Art. 5
Semplificazione delle procedure
riguardanti gli investimenti ferroviari
1. Al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei
traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa
e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/ 241 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
luglio 2021, n. 101, nonche' di ridurre i tempi di realizzazione
degli investimenti ferroviari, al decreto legislativo 15 luglio 2015,
n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del
contratto di programma di cui all'articolo 15, un documento
strategico, con validita' di norma quinquennale, recante
l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilita' di passeggeri
e merci per ferrovia, delle attivita' per la gestione e il
rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete, nonche'
l'individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilita'
ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari
standard di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura ferroviaria
nazionale anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti
climatici. Il documento strategico contiene, altresi', la descrizione
degli assi strategici in materia di mobilita' ferroviaria, con
particolare riferimento a: programmi di sicurezza e di resilienza
delle infrastrutture, anche in ottemperanza di specifici obblighi di
legge; programmi di sviluppo tecnologico per aumentare la capacita' e
migliorare le prestazioni con riferimento ((alla rete del Sistema))
nazionale integrato dei trasporti (SNIT) di primo e secondo livello;
interventi prioritari sulle direttrici, nonche' interventi prioritari
da sottoporre a revisione progettuale; attivita' relative al fondo
per la progettazione degli interventi e le relative indicazioni di
priorita' strategica; individuazione delle priorita' strategiche
relative ai collegamenti di ultimo miglio dei porti e degli
aeroporti; localizzazione degli interventi, con la specifica
indicazione di quelli da realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno in
conformita' agli obbiettivi di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18; le linee
strategiche delle sperimentazioni relative alle innovazioni
tecnologiche e ambientali; la ricognizione dei fabbisogni per la
manutenzione e i servizi per l'infrastruttura ferroviaria; le
metodologie di valutazione degli investimenti, con particolare
riferimento alla sostenibilita' ambientale e sociale ((e
all'accessibilita')) per le persone con disabilita'; i criteri di
valutazione delle ((prestazioni rese dal gestore)) e delle relative
penalita'.»;
2) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Le Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
si esprimono sul documento strategico nel termine di trenta giorni
dalla sua ricezione, decorso il quale il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili procede all'approvazione
di detto documento con proprio decreto. Il documento strategico e'
sottoposto ad aggiornamento dopo tre anni o comunque in caso di
mutamento degli scenari di carattere eccezionale, secondo le
modalita' indicate nel comma 7 e nel presente comma.»;
b) all'articolo 15:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «per un periodo
minimo di cinque anni,» sono inserite le seguenti: «per l'attuazione
delle strategie di sviluppo sostenibile dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale come individuate nel documento di cui
all'articolo 1, comma 7, e per definire altresi' la programmazione
degli investimenti, anche previsti da specifiche disposizioni di
legge, relativi alla manutenzione, al rinnovo e alla sicurezza
dell'infrastruttura ferroviaria,»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene ai profili
finanziari, entro il mese di giugno dell'anno precedente all'inizio
di ciascun quinquennio programmatorio sottopone lo schema di
contratto all'approvazione del Comitato inter- ministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (( (CIPESS) ,))
che adotta la relativa delibera entro trenta giorni. Il Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili informa
l'organismo di regolazione, che si esprime entro quindici giorni
relativamente ai profili di competenza, e, mediante il gestore
dell'infrastruttura, i richiedenti e, su loro richiesta, i
richiedenti potenziali, sul contenuto dello schema di contratto di
programma, al fine di consentire agli stessi di esprimersi al
riguardo prima che esso sia sottoposto all'approvazione del CIPESS.
La delibera del CIPESS e' sottoposta al controllo di legittimita' da
parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 41, comma 5, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Al fine di permettere una piu'
celere realizzazione degli interventi ferroviari, e' ammessa la
registrazione anche parziale della delibera del CIPESS, che diviene
efficace limitatamente a quanto oggetto di registrazione. In tal
caso, il CIPESS puo' adottare, su richiesta del Ministro ((delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili)), d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, una delibera integrativa o
modificativa delle parti non registrate. Lo schema di contratto di
programma e' sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili e il gestore dell'infrastruttura entro
quindici giorni dalla registrazione da parte della Corte dei conti
della delibera di approvazione del medesimo schema da parte del
CIPESS. ((Il contratto di programma e' trasmesso, entro cinque giorni
dalla sottoscrizione, dal Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili alle Camere, al Ministero dell'economia e delle
finanze e al CIPESS, con apposita informativa.)) Gli investimenti
ferroviari autorizzati e finanziati da specifiche disposizioni di
legge sono inseriti di diritto nel contratto di programma in corso
alla data di entrata in vigore di dette disposizioni e ne
costituiscono parte integrante. Gli aggiornamenti di cui al comma
2-bis danno evidenza di tali investimenti e dei relativi
finanziamenti che vi rimangono vincolati ai sensi delle disposizioni
di legge.»;
3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di bilancio, il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria
provvedono alla sottoscrizione degli aggiornamenti annuali del
contratto di programma, in coerenza con quanto previsto dal documento
strategico di cui all'articolo 1, comma 7. Gli aggiornamenti di
importo pari o inferiore a 5 miliardi di euro complessivi sono
approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa informativa al CIPESS. Per gli aggiornamenti di
importo superiore a 5 miliardi di euro, al netto delle risorse
finalizzate per legge a specifici interventi, si applica la procedura
di cui al comma 2. ((Gli aggiornamenti, entro cinque giorni
dall'emanazione del decreto di approvazione ovvero, nei casi previsti
dal terzo periodo, dalla loro sottoscrizione, sono trasmessi alle
Camere, corredati della relazione di cui al comma 2-ter.))
2-ter. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili riferisce annualmente alle Camere sullo stato di
attuazione dei contratti di programma.»;
4) al comma 5, primo periodo, le parole «della Strategia di cui
all'articolo 1, comma 7,» sono sostituite dalle seguenti: «del
documento strategico di cui all'articolo 1, comma 7,».
2. In relazione al periodo programmatorio 2022-2026, il documento
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 15 luglio
2015, n. 112 e' trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e
alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 entro il 31 dicembre 2021 e lo
schema di contratto di programma di cui all'articolo 15, comma 2, del
medesimo decreto legislativo n. 112 del 2015 e' trasmesso al Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile entro il 31 marzo 2022.
3. Alla legge 14 luglio 1993, n. 238, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il titolo e' sostituito dal seguente: «Disposizioni in materia
di trasmissione al Parlamento dei contratti di servizio delle
Ferrovie dello Stato italiane S.p.A.»;
b) all'articolo 1: 1) al comma 1, le parole «i contratti di
programma e» sono soppresse; 2) il comma 2-bis e' abrogato; 3) al
comma 3 le parole «di programma» sono sostituite dalle seguenti: «di
servizio».