((Art. 4 bis 
 
Accesso all'elenco nazionale degli idonei  alla  nomina  a  direttore
  generale  delle  aziende  e  degli  enti  del  Servizio   sanitario
  nazionale 
 
  1. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta  alla  situazione
epidemiologica  conseguente  alla  diffusione  pandemica  del   virus
SARS-CoV-2,  al  fine  di  non  disperdere   le   competenze   e   le
professionalita' acquisite dal  personale  sanitario  nel  corso  del
servizio prestato presso le  aziende  sanitarie  locali,  le  aziende
ospedaliere e gli altri enti del  Servizio  sanitario  nazionale,  il
limite  anagrafico  per  l'accesso  all'elenco   nazionale   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4  agosto  2016,  n.
171, e' elevato  a  sessantotto  anni.  Le  disposizioni  di  cui  al
presente articolo  si  applicano  fino  al  termine  dello  stato  di
emergenza connesso al COVID-19.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 1  del  decreto  legislativo  4
          agosto 2016, n. 171, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  3
          settembre 2016, n. 206, recante «Attuazione della delega di
          cui all'articolo 11, comma 1, lettera  p),  della  legge  7
          agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria»: 
                «Art. 1 (Elenco nazionale dei  soggetti  idonei  alla
          nomina  di  direttore  generale  delle  aziende   sanitarie
          locali, delle aziende ospedaliere e degli  altri  enti  del
          Servizio sanitario nazionale).  -  1.  I  provvedimenti  di
          nomina  dei  direttori  generali  delle  aziende  sanitarie
          locali, delle aziende ospedaliere e degli  altri  enti  del
          Servizio sanitario nazionale sono adottati nel rispetto  di
          quanto previsto dal presente articolo. 
                2. E' istituito, presso il  Ministero  della  salute,
          l'elenco nazionale  dei  soggetti  idonei  alla  nomina  di
          direttore generale delle aziende  sanitarie  locali,  delle
          aziende  ospedaliere  e  degli  altri  enti  del   Servizio
          sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale. Fermo
          restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco
          e'  valida  per  quattro  anni,   salvo   quanto   previsto
          dall'articolo 2, comma 7. L'elenco nazionale e'  alimentato
          con procedure informatizzate  ed  e'  pubblicato  sul  sito
          internet del Ministero della salute. 
                2-bis. Nell'elenco nazionale di cui  al  comma  2  e'
          istituita un'apposita sezione dedicata ai  soggetti  idonei
          alla nomina  di  direttore  generale  presso  gli  Istituti
          zooprofilattici sperimentali, aventi  i  requisiti  di  cui
          all'articolo  11,  comma  6,  primo  periodo,  del  decreto
          legislativo 28 giugno 2012, n. 106. 
                3. Ai fini della formazione  dell'elenco  di  cui  al
          comma 2, con decreto del Ministro della salute e'  nominata
          ogni due anni, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza
          pubblica, una commissione composta da cinque membri, di cui
          uno designato dal Ministro della  salute  con  funzioni  di
          presidente scelto tra magistrati ordinari,  amministrativi,
          contabili e avvocati dello  Stato,  e  quattro  esperti  di
          comprovata competenza  ed  esperienza,  in  particolare  in
          materia  di  organizzazione   sanitaria   o   di   gestione
          aziendale, di cui uno designato dal Ministro della  salute,
          uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
          regionali, e due designati dalla Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di  Bolzano.  I  componenti  della  commissione
          possono essere nominati una sola volta e restano in  carica
          per il  tempo  necessario  alla  formazione  dell'elenco  e
          all'espletamento delle attivita' connesse e conseguenziali.
          In fase di prima applicazione, la commissione  e'  nominata
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
                4. La commissione di cui  al  comma  3  procede  alla
          formazione dell'elenco nazionale di cui al comma  2,  entro
          centoventi  giorni  dalla  data  di  insediamento,   previa
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana e sul sito internet del Ministero della salute  di
          un avviso pubblico di selezione per titoli. Alla  selezione
          sono  ammessi  i  candidati  che   non   abbiano   compiuto
          sessantacinque anni di eta' in possesso di: 
                  a)  diploma  di  laurea  di   cui   all'ordinamento
          previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000,  n.  2,
          ovvero laurea specialistica o magistrale; 
                  b)  comprovata  esperienza   dirigenziale,   almeno
          quinquennale, nel settore sanitario o settennale  in  altri
          settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilita'
          delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel
          settore pubblico o nel settore privato; 
                  c) attestato  rilasciato  all'esito  del  corso  di
          formazione  in   materia   di   sanita'   pubblica   e   di
          organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi  sono
          organizzati e  attivati  dalle  regioni,  anche  in  ambito
          interregionale, avvalendosi  anche  dell'Agenzia  nazionale
          per i servizi sanitari regionali, e in  collaborazione  con
          le  universita'  o  altri  soggetti  pubblici   o   privati
          accreditati ai  sensi  dell'articolo  16-ter,  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,  operanti   nel   campo   della   formazione
          manageriale,  con  periodicita'  almeno   biennale.   Entro
          centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  con  Accordo  in  sede  di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, sono  definiti  i
          contenuti, la metodologia delle attivita'  didattiche  tali
          da assicurare un piu' elevato livello della formazione,  la
          durata dei corsi  e  il  termine  per  l'attivazione  degli
          stessi,  nonche'  le  modalita'  di   conseguimento   della
          certificazione.  Sono  fatti   salvi   gli   attestati   di
          formazione conseguiti alla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, ai sensi delle disposizioni previgenti e,
          in particolare dell'articolo 3-bis, comma  4,  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,  nonche'   gli   attestati   in   corso   di
          conseguimento ai sensi  di  quanto  previsto  dal  medesimo
          articolo 3-bis,  comma  4,  anche  se  conseguiti  in  data
          posteriore all'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          purche' i corsi siano iniziati  in  data  antecedente  alla
          data di stipula dell'Accordo di cui al presente comma. 
                5. I requisiti indicati nel  comma  4  devono  essere
          posseduti alla data di scadenza del termine  stabilito  per
          la presentazione della domanda di ammissione. Alle  domande
          dovranno  essere  allegati  il   curriculum   formativo   e
          professionale e l'elenco dei titoli valutabili ai sensi del
          comma 6. La partecipazione alla procedura di  selezione  e'
          subordinata al versamento ad apposito capitolo  di  entrata
          del bilancio dello Stato di un contributo pari ad euro  30,
          non rimborsabile. I relativi introiti sono  riassegnati  ad
          apposito capitolo di spesa dello stato  di  previsione  del
          Ministero della salute  per  essere  destinati  alle  spese
          necessarie per  assicurare  il  supporto  allo  svolgimento
          delle procedure selettive e per la gestione dell'elenco  di
          idonei cui al presente articolo. 
                6. La commissione procede alla valutazione dei titoli
          formativi e professionali  e  della  comprovata  esperienza
          dirigenziale assegnando un punteggio secondo i parametri di
          cui ai commi da  7-bis  a  7-sexies,  e  criteri  specifici
          predefiniti  nell'avviso  pubblico  di  cui  al  comma   4,
          considerando: 
                  a)   relativamente   alla   comprovata   esperienza
          dirigenziale, la tipologia  e  dimensione  delle  strutture
          nelle quali e' stata maturata, anche in termini di  risorse
          umane e finanziarie gestite, la posizione di  coordinamento
          e responsabilita' di strutture con incarichi di durata  non
          inferiore a un anno,  nonche'  eventuali  provvedimenti  di
          decadenza, o provvedimenti assimilabili; 
                  b)   relativamente   ai    titoli    formativi    e
          professionali che devono comunque avere  attinenza  con  le
          materie  del  management  e  della   direzione   aziendale,
          l'attivita' di docenza svolta in corsi universitari e  post
          universitari presso  istituzioni  pubbliche  e  private  di
          riconosciuta  rilevanza,  delle   pubblicazioni   e   delle
          produzioni  scientifiche  degli  ultimi  cinque  anni,   il
          possesso  di  diplomi  di  specializzazione,  dottorati  di
          ricerca, master, corsi di perfezionamento  universitari  di
          durata   almeno   annuale,   abilitazioni    professionali,
          ulteriori corsi  di  formazione  di  ambito  manageriale  e
          organizzativo svolti presso istituzioni pubbliche e private
          di riconosciuta rilevanza della durata di  almeno  50  ore,
          con esclusione dei  corsi  gia'  valutati  quali  requisito
          d'accesso. 
                7. Il punteggio massimo complessivamente attribuibile
          dalla commissione a ciascun candidato e'  di  100  punti  e
          possono essere inseriti nell'elenco nazionale  i  candidati
          che abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore  a
          70   punti.   Il   punteggio   e'   assegnato    ai    fini
          dell'inserimento del candidato nell'elenco nazionale che e'
          pubblicato secondo l'ordine alfabetico dei candidati  senza
          l'indicazione del punteggio conseguito nella selezione. 
                7-bis.  Ai  fini  della  valutazione  dell'esperienza
          dirigenziale maturata nel  settore  sanitario,  pubblico  o
          privato, di cui all'articolo 1, comma  4,  lettera  b),  la
          Commissione fa riferimento all'esperienza  acquisita  nelle
          strutture autorizzate all'esercizio di attivita' sanitaria,
          del settore farmaceutico e dei dispositivi medici,  nonche'
          negli enti a carattere regolatorio e di ricerca  in  ambito
          sanitario. 
                7-ter.  L'esperienza  dirigenziale  valutabile  dalla
          Commissione,  di  cui  al   comma   6,   lettera   a),   e'
          esclusivamente   l'attivita'   di   direzione    dell'ente,
          dell'azienda, della struttura o  dell'organismo  ovvero  di
          una  delle  sue  articolazioni  comunque   contraddistinte,
          svolta, a seguito di formale conferimento di incarico,  con
          autonomia  organizzativa  e  gestionale,  nonche'   diretta
          responsabilita' di risorse umane, tecniche  o  finanziarie,
          maturata nel settore pubblico e privato. Non  si  considera
          esperienza dirigenziale valutabile ai  sensi  del  presente
          comma l'attivita' svolta a seguito di incarico  comportante
          funzioni di mero studio, consulenza e ricerca. 
                7-quater. La  Commissione  valuta  esclusivamente  le
          esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi
          sette anni e, nelle regioni  con  popolazione  inferiore  a
          500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni,  attribuendo  un
          punteggio complessivo massimo non  superiore  a  60  punti,
          tenendo conto per ciascun incarico di quanto  previsto  dal
          comma 6, lettera a). In particolare: 
                  a)    individua    range    predefiniti    relativi
          rispettivamente al numero di  risorse  umane  e  al  valore
          economico delle risorse finanziarie gestite e  per  ciascun
          range attribuisce il relativo punteggio; 
                  b)  definisce  il  coefficiente  da  applicare   al
          punteggio base ottenuto dal  candidato  in  relazione  alle
          diverse tipologie di strutture presso le quali l'esperienza
          dirigenziale e' stata svolta; 
                  c)  definisce  il  coefficiente  da  applicare   al
          punteggio base  ottenuto  dal  candidato  per  l'esperienza
          dirigenziale  che  ha  comportato  il  coordinamento  e  la
          responsabilita' di piu' strutture dirigenziali. 
                7-quinquies. Eventuali provvedimenti di decadenza del
          candidato, o provvedimenti  assimilabili,  riportati  negli
          ultimi  sette  anni  e,  nelle  regioni   con   popolazione
          inferiore a 500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni, sono
          valutati con una decurtazione  del  punteggio  pari  ad  un
          massimo di 8 punti. Il punteggio  per  ciascuna  esperienza
          dirigenziale valutata, per la frazione superiore  all'anno,
          e' attribuito assegnando per ciascun giorno  di  durata  un
          trecentosessantacinquesimo del punteggio  annuale  previsto
          per quella specifica esperienza dirigenziale. Nel  caso  di
          sovrapposizioni temporali  degli  incarichi  ricoperti,  e'
          valutata ai fini dell'idoneita' esclusivamente una  singola
          esperienza  dirigenziale,  scegliendo  quella  a  cui  puo'
          essere attribuito il maggior punteggio. 
                7-sexies. La Commissione valuta i titoli formativi  e
          professionali  posseduti  dal  candidato   attribuendo   un
          punteggio, complessivo massimo non superiore  a  40  punti,
          ripartito in relazione ai titoli di cui al comma 6, lettera
          b).  
                8.  Non   possono   essere   reinseriti   nell'elenco
          nazionale coloro che siano stati  dichiarati  decaduti  dal
          precedente incarico di direttore  generale  per  violazione
          degli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo
          14  marzo  2013,  n.  33,  come  modificato   dal   decreto
          legislativo 25 maggio 2016, n. 97.»