((Art. 12 ter
Requisiti ai fini dell'assegno di cui all'articolo 13
della legge 30 marzo 1971, n. 118
1. Il requisito dell'inattivita' lavorativa previsto dall'articolo
13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi soddisfatto
qualora l'invalido parziale svolga un'attivita' lavorativa il cui
reddito risulti inferiore al limite previsto dall'articolo 14-septies
del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il
riconoscimento dell'assegno mensile di cui al predetto articolo 13.))