Art. 6 Calcolo dell'importo massimo di aiuto 1. Il calcolo dell'importo massimo dell'aiuto per impianto per i costi sostenuti nell'anno 2020, viene effettuato conformemente alla sezione 3.1 degli orientamenti ETS dopo il 2012, in accordo alla formula indicata al paragrafo 27, lettera a) o lettera b) a seconda se sono applicabili o meno i parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica di cui all'allegato III della comunicazione (2012/C 387/06) ai prodotti fabbricati dal beneficiario oggetto dei settori o sottosettori di cui all'allegato II della comunicazione della Commissione (2012/C 158/04). Il fattore Ct di emissione di CO2 massimo per l'Italia (tCO2 /MWh) applicabile per l'anno 2020 e' riportato nell'allegato IV della comunicazione (2012/C 158/04). 2. Se un impianto fabbrica prodotti ai quali e' applicabile un parametro di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica «E» di cui all'allegato III e prodotti ai quali e' applicabile il parametro di riferimento generico per l'efficienza del consumo di energia elettrica «EF» pari a 0,8, il consumo di energia elettrica per ciascun prodotto deve essere ripartito in base ai rispettivi quantitativi di produzione di ciascun prodotto. 3. Se un impianto fabbrica sia prodotti che risultano ammissibili agli aiuti (che rientrano cioe' nei settori e sottosettori elencati nell'allegato II) che prodotti che non sono ammissibili agli aiuti, l'importo massimo dell'aiuto sara' calcolato soltanto per i prodotti ammissibili. 4. Ai sensi della comunicazione della Commissione (2012/C 387/06), se un impianto fabbrica prodotti la cui intercambiabilita' tra combustibile ed elettricita' e' stabilita nell'allegato I, punto 2) della decisione 2011/278/UE, non e' adeguato stabilire un parametro di riferimento sulla base del numero di MWh/t di prodotto. In questi casi, il fattore «E» nella formula per il calcolo dell'importo massimo dell'aiuto di cui al paragrafo 27, lettera a) degli orientamenti ETS del 2012 deve essere sostituito con il seguente termine, che trasforma un parametro di riferimento di prodotto ai sensi della decisione 2011/278/UE in un parametro di efficienza del consumo di elettricita' sulla base di un fattore europeo medio di intensita' delle emissioni pari a 0,465 tCO2 /MWh: parametro di riferimento di prodotto di cui all'allegato I della decisione 2011/278/EU (in tCO2 /t) × le quote di emissioni indirette pertinenti nel periodo di riferimento (%)/0,465 (tCO2 / MWh). Dove le «quote di emissioni indirette pertinenti nel periodo di riferimento» corrispondono al quoziente tra le emissioni indirette pertinenti e la somma delle emissioni dirette totali e delle emissioni indirette pertinenti, ai sensi dell'art. 14 della decisione 2011/278/EU. 5. Oltre a quanto gia' disposto, ai fini del calcolo dell'aiuto e dell'obbligo da parte dell'Italia di presentare relazioni annuali alla Commissione europea sulle misure di aiuto ai sensi dei paragrafi 48 e 49 delle Linee guida ETS del 2012, il beneficiario deve fornire, alla data di presentazione della domanda, le seguenti informazioni: a) il nome del beneficiario e gli impianti sovvenzionati di sua proprieta'; b) i settori o i sottosettori in cui opera; c) la produzione di base per ogni impianto sovvenzionato del settore o del sottosettore pertinente, come definita nell'allegato I degli orientamenti ETS del 2012; d) gli incrementi o diminuzioni sostanziali della capacita', se del caso, come definiti nell'allegato I degli orientamenti ETS del 2012; e) la produzione annua per ogni impianto sovvenzionato del settore o del sottosettore pertinente per ciascuno degli anni utilizzati per stabilire la produzione di base; f) la produzione annua per ogni impianto sovvenzionato del settore o del sottosettore pertinente per l'anno per il quale e' richiesto l'aiuto; g) la produzione annua di altri prodotti fabbricati in ogni impianto sovvenzionato che non sono oggetto del parametro di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica per ciascuno degli anni utilizzati per stabilire la produzione di base (se eventuali aiuti sono richiesti utilizzando il parametro di riferimento generico per l'efficienza del consumo di energia elettrica); h) il consumo di base di energia elettrica di ciascun impianto sovvenzionato (se eventuali aiuti sono richiesti utilizzando il parametro di riferimento generico per l'efficienza del consumo di energia elettrica); i) il consumo annuo di energia elettrica per ciascuno degli anni utilizzati per stabilire il consumo di base di energia elettrica (se eventuali aiuti sono richiesti utilizzando il parametro di riferimento generico per l'efficienza del consumo di energia elettrica); j) il consumo annuo di energia elettrica dell'impianto per l'anno per il quale e' richiesto l'aiuto (se eventuali aiuti sono richiesti utilizzando il parametro di riferimento generico per l'efficienza del consumo di energia elettrica). 6. L'aiuto sara' versato al beneficiario, su richiesta, nell'anno successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi delle emissioni indirette, conformemente con quanto disposto al punto 30 degli orientamenti ETS del 2012. Sono previsti, pertanto, entro l'anno 2021 pagamenti solo per i costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.