Art. 7 
 
                   Intensita' dell'aiuto e cumulo 
 
  1. L'intensita' massima dell'aiuto espressa in percentuale rispetto
ai costi ammissibili sostenuti dal beneficiario nel 2020,  non  sara'
superiore al 75%, come previsto al paragrafo  26  degli  orientamenti
ETS del 2012. 
  2. Tale percentuale, uguale per tutti i beneficiari ritenuti idonei
a ricevere l'aiuto, sara' determinata nel 2021 dal  rapporto  tra  le
risorse effettivamente disponibili del Fondo di cui all'art. 3, comma
1, e i costi ammissibili globali sostenuti  da  tutti  i  beneficiari
idonei per l'anno 2020, nel rispetto del limite  massimo  di  cui  al
comma 1. 
  3. Gli aiuti concessi nell'ambito  di  questo  regime  non  possono
essere cumulati con altri aiuti di  Stato  ai  sensi  dell'art.  107,
paragrafo 1, TFUE ne' con altre forme  di  finanziamento  dell'Unione
europea per gli stessi costi ammissibili,  se  tale  cumulo  comporta
un'intensita' dell'aiuto di Stato superiore a quella  prevista  nelle
linee guida ETS del 2012.