Art. 10 
 
               Integrazione salariale per i lavoratori 
            di Alitalia in amministrazione straordinaria 
 
  1. Al fine di garantire la continuita' del sostegno al reddito  dei
lavoratori coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di
amministrazione straordinaria di cui all'articolo  79,  comma  4-bis,
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il  trattamento  di
integrazione sala riale di cui  all'articolo  7,  comma  10-ter,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236,  puo'  essere  concesso  ai
lavoratori dipendenti ((di Alitalia - Societa' aerea italiana  Spa  e
di Alitalia Cityliner Spa)) in amministrazione straordinaria per  una
durata  complessiva  di  12  mesi.  Il  predetto   trattamento   puo'
proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attivita'  del
commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022. La  proroga
dei trattamenti di cui al presente comma e' riconosciuta  nel  limite
di 63,5 milioni di euro per l'anno 2022. 
  2. Il Fondo di solidarieta' per il settore del  trasporto  aereo  e
del sistema aeroportuale di cui al decreto del Ministro del lavoro  e
delle politiche sociali n. 95269  del  7  aprile  2016,  ((pubblicato
nella))  Gazzetta  Ufficiale  ((n.  118  del  21  maggio  2016,))  e'
incrementato di 212,2 milioni  di  euro  per  l'anno  2022  destinati
all'integrazione del trattamento di cui al comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 275,7 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 17.