((Art. 12 quinquies 
 
          Disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo 
       dello spettro autistico in start-up a vocazione sociale 
 
  1. Le imprese, residenti in Italia e  costituite  da  non  piu'  di
sessanta mesi, che impiegano per un periodo non inferiore a un  anno,
come dipendenti o collaboratori a qualsiasi  titolo,  in  proporzione
uguale o superiore  a  due  terzi  della  forza  lavoro  complessiva,
lavoratori  con  disturbi  dello  spettro  autistico  ed   esercitano
attivita' d'impresa al fine dell'inserimento  lavorativo  di  persone
con disturbi dello spettro autistico di  cui  alla  legge  18  agosto
2015, n. 134, sono qualificate start-up a vocazione sociale ai  sensi
dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
  2. La  retribuzione  dei  lavoratori  assunti  da  una  start-up  a
vocazione sociale e' costituita da una  parte  che  non  puo'  essere
inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello  di
inquadramento, dal contratto collettivo applicabile e  da  una  parte
variabile,  consistente  in  trattamenti  collegati  a  obiettivi   o
parametri di rendimento concordati  tra  le  parti.  La  retribuzione
percepita dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto
dalla start-up ai sensi del comma 1 non concorre alla formazione  del
reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia  ai  fini
fiscali, sia ai fini contributivi. L'erogazione dell'assegno o  della
pensione di invalidita', ove percepiti dal  lavoratore,  soggetti  ai
limiti  di  reddito  di  cui  al   decreto   annuale   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  e'  sospesa  per  il  periodo   di
assunzione nella start-up a vocazione sociale; il lavoratore comunica
tempestivamente  all'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale
(INPS)  la  variazione  della  propria  situazione  reddituale,   per
attivare la procedura di sospensione, pena la perdita  del  beneficio
di cui al presente comma e  il  versamento  contestuale  delle  somme
indebitamente  percepite.   L'INPS,   accertata,   su   comunicazione
dell'interessato,  la  sussistenza  dei  requisiti   reddituali   per
percepire l'assegno o la pensione  di  invalidita',  al  termine  del
periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a  partire
dal mese successivo al  termine  del  contratto  di  assunzione.  Con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione  del  presente  decreto,  sono  definite   le   modalita'
attuative del presente comma. 
  3. Gli utili di esercizio derivanti dall'attivita' di impresa della
start-up a vocazione  sociale  non  sono  imponibili  ai  fini  delle
imposte  sul  reddito  e  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di  inizio
di attivita'. 
  4. L'efficacia delle misure di cui ai commi 2, secondo periodo, e 3
e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea, richiesta a cura  del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali. 
  5. Nel rispetto dell'articolo 33 del regolamento (UE)  n.  651/2014
della Commissione, del  17  giugno  2014,  ai  datori  di  lavoro  e'
concesso a domanda un incentivo, per un periodo di trentasei  mesi  e
nella misura del  70  per  cento  della  retribuzione  mensile  lorda
imponibile ai fini previdenziali, per ogni  lavoratore  con  disturbi
dello spettro autistico  assunto  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato.  L'incentivo  e'  corrisposto  al  datore  di   lavoro
mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.  Con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  sono  adottate  le
modalita' di attuazione del presente comma. 
  6. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  valutati  in  5,22
milioni di euro per l'anno 2022, 6,69  milioni  di  euro  per  l'anno
2023, 8,37 milioni di euro per l'anno 2024, 8,42 milioni di euro  per
l'anno 2025, 10,85 milioni di euro per l'anno 2026, 11,95 milioni  di
euro per l'anno 2027, 14,06 milioni di euro per  l'anno  2028,  14,16
milioni di euro per l'anno 2029, 14,25 milioni  di  euro  per  l'anno
2030 e 14,33 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per il diritto al  lavoro
dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12  marzo  1999,  n.
68.))