Art. 4 Riorganizzazione del Ministero della salute 1. La dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute e' incrementata di due unita', con contestuale riduzione di 7 posizioni di dirigente sanitario, ((complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario)) e di un corrispondente ammontare di facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente. 2. All'articolo 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero si articola in direzioni generali, coordinate da un segretario generale. Il numero degli uffici dirigenziali generali, ((incluso quello del segretario generale,)) e' pari a 15.». 3. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi - Si riporta l'articolo 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O., recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dalla presente legge: «Art. 47-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in direzioni generali, coordinate da un segretario generale. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso quello del segretario generale, e' pari a 15. 2. »