Art. 5 Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente capo le imprese che, alla data di presentazione della domanda di beneficio: a) operano in uno dei settori o sottosettori elencati nell'allegato II degli orientamenti ETS dopo il 2012, con i codici NACE ivi specificati, indipendentemente se appartengono o meno al sistema EU ETS di scambio quote; b) hanno sostenuto costi delle emissioni indirette tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. L'importo massimo dell'aiuto che puo' essere concesso e' calcolato, secondo quanto previsto all'art. 6 e nei limiti di quanto previsto all'art. 7, secondo una formula che prenda in considerazione i livelli della produzione di base dell'impianto o i livelli di consumo di base di energia elettrica dell'impianto, secondo la definizione degli orientamenti ETS dopo il 2012, nonche' il fattore di emissione di CO2 per l'energia elettrica fornita da impianti di combustione in aree geografiche diverse. In caso di contratti di fornitura di energia elettrica che non comprendono alcun costo di CO2 non vengono concessi aiuti di Stato, in conformita' al paragrafo 11 delle Linee guida ETS del 2012; c) hanno sede legale nello Spazio economico europeo; d) hanno sede operativa in Italia; e) sono regolarmente costituite e iscritte come attive nel registro delle imprese della camera di commercio territorialmente competente; f) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie; g) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'; h) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno sulle quali pende un ordine di recupero da parte della Commissione europea; i) abbiano restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero.