Art. 12 
 
         Disposizioni in materia di mobilita' del personale 
 
  1. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  quarto  periodo,  dopo  le  parole:  «servizio
sanitario nazionale», sono inserite le seguenti: «e degli enti locali
con un numero di dipendenti a tempo  indeterminato  non  superiore  a
100»; 
    b) al comma 1.1. il primo periodo e' soppresso. 
  ((1-bis. Al personale che a qualunque titolo presta servizio presso
le amministrazioni titolari di interventi previsti nel  PNRR,  ovvero
nel  Piano  nazionale  per  gli  investimenti  complementari  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,  si  applicano
fino al 31 dicembre 2026 anche le disposizioni di cui al comma  5-bis
dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.))