Art. 5 Disposizioni urgenti in tema di temporaneo rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione 1. Al fine di consentire il tempestivo espletamento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative alle richieste di ((referendum)) presentate entro il 31 ottobre 2021, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159, per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalita' dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonche' per le operazioni di conteggio delle firme, l'Ufficio centrale per il ((referendum)) si avvale di personale della segreteria di cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, nel numero massimo di 28 unita', appartenente alla seconda area professionale con la qualifica di cancelliere esperto e di assistente giudiziario. 2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il ((referendum)), il primo presidente della Corte di cassazione puo' avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel ((numero massimo di 100 unita', di cui 40)) competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di assistente giudiziario o cancelliere esperto ovvero profili professionali equiparati, ((e 60 con mansioni esecutive)) di supporto e in particolare per l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di operatore giudiziario ovvero profili professionali equiparati. 3. Su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione, l'amministrazione giudiziaria indice interpello, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di disponibilita' alla assegnazione all'ufficio centrale per il ((referendum)) della Corte di cassazione. 4. La procedura di assegnazione temporanea di cui al comma 3 e' riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni di servizio nel profilo professionale di appartenenza, nonche', qualora in possesso delle professionalita' richieste e secondo l'equiparazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2015)), ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rientranti nel Comparto Funzioni Centrali, nonche' al personale militare e delle Forze di polizia di Stato di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo secondo i rispettivi ordinamenti. Nell'ambito della procedura di interpello di cui al comma 3, le ((amministrazioni pubbliche di provenienza)) dei dipendenti che abbiano manifestato la propria disponibilita' sono tenute ad adottare il provvedimento di comando entro cinque giorni dalla richiesta dell'amministrazione giudiziaria; qualora tale provvedimento non sia adottato nel termine suddetto, il nulla osta si ha comunque per rilasciato e l'amministrazione giudiziaria puo' procedere all'assegnazione, dandone comunicazione all'interessato e all'((amministrazione di provenienza)). Il trattamento economico fondamentale e accessorio da corrispondere durante il periodo di assegnazione temporanea continuera' ad essere erogato dalla amministrazione di provenienza. 5. In ragione delle eccezionali finalita' di cui al comma 1, al personale assegnato all'Ufficio centrale per il ((referendum)) della Corte di cassazione, anche se distaccato o comandato ai sensi del comma 4, e' corrisposto l'onorario giornaliero di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Per le unita' con mansioni esecutive di supporto di cui al comma 2, tale onorario e' ridotto di un quinto. Detto personale, delegato dal presidente dell'Ufficio centrale per il ((referendum)), e' responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni compiute. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199. Non e' dovuta, per il personale comandato ai sensi del comma 4, l'indennita' giudiziaria. 6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo e' autorizzata la spesa di ((euro 409.648)) per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo): «Art. 32. - Salvo il disposto dell'articolo precedente, le richieste di referendum devono essere depositate in ciascun anno dal 1° gennaio al 30 settembre. Alla scadenza del 30 settembre l'Ufficio centrale costituito presso la Corte di cassazione a norma dell'articolo 12 esamina tutte le richieste depositate, allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme di legge, esclusa la cognizione dell'ammissibilita', ai sensi del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione, la cui decisione e' demandata dall'articolo 33 della presente legge alla Corte costituzionale. Entro il 31 ottobre l'Ufficio centrale rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarita' delle singole richieste, assegnando ai delegati o presentatori un termine, la cui scadenza non puo' essere successiva al venti novembre per la sanatoria, se consentita, delle irregolarita' predette e per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza. Con la stessa ordinanza l'Ufficio centrale propone la concentrazione di quelle, tra le richieste depositate, che rivelano uniformita' o analogia di materia. L'ordinanza deve essere notificata ai delegati o presentatori nei modi e nei termini di cui all'articolo 13. Entro il termine fissato nell'ordinanza i rappresentanti dei partiti, dei gruppi politici e dei promotori del referendum, che siano stati eventualmente designati a norma dell'articolo 19, hanno facolta' di presentare per iscritto le loro deduzioni. Successivamente alla scadenza del termine fissato nell'ordinanza ed entro il 15 dicembre, l'Ufficio centrale decide, con ordinanza definitiva, sulla legittimita' di tutte le richieste depositate, provvedendo alla concentrazione di quelle tra esse che rivelano l'uniformita' o analogia di materia e mantenendo distinte le altre, che non presentano tali caratteri. L'ordinanza deve essere comunicata e notificata a norma dell'articolo 13. L'Ufficio centrale stabilisce altresi', sentiti i promotori, la denominazione della richiesta di referendum da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione, al fine dell'identificazione dell'oggetto del referendum.». - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159: «Art. 2. - 1. Per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalita' dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonche' per le operazioni di conteggio delle firme, l'Ufficio centrale per il referendum si avvale del personale della segreteria di cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, con qualifica funzionale non inferiore alla settima. Detto personale, delegato dal presidente dell'Ufficio centrale per il referendum, e' responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni compiute. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199.». - Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199 (Modifiche alla L. 25 maggio 1970, n. 352, sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo): «Art. 6. - Il primo presidente della Corte suprema di cassazione, in vista delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni presentate a corredo delle richieste di referendum, con proprio decreto e in relazione alle necessita', puo' aggregare all'Ufficio centrale per il referendum altri magistrati della Corte. Le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale sono espletate dai funzionari della cancelleria della Corte designati dal primo presidente. Il primo presidente dispone, altresi', sulle modalita' di utilizzazione del centro elettronico e dell'altro personale della Corte ritenuto necessario. Al personale dell'Ufficio centrale per il referendum come sopra impegnato si applica il disposto dell'articolo 18 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nei limiti di un contingente di personale non superiore a novanta unita'.». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015, reca: «Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale». - Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs n. 80 del 1998). - 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di: a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici; b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica. 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. 3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.» «Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico) (Art. 2, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 80 del 1998). - 1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonche' i dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287. 1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e' disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali. 1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria e' disciplinato dal rispettivo ordinamento. 2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato, resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita' ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.». - Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70 (Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione): «Art. 3. - 1. A ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale centrale nazionale e degli uffici centrali circoscrizionali di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali regionali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dell'ufficio elettorale nazionale, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali provinciali di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dell'ufficio centrale per il referendum e degli uffici provinciali per il referendum di cui agli articoli 12 e 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352 , degli uffici centrali circoscrizionali e degli uffici centrali regionali di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , nonche' degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi e' corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000. 2. Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi e' inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ovvero, se estranei all'Amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'Amministrazione predetta. 3. Ai presidenti degli uffici elettorali di cui al comma 1, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, e' corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 nonche', se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.».