Art. 6 
 
Misure  urgenti  in  materia  di  svolgimento  della  sessione   2021
  dell'esame  di  Stato  per   l'abilitazione   all'esercizio   della
  professione di  avvocato  durante  l'emergenza  epidemio-logica  da
  COVID-19 
 
  1.  L'esame  di  Stato  per  l'abilitazione   all'esercizio   della
professione di avvocato, limitatamente alla sessione  da  indire  per
l'anno  2021,  e'  disciplinato  dalle   disposizioni   di   cui   al
decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, salvo quanto previsto dal presente
articolo. 
  2. Con il decreto  del  Ministro  della  giustizia  che  indice  la
sessione d'esame per il 2021 ((sono fornite le indicazioni)) relative
alla data di inizio delle prove,  alle  modalita'  di  sorteggio  per
l'espletamento delle prove orali, alla pubblicita'  delle  sedute  di
esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame fermo quanto
previsto dal successivo comma 3, alle prescrizioni  imposte  ai  fini
della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da  COVID-19,
nonche' alle modalita' di  comunicazione  delle  materie  scelte  dal
candidato per la prima e la seconda  prova  orale.  Con  il  medesimo
decreto vengono altresi' disciplinate le  modalita'  di  utilizzo  di
strumenti compensativi per le difficolta' di lettura, di scrittura  e
di calcolo, nonche' la possibilita' di usufruire di un  prolungamento
dei tempi stabiliti per lo svolgimento  delle  prove,  da  parte  dei
candidati con disturbi  specifici  di  apprendimento  (DSA).  Non  si
applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  del
decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 aprile 2021, n. 50. 
  3. L'accesso  ai  locali  deputati  allo  svolgimento  delle  prove
d'esame e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una  delle
certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo  9,  comma  2  del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. La mancata esibizione da parte dei
candidati al personale addetto ai controlli delle  certificazioni  di
cui al primo periodo costituisce motivo di esclusione dall'esame. 
  4. In deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  4,  comma  6  del
decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, le linee generali da  seguire  per
la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la
valutazione dei candidati, in modo da garantire  l'omogeneita'  e  la
coerenza dei  criteri  di  esame,  sono  stabilite  con  decreto  del
Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita
ai sensi del decreto-legge 21 maggio 2003, n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180. 
  5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
e' autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per  l'anno  2022,  cui  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito ((del programma  «Fondi
di riserva e speciali»)) della missione «Fondi  da  ripartire»  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  3  e  4  del
          decreto-legge 13 marzo  2021,  n.  31  (Misure  urgenti  in
          materia   di   svolgimento   dell'esame   di   Stato    per
          l'abilitazione all'esercizio della professione di  avvocato
          durante   l'emergenza    epidemiologica    da    COVID-19),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile  2021,
          n. 50: 
                «Art. 3 (Composizione delle sottocommissioni).  -  1.
          Le sottocommissioni di cui all'articolo 22,  quarto  comma,
          del  regio  decreto-legge  27  novembre  1933,   n.   1578,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934,
          n. 36, e all'articolo 47, commi  2  e  3,  della  legge  31
          dicembre 2012, n. 247 sono composte da tre membri effettivi
          e tre membri supplenti,  dei  quali  due  effettivi  e  due
          supplenti sono avvocati designati dal  Consiglio  nazionale
          forense  tra  gli  iscritti  all'albo   speciale   per   il
          patrocinio  davanti  alle  giurisdizioni  superiori  e  uno
          effettivo e uno supplente sono individuati tra  magistrati,
          anche  militari,  prioritariamente  in  pensione,   o   tra
          professori universitari o ricercatori confermati in materie
          giuridiche, anche in pensione, o tra  ricercatori  a  tempo
          determinato, in materie giuridiche, di cui all'articolo 24,
          comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n.  240.
          Ciascuna sottocommissione opera con  la  partecipazione  di
          tre  membri  rappresentativi  di   almeno   due   categorie
          professionali. Il presidente e' un avvocato. 
                2.  Con  decreto  del  Ministro  della  giustizia  da
          adottarsi entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione
          del  presente  decreto,  si  procede  alla  integrazione  e
          rimodulazione, secondo i criteri di cui al comma  1,  delle
          sottocommissioni gia' nominate  con  decreto  del  Ministro
          della giustizia 20 gennaio 2021. Con lo stesso  decreto  si
          forniscono le indicazioni  relative  alla  data  di  inizio
          delle prove, alle modalita' di sorteggio per l'espletamento
          delle prove orali, alla pubblicita' delle sedute di  esame,
          all'accesso e alla permanenza nelle  sedi  di  esame,  alle
          prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione
          dal  rischio  del  contagio  da  COVID-19,   nonche'   alle
          modalita' di comunicazione della rinuncia alla  domanda  di
          ammissione all'esame  e  alle  modalita'  di  comunicazione
          delle materie scelte  dal  candidato  per  la  prima  e  la
          seconda prova orale. 
                3.   Le   funzioni   di   segretario   di    ciascuna
          sottocommissione possono  essere  esercitate  da  personale
          amministrativo  in  servizio  presso   qualsiasi   pubblica
          amministrazione,   purche'   in   possesso   di   qualifica
          professionale per la quale e' richiesta  almeno  la  laurea
          triennale. I segretari sono designati dal presidente  della
          Corte di appello presso la  quale  e'  costituita  ciascuna
          sottocommissione e individuati tra il personale che  presta
          servizio nel distretto, su indicazione dell'amministrazione
          interessata  nel  caso  di   personale   non   appartenente
          all'amministrazione della giustizia.» 
                «Art. 4 (Lavori  delle  sottocommissioni).  -  1.  La
          prima   prova   orale   e'   sostenuta   dinnanzi   a   una
          sottocommissione diversa da quella insediata presso la sede
          di cui all'articolo 45, comma 3, della  legge  31  dicembre
          2012,   n.   247,   individuata   mediante   sorteggio   da
          effettuarsi,   previo   raggruppamento   delle   sedi   che
          presentano   un   numero   di   domande    di    ammissione
          tendenzialmente omogeneo, entro il termine di dieci  giorni
          prima  dello  svolgimento  della  prova,   a   cura   della
          commissione centrale. 
                2. La prima prova orale si svolge  con  modalita'  di
          collegamento da remoto ai sensi dell'articolo 247, comma 3,
          del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  ferma
          restando la presenza, presso la sede della prova  di  esame
          di cui all'articolo 45, comma 3, della  legge  31  dicembre
          2012, n. 247, del segretario della sottocommissione  e  del
          candidato da esaminare,  nel  rispetto  delle  prescrizioni
          sanitarie,  vigenti  al  momento  dell'espletamento   della
          prova, relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19  a
          tutela della salute dei candidati,  dei  commissari  e  del
          personale amministrativo. 
                3.  Lo  svolgimento  della  prima  prova  orale  puo'
          avvenire presso gli uffici giudiziari di ogni distretto  di
          Corte di appello o presso i locali dei consigli dell'Ordine
          degli avvocati ivi  ubicati  secondo  le  disposizioni  dei
          presidenti delle Corti di appello, sentiti i presidenti dei
          consigli  dell'Ordine  degli   avvocati   interessati.   La
          sottocommissione cura  l'assegnazione  dei  candidati  alle
          singole sedi sulla base della  residenza  dichiarata  nella
          domanda di ammissione all'esame di abilitazione. 
                4. La seconda prova orale e' sostenuta dinnanzi  alla
          sottocommissione  insediata   presso   la   sede   di   cui
          all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012,  n.
          247, e puo' svolgersi con le modalita' di cui al  comma  2.
          In tale ultima ipotesi,  si  applica  la  disposizione  del
          comma 3. 
                5. A ciascun candidato, almeno venti giorni prima, e'
          data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in  cui
          dovra' presentarsi per le prove orali. 
                6.  La  commissione  centrale  stabilisce  le   linee
          generali da seguire per  la  formulazione  dei  quesiti  da
          porre nella prima prova orale  e  per  la  valutazione  dei
          candidati, in modo da garantire l'omogeneita' e la coerenza
          dei criteri di esame. 
                7.  In  caso   di   positivita'   al   COVID-19,   di
          sintomatologia compatibile con l'infezione da COVID-19,  di
          quarantena o di isolamento fiduciario, oppure  in  caso  di
          comprovati motivi di salute che impediscono al candidato di
          svolgere la prova d'esame, il  candidato  puo'  richiedere,
          con   istanza   al   presidente   della    sottocommissione
          distrettuale corredata da idonea documentazione, di fissare
          una nuova data per lo svolgimento della  prova  stessa.  Il
          presidente puo'  disporre  la  visita  fiscale  domiciliare
          secondo le disposizioni relative al controllo  dello  stato
          di malattia dei pubblici dipendenti. In ogni  caso,  quando
          l'istanza e' accolta, la prova  deve  essere  svolta  entro
          dieci giorni dalla data di cessazione dell'impedimento.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  9,  comma  2,  del
          citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87: 
                «Art.  9  (Certificazioni  verdi  COVID-19).   -   1.
          (omissis) 
                2. Le certificazioni  verdi  COVID-19  attestano  una
          delle seguenti condizioni: 
                  a)  avvenuta   vaccinazione   anti-SARS-CoV-2,   al
          termine   del   ciclo   vaccinale    primario    o    della
          somministrazione della relativa dose di richiamo; 
                  b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale
          cessazione  dell'isolamento  prescritto   in   seguito   ad
          infezione  da  SARS-CoV-2,  disposta  in  ottemperanza   ai
          criteri stabiliti con  le  circolari  del  Ministero  della
          salute; 
                  c)  effettuazione  di  test  antigenico  rapido   o
          molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare  e  nel
          rispetto dei criteri stabiliti con circolare del  Ministero
          della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2; 
                  c-bis) avvenuta  guarigione  da  COVID-19  dopo  la
          somministrazione della prima dose di vaccino o  al  termine
          del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della
          relativa dose di richiamo. 
                  3. - 11. (omissis)». 
              - Il decreto-legge 21 maggio 2003,  n.  112  (Modifiche
          urgenti alla disciplina degli esami  di  abilitazione  alla
          professione forense), convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 18 luglio 2003, n. 180, e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 maggio 2003, n. 117.