((Art. 12 quater Assunzione di personale per l'Accademia nazionale dei Lincei 1. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza volte a garantire la continuita' e lo sviluppo delle attivita' istituzionali in relazione agli effettivi fabbisogni, l'Accademia nazionale dei Lincei e' autorizzata, per il biennio 2022-2023, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a 5 unita', di cui 3 di area C, posizione economica C1, e 2 di area B, posizione economica B1. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al primo periodo e' autorizzata una spesa pari a euro 58.000, a cui si provvede nei limiti delle risorse disponibili presenti nel bilancio dell'Accademia nazionale dei Lincei. 2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 124.274 per l'anno 2022 e a euro 248.548 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.))