Art. 5 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono beneficiare degli aiuti  di  cui  al  presente  capo  le
imprese che, alla data di presentazione della domanda di beneficio: 
    a)  operano  in  uno  dei   settori   o   sottosettori   elencati
nell'allegato II degli orientamenti ETS dopo il 2012,  con  i  codici
NACE ivi specificati, indipendentemente se  appartengono  o  meno  al
sistema EU ETS di scambio quote; 
    b) hanno sostenuto costi delle  emissioni  indirette  tra  il  1°
gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. L'importo massimo dell'aiuto  che
puo' essere concesso e' calcolato, secondo quanto previsto all'art. 6
e nei limiti di quanto previsto all'art. 7, secondo una  formula  che
prenda  in  considerazione  i  livelli  della  produzione   di   base
dell'impianto o i livelli di consumo di  base  di  energia  elettrica
dell'impianto, secondo la definizione degli orientamenti ETS dopo  il
2012, nonche' il fattore di emissione di CO2 per l'energia  elettrica
fornita da impianti di combustione in aree  geografiche  diverse.  In
caso  di  contratti  di  fornitura  di  energia  elettrica  che   non
comprendono alcun costo di CO2 non vengono concessi aiuti  di  Stato,
in conformita' al paragrafo 11 delle Linee guida ETS del 2012; 
    c) hanno sede legale nello Spazio economico europeo; 
    d) hanno sede operativa in Italia; 
    e) sono  regolarmente  costituite  e  iscritte  come  attive  nel
registro delle imprese della  camera  di  commercio  territorialmente
competente; 
    f) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono
in  liquidazione  volontaria  e  non  sono  sottoposte  a   procedure
concorsuali con finalita' liquidatorie; 
    g) non si trovano in condizioni  tali  da  risultare  impresa  in
difficolta' ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di Stato  per  il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'; 
    h) non rientrano tra le  imprese  che  hanno  ricevuto  un  aiuto
illegittimo e incompatibile con il mercato interno sulle quali  pende
un ordine di recupero da parte della Commissione europea; 
    i) abbiano restituito somme dovute a seguito di provvedimenti  di
revoca di agevolazioni concesse dal Ministero.