Art. 7 Intensita' dell'aiuto e cumulo 1. L'intensita' massima dell'aiuto espressa in percentuale rispetto ai costi ammissibili sostenuti dal beneficiario nel 2020, non sara' superiore al 75%, come previsto al paragrafo 26 degli orientamenti ETS del 2012. 2. Tale percentuale, uguale per tutti i beneficiari ritenuti idonei a ricevere l'aiuto, sara' determinata nel 2021 dal rapporto tra le risorse effettivamente disponibili del Fondo di cui all'art. 3, comma 1, e i costi ammissibili globali sostenuti da tutti i beneficiari idonei per l'anno 2020, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 1. 3. Gli aiuti concessi nell'ambito di questo regime non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, TFUE ne' con altre forme di finanziamento dell'Unione europea per gli stessi costi ammissibili, se tale cumulo comporta un'intensita' dell'aiuto di Stato superiore a quella prevista nelle linee guida ETS del 2012.