((Art. 12 bis Disposizioni in materia di formazione specialistica del personale medico 1. All'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,» sono inserite le seguenti: «nonche' le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa,»; b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per le strutture private accreditate di cui al primo periodo, la facolta' assunzionale e' limitata agli specializzandi che svolgono l'attivita' formativa presso le medesime strutture»; c) al quarto periodo, dopo le parole: «alle attivita' assistenziali svolte, si applicano» sono inserite le seguenti: «, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,» e dopo le parole: «del Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «e, per quanto riguarda le strutture sanitarie private accreditate, le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza».))