Art. 6 
 
                Calcolo dell'importo massimo di aiuto 
 
  1. Il calcolo dell'importo massimo dell'aiuto per  impianto  per  i
costi sostenuti nell'anno 2020, viene effettuato  conformemente  alla
sezione 3.1 degli orientamenti ETS dopo  il  2012,  in  accordo  alla
formula indicata al paragrafo 27, lettera a) o lettera b)  a  seconda
se  sono  applicabili  o  meno  i  parametri   di   riferimento   per
l'efficienza del consumo di energia elettrica di cui all'allegato III
della  comunicazione  (2012/C  387/06)  ai  prodotti  fabbricati  dal
beneficiario oggetto dei settori o sottosettori di  cui  all'allegato
II della comunicazione della Commissione (2012/C 158/04). Il  fattore
Ct di emissione di CO2 massimo per l'Italia (tCO2  /MWh)  applicabile
per l'anno 2020 e' riportato  nell'allegato  IV  della  comunicazione
(2012/C 158/04). 
  2. Se un impianto fabbrica prodotti  ai  quali  e'  applicabile  un
parametro di riferimento per  l'efficienza  del  consumo  di  energia
elettrica «E»  di  cui  all'allegato  III  e  prodotti  ai  quali  e'
applicabile il parametro di riferimento generico per l'efficienza del
consumo di energia elettrica «EF» pari a 0,8, il consumo  di  energia
elettrica per ciascun prodotto  deve  essere  ripartito  in  base  ai
rispettivi quantitativi di produzione di ciascun prodotto. 
  3. Se un impianto fabbrica sia prodotti che  risultano  ammissibili
agli aiuti (che rientrano cioe' nei settori e  sottosettori  elencati
nell'allegato II) che prodotti che non sono ammissibili  agli  aiuti,
l'importo massimo dell'aiuto sara' calcolato soltanto per i  prodotti
ammissibili. 
  4. Ai sensi della comunicazione della Commissione (2012/C  387/06),
se un  impianto  fabbrica  prodotti  la  cui  intercambiabilita'  tra
combustibile ed elettricita' e' stabilita nell'allegato I,  punto  2)
della decisione 2011/278/UE, non e' adeguato stabilire  un  parametro
di riferimento sulla base del numero di MWh/t di prodotto. In  questi
casi, il fattore  «E»  nella  formula  per  il  calcolo  dell'importo
massimo  dell'aiuto  di  cui  al  paragrafo  27,  lettera  a)   degli
orientamenti ETS del 2012 deve  essere  sostituito  con  il  seguente
termine, che trasforma un parametro di  riferimento  di  prodotto  ai
sensi della decisione 2011/278/UE in un parametro di  efficienza  del
consumo di elettricita' sulla base di un  fattore  europeo  medio  di
intensita' delle emissioni pari  a  0,465  tCO2  /MWh:  parametro  di
riferimento  di  prodotto  di  cui  all'allegato  I  della  decisione
2011/278/EU (in tCO2 /t) × le quote di emissioni indirette pertinenti
nel periodo di riferimento (%)/0,465 (tCO2 / MWh). 
  Dove le «quote di emissioni indirette  pertinenti  nel  periodo  di
riferimento» corrispondono al quoziente tra  le  emissioni  indirette
pertinenti  e  la  somma  delle  emissioni  dirette  totali  e  delle
emissioni indirette pertinenti, ai sensi dell'art. 14 della decisione
2011/278/EU. 
  5. Oltre a quanto gia' disposto, ai fini del calcolo  dell'aiuto  e
dell'obbligo da parte dell'Italia  di  presentare  relazioni  annuali
alla Commissione europea sulle misure di aiuto ai sensi dei paragrafi
48 e 49 delle Linee guida ETS del 2012, il beneficiario deve fornire,
alla data di presentazione della domanda, le seguenti informazioni: 
    a) il nome del beneficiario e gli impianti sovvenzionati  di  sua
proprieta'; 
    b) i settori o i sottosettori in cui opera; 
    c) la produzione di base  per  ogni  impianto  sovvenzionato  del
settore o del sottosettore pertinente, come definita nell'allegato  I
degli orientamenti ETS del 2012; 
    d) gli incrementi o diminuzioni sostanziali della  capacita',  se
del caso, come definiti nell'allegato I degli  orientamenti  ETS  del
2012; 
    e) la  produzione  annua  per  ogni  impianto  sovvenzionato  del
settore  o  del  sottosettore  pertinente  per  ciascuno  degli  anni
utilizzati per stabilire la produzione di base; 
    f) la  produzione  annua  per  ogni  impianto  sovvenzionato  del
settore o del sottosettore pertinente per  l'anno  per  il  quale  e'
richiesto l'aiuto; 
    g) la produzione annua  di  altri  prodotti  fabbricati  in  ogni
impianto  sovvenzionato  che  non  sono  oggetto  del  parametro   di
riferimento per l'efficienza del consumo  di  energia  elettrica  per
ciascuno degli anni utilizzati per stabilire la  produzione  di  base
(se eventuali  aiuti  sono  richiesti  utilizzando  il  parametro  di
riferimento  generico  per  l'efficienza  del  consumo   di   energia
elettrica); 
    h) il consumo di base di energia elettrica  di  ciascun  impianto
sovvenzionato (se  eventuali  aiuti  sono  richiesti  utilizzando  il
parametro di riferimento generico per  l'efficienza  del  consumo  di
energia elettrica); 
    i) il consumo annuo di energia elettrica per ciascuno degli  anni
utilizzati per stabilire il consumo di base di energia elettrica  (se
eventuali  aiuti  sono  richiesti   utilizzando   il   parametro   di
riferimento  generico  per  l'efficienza  del  consumo   di   energia
elettrica); 
    j) il consumo annuo di energia elettrica dell'impianto per l'anno
per il quale e' richiesto l'aiuto (se eventuali aiuti sono  richiesti
utilizzando il parametro di riferimento generico per l'efficienza del
consumo di energia elettrica). 
  6. L'aiuto sara' versato al beneficiario, su  richiesta,  nell'anno
successivo a quello  in  cui  sono  stati  sostenuti  i  costi  delle
emissioni indirette, conformemente con quanto disposto  al  punto  30
degli orientamenti ETS  del  2012.  Sono  previsti,  pertanto,  entro
l'anno 2021 pagamenti solo per i costi sostenuti tra  il  1°  gennaio
2020 e il 31 dicembre 2020.