Art. 5 
 
Disposizioni urgenti in tema di temporaneo rafforzamento dell'Ufficio
  centrale per il referendum presso la Corte di cassazione 
 
  1.  Al  fine  di  consentire  il  tempestivo   espletamento   delle
operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge  25  maggio
1970, n. 352, relative alle richieste  di  ((referendum))  presentate
entro il  31  ottobre  2021,  in  deroga  alla  disposizione  di  cui
all'articolo 2 del decreto-legge 9  marzo  1995,  n.  67,  convertito
dalla legge 5 maggio 1995, n. 159,  per  le  operazioni  di  verifica
delle  sottoscrizioni,   dell'indicazione   delle   generalita'   dei
sottoscrittori, delle vidimazioni  dei  fogli,  delle  autenticazioni
delle  firme  e  delle  certificazioni  elettorali,  nonche'  per  le
operazioni di  conteggio  delle  firme,  l'Ufficio  centrale  per  il
((referendum))  si  avvale  di  personale  della  segreteria  di  cui
all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, nel numero massimo
di 28 unita', appartenente alla seconda  area  professionale  con  la
qualifica di cancelliere esperto e di assistente giudiziario. 
  2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, per le funzioni  di
segreteria dell'Ufficio centrale  per  il  ((referendum)),  il  primo
presidente della Corte di cassazione puo' avvalersi, per  un  periodo
non superiore a sessanta giorni, di personale  ulteriore  rispetto  a
quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte,  nel  ((numero
massimo di 100 unita', di cui 40))  competenti  per  le  funzioni  di
verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti alla  seconda
area professionale con  la  qualifica  di  assistente  giudiziario  o
cancelliere esperto ovvero profili professionali equiparati,  ((e  60
con  mansioni  esecutive))  di  supporto   e   in   particolare   per
l'inserimento dei dati nei  sistemi  informatici,  appartenenti  alla
seconda area professionale con la qualifica di operatore  giudiziario
ovvero profili professionali equiparati. 
  3. Su richiesta del primo presidente  della  Corte  di  cassazione,
l'amministrazione giudiziaria indice  interpello,  per  soli  titoli,
finalizzato alla acquisizione  di  manifestazioni  di  disponibilita'
alla assegnazione all'ufficio centrale per  il  ((referendum))  della
Corte di cassazione. 
  4. La procedura di assegnazione temporanea di cui  al  comma  3  e'
riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria  che
abbia maturato  un  minimo  di  tre  anni  di  servizio  nel  profilo
professionale di appartenenza, nonche',  qualora  in  possesso  delle
professionalita' richieste e  secondo  l'equiparazione  prevista  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  26  giugno  2015,
((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2015)),
ai  dipendenti  di  ruolo  delle  Amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, rientranti nel Comparto Funzioni Centrali, nonche' al  personale
militare e delle Forze di polizia di Stato di cui all'articolo 3  del
medesimo  decreto  legislativo  secondo  i  rispettivi   ordinamenti.
Nell'ambito della procedura di interpello  di  cui  al  comma  3,  le
((amministrazioni  pubbliche  di  provenienza))  dei  dipendenti  che
abbiano manifestato la propria disponibilita' sono tenute ad adottare
il provvedimento di  comando  entro  cinque  giorni  dalla  richiesta
dell'amministrazione giudiziaria; qualora tale provvedimento non  sia
adottato nel termine suddetto, il  nulla  osta  si  ha  comunque  per
rilasciato   e   l'amministrazione   giudiziaria    puo'    procedere
all'assegnazione,    dandone    comunicazione    all'interessato    e
all'((amministrazione  di  provenienza)).  Il  trattamento  economico
fondamentale e accessorio da  corrispondere  durante  il  periodo  di
assegnazione  temporanea  continuera'   ad   essere   erogato   dalla
amministrazione di provenienza. 
  5. In ragione delle eccezionali finalita' di cui  al  comma  1,  al
personale assegnato all'Ufficio centrale per il ((referendum))  della
Corte di cassazione, anche se distaccato o  comandato  ai  sensi  del
comma 4, e' corrisposto l'onorario giornaliero di cui all'articolo 3,
comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Per le unita' con mansioni
esecutive di supporto di cui al comma 2, tale onorario e' ridotto  di
un quinto. Detto  personale,  delegato  dal  presidente  dell'Ufficio
centrale per  il  ((referendum)),  e'  responsabile  verso  l'Ufficio
centrale delle  operazioni  compiute.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199.  Non  e'  dovuta,
per il  personale  comandato  ai  sensi  del  comma  4,  l'indennita'
giudiziaria. 
  6. Per  l'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel  presente
articolo e' autorizzata la spesa di ((euro 409.648)) per l'anno 2021,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello  stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 32 della  legge  25
          maggio 1970, n. 352 (Norme sui  referendum  previsti  dalla
          Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo): 
                «Art.  32.  -   Salvo   il   disposto   dell'articolo
          precedente,  le  richieste  di  referendum  devono   essere
          depositate in ciascun anno dal 1° gennaio al 30 settembre. 
                Alla scadenza del  30  settembre  l'Ufficio  centrale
          costituito  presso  la  Corte   di   cassazione   a   norma
          dell'articolo 12 esamina  tutte  le  richieste  depositate,
          allo scopo di accertare che esse siano conformi alle  norme
          di legge, esclusa  la  cognizione  dell'ammissibilita',  ai
          sensi   del   secondo   comma   dell'articolo   75    della
          Costituzione, la cui decisione e'  demandata  dall'articolo
          33 della presente legge alla Corte costituzionale. 
                Entro il 31 ottobre l'Ufficio  centrale  rileva,  con
          ordinanza,  le  eventuali   irregolarita'   delle   singole
          richieste,  assegnando  ai  delegati  o   presentatori   un
          termine, la cui scadenza  non  puo'  essere  successiva  al
          venti novembre  per  la  sanatoria,  se  consentita,  delle
          irregolarita' predette e per la  presentazione  di  memorie
          intese a contestarne l'esistenza. 
                Con la stessa ordinanza l'Ufficio centrale propone la
          concentrazione di quelle, tra le richieste depositate,  che
          rivelano uniformita' o analogia di materia. 
                L'ordinanza deve  essere  notificata  ai  delegati  o
          presentatori nei modi e nei termini di cui all'articolo 13.
          Entro il termine fissato  nell'ordinanza  i  rappresentanti
          dei partiti,  dei  gruppi  politici  e  dei  promotori  del
          referendum, che siano stati eventualmente designati a norma
          dell'articolo 19, hanno facolta' di presentare per iscritto
          le loro deduzioni. 
                Successivamente alla  scadenza  del  termine  fissato
          nell'ordinanza ed entro il 15 dicembre, l'Ufficio  centrale
          decide, con ordinanza  definitiva,  sulla  legittimita'  di
          tutte   le   richieste   depositate,    provvedendo    alla
          concentrazione   di   quelle   tra   esse   che    rivelano
          l'uniformita' o analogia di materia e  mantenendo  distinte
          le altre, che non presentano  tali  caratteri.  L'ordinanza
          deve essere comunicata e notificata a  norma  dell'articolo
          13. 
                L'Ufficio centrale  stabilisce  altresi',  sentiti  i
          promotori, la denominazione della richiesta  di  referendum
          da  riprodurre  nella  parte  interna   delle   schede   di
          votazione, al fine  dell'identificazione  dell'oggetto  del
          referendum.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
          9 marzo 1995, n. 67 (Norme sui  referendum  previsti  dalla
          Costituzione e sulla iniziativa  legislativa  del  popolo),
          convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159: 
                «Art. 2. - 1. Per le  operazioni  di  verifica  delle
          sottoscrizioni,  dell'indicazione  delle  generalita'   dei
          sottoscrittori,  delle   vidimazioni   dei   fogli,   delle
          autenticazioni   delle   firme   e   delle   certificazioni
          elettorali, nonche' per le operazioni  di  conteggio  delle
          firme, l'Ufficio centrale per il referendum si  avvale  del
          personale della segreteria  di  cui  all'articolo  6  della
          legge 22 maggio 1978, n. 199, con qualifica funzionale  non
          inferiore  alla  settima.  Detto  personale,  delegato  dal
          presidente dell'Ufficio  centrale  per  il  referendum,  e'
          responsabile  verso  l'Ufficio  centrale  delle  operazioni
          compiute. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della
          legge 22 maggio 1978, n. 199.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6  della  legge  22
          maggio 1978, n. 199 (Modifiche alla L. 25 maggio  1970,  n.
          352, sui referendum previsti  dalla  Costituzione  e  sulla
          iniziativa legislativa del popolo): 
                «Art. 6. - Il primo presidente della Corte suprema di
          cassazione, in vista delle  operazioni  di  verifica  delle
          sottoscrizioni presentate  a  corredo  delle  richieste  di
          referendum,  con  proprio  decreto  e  in  relazione   alle
          necessita', puo'  aggregare  all'Ufficio  centrale  per  il
          referendum altri magistrati della Corte. 
                Le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale  sono
          espletate dai  funzionari  della  cancelleria  della  Corte
          designati dal primo presidente. 
                Il  primo   presidente   dispone,   altresi',   sulle
          modalita'  di  utilizzazione  del  centro   elettronico   e
          dell'altro personale della Corte ritenuto necessario. 
                Al personale dell'Ufficio centrale per il  referendum
          come sopra impegnato si applica il  disposto  dell'articolo
          18 della legge 23 aprile 1976, n. 136,  nei  limiti  di  un
          contingente di personale non superiore a novanta unita'.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          26  giugno  2015,  reca:  «Definizione  delle  tabelle   di
          equiparazione fra i livelli di inquadramento  previsti  dai
          contratti  collettivi  relativi  ai  diversi  comparti   di
          contrattazione del personale non dirigenziale». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1
          del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art.  1  del
          D.Lgs n. 80 del 1998). - 1. Le  disposizioni  del  presente
          decreto disciplinano  l'organizzazione  degli  uffici  e  i
          rapporti di lavoro  e  di  impiego  alle  dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche,  tenuto  conto  delle  autonomie
          locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,
          nel  rispetto  dell'articolo   97,   comma   primo,   della
          Costituzione, al fine di: 
                  a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei
          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici; 
                  b) razionalizzare il  costo  del  lavoro  pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 
                  c)  realizzare  la  migliore  utilizzazione   delle
          risorse umane nelle pubbliche amministrazioni,  assicurando
          la formazione e lo sviluppo professionale  dei  dipendenti,
          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed
          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di
          discriminazione e di violenza morale o psichica. 
                2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
                3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
          principi fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della
          Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono
          ad esse tenendo conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi
          ordinamenti. I principi desumibili  dall'articolo  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive  modificazioni,
          e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997,  n.
          59,   e   successive   modificazioni    ed    integrazioni,
          costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
          per le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  norme
          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della
          Repubblica.» 
                «Art. 3 (Personale in  regime  di  diritto  pubblico)
          (Art. 2, commi 4 e 5  del  D.Lgs.  n.  29  del  1993,  come
          sostituiti dall'art.  2  del  D.Lgs.  n.  546  del  1993  e
          successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del  D.Lgs.
          n. 80 del 1998). - 1. In deroga all'art. 2, commi  2  e  3,
          rimangono  disciplinati  dai  rispettivi   ordinamenti:   i
          magistrati  ordinari,  amministrativi  e   contabili,   gli
          avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e
          delle  Forze  di  polizia  di  Stato,  il  personale  della
          carriera diplomatica e della carriera prefettizia,  nonche'
          i dipendenti degli enti  che  svolgono  la  loro  attivita'
          nelle  materie  contemplate  dall'articolo  1  del  decreto
          legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  17  luglio
          1947, n. 691, e dalle  leggi  4  giugno  1985,  n.  281,  e
          successive modificazioni  ed  integrazioni,  e  10  ottobre
          1990, n. 287. 
                1-bis. In deroga all'articolo 2,  commi  2  e  3,  il
          rapporto  di  impiego  del  personale,  anche  di   livello
          dirigenziale, del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
          esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  2  novembre
          2000, n.  362,  e  il  personale  volontario  di  leva,  e'
          disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
          disposizioni ordinamentali. 
                1-ter. In deroga all'articolo 2,  commi  2  e  3,  il
          personale  della  carriera  dirigenziale  penitenziaria  e'
          disciplinato dal rispettivo ordinamento. 
                2. Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e  dei
          ricercatori   universitari,   a   tempo   indeterminato   o
          determinato,   resta   disciplinato   dalle    disposizioni
          rispettivamente  vigenti,   in   attesa   della   specifica
          disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita'
          ai  principi   della   autonomia   universitaria   di   cui
          all'articolo 33 della Costituzione ed  agli  articoli  6  e
          seguenti della legge 9 maggio 1989, n.  168,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
          cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23  ottobre  1992,
          n. 421.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  13
          marzo  1980,  n.  70  (Determinazione  degli  onorari   dei
          componenti gli uffici elettorali  e  delle  caratteristiche
          delle schede e delle urne per la votazione): 
                «Art. 3. - 1. A ciascun componente ed  al  segretario
          dell'ufficio elettorale centrale nazionale e  degli  uffici
          centrali circoscrizionali di cui agli articoli 12 e 13  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , degli uffici  elettorali
          circoscrizionali e degli uffici elettorali regionali di cui
          agli articoli 6 e 7 del  decreto  legislativo  20  dicembre
          1993, n.  533,  dell'ufficio  elettorale  nazionale,  degli
          uffici   elettorali   circoscrizionali   e   degli   uffici
          elettorali provinciali di cui agli articoli 8, 9 e 10 della
          legge 24 gennaio 1979, n. 18, dell'ufficio centrale per  il
          referendum e degli uffici provinciali per il referendum  di
          cui agli articoli 12 e 21 della legge 25  maggio  1970,  n.
          352 , degli uffici centrali circoscrizionali e degli uffici
          centrali regionali di cui all'articolo  8  della  legge  17
          febbraio 1968, n. 108 ,  nonche'  degli  uffici  elettorali
          circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali di  cui
          agli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n.  122,  a
          titolo  di  retribuzione  per  ogni  giorno  di   effettiva
          partecipazione  ai  lavori  dei  rispettivi   consessi   e'
          corrisposto  un  onorario  giornaliero,  al   lordo   delle
          ritenute di legge, di lire 80.000. 
                2.  Ai  componenti  ed  ai  segretari  dei   predetti
          consessi e' inoltre corrisposto, se dovuto, il  trattamento
          di missione inerente alla qualifica  rivestita  ovvero,  se
          estranei  all'Amministrazione  dello  Stato,  nella  misura
          corrispondente a quella che spetta ai direttori di  sezione
          dell'Amministrazione predetta. 
                3. Ai presidenti degli uffici elettorali  di  cui  al
          comma 1, a  titolo  di  retribuzione  per  ogni  giorno  di
          effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi,
          e' corrisposto un  onorario  giornaliero,  al  lordo  delle
          ritenute di legge, di lire 120.000 nonche', se  dovuto,  il
          trattamento   di   missione   inerente    alla    qualifica
          rivestita.».