((Art. 12 quater 
 
                       Assunzione di personale 
                per l'Accademia nazionale dei Lincei 
 
  1.  Per  fronteggiare  indifferibili  esigenze   di   servizio   di
particolare rilevanza e urgenza volte a garantire la continuita' e lo
sviluppo delle attivita' istituzionali in  relazione  agli  effettivi
fabbisogni, l'Accademia nazionale dei Lincei e' autorizzata,  per  il
biennio 2022-2023,  a  bandire  procedure  concorsuali  pubbliche  e,
conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro  subordinato  a
tempo indeterminato, in aggiunta alle facolta' assunzionali  previste
a legislazione vigente e con corrispondente incremento della  vigente
dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari
a 5 unita', di cui 3 di area C, posizione economica C1, e 2  di  area
B,  posizione  economica  B1.  Per  l'espletamento  delle   procedure
concorsuali di cui al primo periodo e' autorizzata una spesa  pari  a
euro 58.000, a cui si provvede nei limiti delle  risorse  disponibili
presenti nel bilancio dell'Accademia nazionale dei Lincei. 
  2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del  comma  1,
pari a euro 124.274 per l'anno 2022 e  a  euro  248.548  a  decorrere
dall'anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.))