((Art. 7 bis 
 
            Disposizioni urgenti in materia di trasporti 
                   in condizioni di eccezionalita' 
 
  1. All'articolo 10 del codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati  dagli
articoli 61  e  62,  di  blocchi  di  pietra  naturale,  di  elementi
prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse  per
l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito
con veicoli eccezionali, che puo'  essere  effettuato  integrando  il
carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque  in
numero non superiore a sei unita', fino al completamento della  massa
eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di
veicoli; qualora siano superati i limiti di cui all'articolo  62,  ma
nel rispetto dell'articolo 61, il carico puo' essere completato,  con
generi  della  stessa  natura  merceologica,  per  occupare  l'intera
superficie utile del piano di carico del veicolo o del  complesso  di
veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa  eccezionale
a  disposizione,  fatta  eccezione  per  gli  elementi  prefabbricati
compositi e le apparecchiature industriali complesse  per  l'edilizia
per i quali si applica sempre il limite delle sei unita'. In entrambi
i casi la predetta massa complessiva non puo' essere superiore  a  38
tonnellate se si tratta di autoveicoli  isolati  a  tre  assi,  a  48
tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro assi,  a  86
tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a  sei  assi,  a  108
tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a otto assi. Nel caso
di trasporto eccezionale per massa complessiva fino a 108  tonnellate
effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi, con il  decreto
di cui al comma 10-bis sono stabilite le  specifiche  tecniche  e  le
modalita'   indispensabili   per   il   rilascio    della    relativa
autorizzazione. Fermo quanto previsto dal comma 10-bis, i  richiamati
limiti di massa possono essere superati nel  solo  caso  in  cui  sia
trasportato un unico pezzo indivisibile»; 
  b) al comma 10, dopo il primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:
«All'autorizzazione non si applicano le disposizioni dell'articolo 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241»; 
  c) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
  «10-bis. Fermo quanto previsto dal comma  9-bis,  con  decreto  del
Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  da
adottare entro  il  30  aprile  2022,  previo  parere  del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici, sentita  l'Agenzia  nazionale  per  la
sicurezza  delle  ferrovie  e   delle   infrastrutture   stradali   e
autostradali e previa intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
adottate apposite linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneita'
della  classificazione  e  gestione  del   rischio,   nonche'   della
valutazione della  compatibilita'  dei  trasporti  in  condizioni  di
eccezionalita' con la conservazione  delle  sovrastrutture  stradali,
con  la  stabilita'  dei  manufatti  e   con   la   sicurezza   della
circolazione. In particolare, le linee guida di cui al primo  periodo
definiscono: 
  a) le modalita' di verifica della compatibilita' del  trasporto  in
condizioni   di   eccezionalita'   con   la    conservazione    delle
sovrastrutture stradali, con la stabilita' dei  manufatti  e  con  la
sicurezza della circolazione, in coerenza con quanto  previsto  dalle
linee guida di cui all'articolo 14  del  decreto-legge  28  settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  novembre
2018, n. 130; 
  b) le modalita' di rilascio dell'autorizzazione per il trasporto in
condizioni  di  eccezionalita'  per  massa  complessiva  fino  a  108
tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a  otto  assi  di
cui al comma 2, lettera b), nonche' per i trasporti in condizioni  di
eccezionalita' di un unico pezzo indivisibile eccedente i  limiti  di
massa previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese: 
  1) le specifiche attivita' di verifica preventiva delle  condizioni
delle sovrastrutture  stradali  e  della  stabilita'  dei  manufatti,
interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalita', che l'ente
e le regioni di cui al comma 6 sono tenuti ad  effettuare,  anche  in
considerazione  del  numero  e  della  frequenza  dei  trasporti   in
condizioni di eccezionalita', prima del rilascio dell'autorizzazione; 
  2) le specifiche modalita' di  verifica  della  compatibilita'  del
trasporto in condizioni di eccezionalita' con la conservazione  delle
sovrastrutture stradali e con la stabilita' dei manufatti; 
  3) le  specifiche  modalita'  di  monitoraggio  e  controllo  delle
sovrastrutture stradali e dei manufatti, interessati dal trasporto in
condizioni di eccezionalita',  differenziate  in  considerazione  del
numero  e  della   frequenza   dei   trasporti   in   condizioni   di
eccezionalita'; 
  4) le specifiche modalita' di transito del trasporto eccezionale». 
  2. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui
all'articolo 10,  comma  10-  bis,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dal comma  1  del
presente articolo, e comunque non oltre il 30 aprile  2022,  continua
ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalita' per massa
complessiva fino a 108 tonnellate effettuati  mediante  complessi  di
veicoli a otto assi, la disciplina  di  cui  al  citato  articolo  10
vigente al 9 novembre 2021. Conservano altresi' efficacia  fino  alla
loro scadenza le autorizzazioni  alla  circolazione  gia'  rilasciate
alla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato  articolo
10, comma 10-bis, e comunque non oltre il 30 aprile 2022. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dal  comma  2,  fino  alla  data  di
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, comma 10-  bis,
del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
introdotto dal comma 1 del  presente  articolo,  l'autorizzazione  al
trasporto in condizioni  di  eccezionalita',  fermo  restando  quanto
previsto dal citato articolo 10, comma 2, lettera b), quarto periodo,
come modificato dal  comma  1  del  presente  articolo,  puo'  essere
rilasciata esclusivamente entro i limiti di massa complessiva  di  38
tonnellate se effettuato mediante autoveicolo isolato a tre assi,  di
48 tonnellate se effettuato mediante autoveicolo  isolato  a  quattro
assi e di 86 tonnellate se effettuato mediante complessi di veicoli a
sei assi.))