((Art. 12 bis 
 
         Disposizioni in materia di formazione specialistica 
                        del personale medico 
 
  1. All'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018,  n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, dopo le parole: «Le aziende  e  gli  enti  del
Servizio sanitario nazionale,» sono inserite le seguenti: «nonche' le
strutture  sanitarie  private  accreditate,  appartenenti  alla  rete
formativa,»; 
  b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per le strutture
private accreditate di cui al primo periodo, la facolta' assunzionale
e' limitata agli specializzandi che  svolgono  l'attivita'  formativa
presso le medesime strutture»; 
  c) al quarto periodo, dopo le parole: «alle attivita' assistenziali
svolte, si applicano»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  per  quanto
riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario  nazionale,»  e
dopo le parole: «del Servizio sanitario nazionale» sono  aggiunte  le
seguenti: «e, per quanto  riguarda  le  strutture  sanitarie  private
accreditate, le  disposizioni  dei  rispettivi  contratti  collettivi
nazionali di lavoro della dirigenza».))