  si
          articola in direzioni generali, coordinate da un segretario
          generale. Il numero  degli  uffici  dirigenziali  generali,
          incluso quello del segretario generale, e' pari a 15. 
                2. »