((Art. 12 ter 
 
        Requisiti ai fini dell'assegno di cui all'articolo 13 
                  della legge 30 marzo 1971, n. 118 
 
  1. Il requisito dell'inattivita' lavorativa previsto  dall'articolo
13 della legge 30 marzo 1971, n.  118,  deve  intendersi  soddisfatto
qualora l'invalido parziale svolga  un'attivita'  lavorativa  il  cui
reddito risulti inferiore al limite previsto dall'articolo 14-septies
del  decreto-legge  30  dicembre  1979,  n.  663,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  29  febbraio  1980,  n.  33,   per   il
riconoscimento dell'assegno mensile di cui al predetto articolo 13.))