Art. 5 
 
                   Semplificazione delle procedure 
               riguardanti gli investimenti ferroviari 
 
  1. Al  fine  di  semplificare  e  agevolare  la  realizzazione  dei
traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di  ripresa
e resilienza di cui al regolamento  (UE)  2021/  241  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal decreto-legge  6
maggio 2021, n. 59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101, nonche' di  ridurre  i  tempi  di  realizzazione
degli investimenti ferroviari, al decreto legislativo 15 luglio 2015,
n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        «7. Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro il 31  marzo  dell'anno  di  scadenza  del
contratto  di  programma  di  cui  all'articolo  15,   un   documento
strategico,   con   validita'   di   norma   quinquennale,    recante
l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilita' di  passeggeri
e  merci  per  ferrovia,  delle  attivita'  per  la  gestione  e   il
rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete, nonche'
l'individuazione dei  criteri  di  valutazione  della  sostenibilita'
ambientale, economica  e  sociale  degli  interventi  e  i  necessari
standard di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura ferroviaria
nazionale  anche  con  riferimento  agli  effetti   dei   cambiamenti
climatici. Il documento strategico contiene, altresi', la descrizione
degli assi  strategici  in  materia  di  mobilita'  ferroviaria,  con
particolare riferimento a: programmi di  sicurezza  e  di  resilienza
delle infrastrutture, anche in ottemperanza di specifici obblighi  di
legge; programmi di sviluppo tecnologico per aumentare la capacita' e
migliorare le prestazioni con riferimento ((alla rete  del  Sistema))
nazionale integrato dei trasporti (SNIT) di primo e secondo  livello;
interventi prioritari sulle direttrici, nonche' interventi prioritari
da sottoporre a revisione progettuale; attivita'  relative  al  fondo
per la progettazione degli interventi e le  relative  indicazioni  di
priorita'  strategica;  individuazione  delle  priorita'  strategiche
relative  ai  collegamenti  di  ultimo  miglio  dei  porti  e   degli
aeroporti;  localizzazione  degli  interventi,   con   la   specifica
indicazione di quelli da realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno in
conformita' agli obbiettivi di cui all'articolo 7-bis, comma  2,  del
decreto-legge   29   dicembre   2016,   n.   243,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2017,  n.  18;  le  linee
strategiche   delle   sperimentazioni   relative   alle   innovazioni
tecnologiche e ambientali; la  ricognizione  dei  fabbisogni  per  la
manutenzione  e  i  servizi  per  l'infrastruttura  ferroviaria;   le
metodologie  di  valutazione  degli  investimenti,  con   particolare
riferimento   alla   sostenibilita'   ambientale   e   sociale    ((e
all'accessibilita')) per le persone con  disabilita';  i  criteri  di
valutazione delle ((prestazioni rese dal gestore)) e  delle  relative
penalita'.»; 
      2) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
        «7-bis. Le Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
si esprimono sul documento strategico nel termine  di  trenta  giorni
dalla  sua  ricezione,  decorso   il   quale   il   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili procede all'approvazione
di detto documento con proprio decreto. Il  documento  strategico  e'
sottoposto ad aggiornamento dopo tre  anni  o  comunque  in  caso  di
mutamento  degli  scenari  di  carattere  eccezionale,   secondo   le
modalita' indicate nel comma 7 e nel presente comma.»; 
    b) all'articolo 15: 
      1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «per un  periodo
minimo di cinque anni,» sono inserite le seguenti: «per  l'attuazione
delle   strategie   di   sviluppo   sostenibile   dell'infrastruttura
ferroviaria  nazionale  come  individuate  nel   documento   di   cui
all'articolo 1, comma 7, e per definire  altresi'  la  programmazione
degli investimenti, anche  previsti  da  specifiche  disposizioni  di
legge, relativi  alla  manutenzione,  al  rinnovo  e  alla  sicurezza
dell'infrastruttura ferroviaria,»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene ai profili
finanziari, entro il mese di giugno dell'anno  precedente  all'inizio
di  ciascun  quinquennio  programmatorio  sottopone  lo   schema   di
contratto all'approvazione del Comitato inter-  ministeriale  per  la
programmazione economica e lo  sviluppo  sostenibile  (( (CIPESS) ,))
che adotta la relativa delibera entro  trenta  giorni.  Il  Ministero
delle  infrastrutture   e   della   mobilita'   sostenibili   informa
l'organismo di regolazione, che  si  esprime  entro  quindici  giorni
relativamente ai  profili  di  competenza,  e,  mediante  il  gestore
dell'infrastruttura,  i  richiedenti  e,   su   loro   richiesta,   i
richiedenti potenziali, sul contenuto dello schema  di  contratto  di
programma, al  fine  di  consentire  agli  stessi  di  esprimersi  al
riguardo prima che esso sia sottoposto all'approvazione  del  CIPESS.
La delibera del CIPESS e' sottoposta al controllo di legittimita'  da
parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 41, comma  5,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Al fine di permettere una  piu'
celere realizzazione  degli  interventi  ferroviari,  e'  ammessa  la
registrazione anche parziale della delibera del CIPESS,  che  diviene
efficace limitatamente a quanto  oggetto  di  registrazione.  In  tal
caso, il CIPESS puo' adottare,  su  richiesta  del  Ministro  ((delle
infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili)),  d'intesa  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, una  delibera  integrativa  o
modificativa delle parti non registrate. Lo schema  di  contratto  di
programma e' sottoscritto tra il  Ministero  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili e il  gestore  dell'infrastruttura  entro
quindici giorni dalla registrazione da parte della  Corte  dei  conti
della delibera di approvazione  del  medesimo  schema  da  parte  del
CIPESS. ((Il contratto di programma e' trasmesso, entro cinque giorni
dalla sottoscrizione, dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili alle Camere, al Ministero dell'economia e delle
finanze e al CIPESS, con  apposita  informativa.))  Gli  investimenti
ferroviari autorizzati e finanziati  da  specifiche  disposizioni  di
legge sono inseriti di diritto nel contratto di  programma  in  corso
alla  data  di  entrata  in  vigore  di  dette  disposizioni   e   ne
costituiscono parte integrante. Gli aggiornamenti  di  cui  al  comma
2-bis  danno  evidenza  di   tali   investimenti   e   dei   relativi
finanziamenti che vi rimangono vincolati ai sensi delle  disposizioni
di legge.»; 
      3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di bilancio, il Ministero delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili e il  gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria
provvedono  alla  sottoscrizione  degli  aggiornamenti  annuali   del
contratto di programma, in coerenza con quanto previsto dal documento
strategico di cui all'articolo  1,  comma  7.  Gli  aggiornamenti  di
importo pari o inferiore  a  5  miliardi  di  euro  complessivi  sono
approvati con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa informativa al CIPESS. Per gli aggiornamenti di
importo superiore a 5  miliardi  di  euro,  al  netto  delle  risorse
finalizzate per legge a specifici interventi, si applica la procedura
di  cui  al  comma  2.  ((Gli  aggiornamenti,  entro  cinque   giorni
dall'emanazione del decreto di approvazione ovvero, nei casi previsti
dal terzo periodo, dalla loro  sottoscrizione,  sono  trasmessi  alle
Camere, corredati della relazione di cui al comma 2-ter.)) 
        2-ter. Il Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili  riferisce  annualmente  alle  Camere  sullo   stato   di
attuazione dei contratti di programma.»; 
      4) al comma 5, primo periodo, le parole «della Strategia di cui
all'articolo 1,  comma  7,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del
documento strategico di cui all'articolo 1, comma 7,». 
  2. In relazione al periodo programmatorio 2022-2026,  il  documento
di cui all'articolo 1, comma 7, del  decreto  legislativo  15  luglio
2015, n. 112 e' trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari  e
alla  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8   del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 entro il 31  dicembre  2021  e  lo
schema di contratto di programma di cui all'articolo 15, comma 2, del
medesimo decreto legislativo n. 112 del 2015 e' trasmesso al Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile entro il 31 marzo 2022. 
  3. Alla legge 14 luglio 1993, n. 238, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il titolo e' sostituito dal seguente: «Disposizioni in materia
di  trasmissione  al  Parlamento  dei  contratti  di  servizio  delle
Ferrovie dello Stato italiane S.p.A.»; 
    b) all'articolo 1: 1) al comma  1,  le  parole  «i  contratti  di
programma e» sono soppresse; 2) il comma 2-bis  e'  abrogato;  3)  al
comma 3 le parole «di programma» sono sostituite dalle seguenti:  «di
servizio».