Art. 6 
 
                Approvazione dei progetti ferroviari 
                      e di edilizia giudiziaria 
 
  1.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo l'articolo 53
e' inserito il seguente: 
    «Art. 53-bis (Disposizioni urgenti in materia  di  infrastrutture
ferroviarie e di edilizia giudiziaria). - 1. Al fine di  ridurre,  in
attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione  degli
interventi relativi alle infrastrutture  ferroviarie,  nonche'  degli
interventi  relativi  alla  edilizia  giudiziaria  e  alle   relative
infrastrutture di supporto, ivi compresi  gli  interventi  finanziati
con risorse diverse da quelle previste dal  PNRR  e  dal  PNC  e  dai
programmi cofinanziati dai  fondi  strutturali  dell'Unione  europea,
l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei  relativi  lavori
puo' avvenire anche sulla base del progetto di  fattibilita'  tecnica
ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto  progetto  sia  redatto
secondo le modalita' e le indicazioni di cui all'articolo  48,  comma
7, quarto periodo. In tali casi, la  conferenza  di  servizi  di  cui
all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo  n.  50  del
2016 e' svolta ((dalla stazione appaltante)) in forma semplificata ai
sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  la
determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina
la  dichiarazione  di   pubblica   utilita'   dell'opera   ai   sensi
dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327 e tiene luogo dei pareri, nulla  osta  e  autorizzazioni
necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della  conformita'
urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione  delle
interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative.  ((La
convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo e'
effettuata senza  il  previo  espletamento  della  procedura  di  cui
all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile  1994,  n.  383.  Il  progetto  di  fattibilita'
tecnica ed economica e' trasmesso a cura  della  stazione  appaltante
all'autorita' competente ai fini dell'espressione  della  valutazione
di  impatto  ambientale  di  cui  alla  parte  seconda  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione  di
cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152
del  2006,  contestualmente  alla  richiesta  di  convocazione  della
conferenza di servizi di cui al secondo periodo del  presente  comma.
Gli esiti della valutazione di impatto ambientale  sono  trasmessi  e
comunicati dall'autorita' competente alle altre  amministrazioni  che
partecipano alla conferenza di servizi e la determinazione conclusiva
della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto
ambientale.)) Resta ferma l'applicazione delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 14-quinquies della legge  7  agosto  1990,  n.  241.  La
determinazione conclusiva della conferenza perfeziona,  altresi',  ad
ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra  Stato  e  regione  o
provincia autonoma, in  ordine  alla  localizzazione  dell'opera,  ha
effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i
titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio  del
progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica,
conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta
l'assoggettamento dell'area a vincolo  preordinato  all'esproprio  ai
sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica  8
giugno 2001, n. 327, e  le  comunicazioni  agli  interessati  di  cui
all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990  tengono  luogo
della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto  decreto
del Presidente della Repubblica n. 327  del  2001.  Gli  enti  locali
provvedono  alle  necessarie  misure  di  salvaguardia   delle   aree
interessate  e  delle  relative  fasce  di  rispetto  e  non  possono
autorizzare interventi edilizi incompatibili  con  la  localizzazione
dell'opera. ((Le disposizioni del presente comma si  applicano  anche
ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai  quali,
alla data di entrata in vigore della presente disposizione,  non  sia
stata ancora indetta la conferenza di ser- vizi di cui all'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.
383 del 1994.)) 
    ((1-bis.  Gli  effetti  della  determinazione  conclusiva   della
conferenza di servizi di cui al comma 1 si  producono  anche  per  le
opere  oggetto  di  commissariamento  a  norma  dell'articolo  4  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a  seguito  dell'approvazione  del
progetto da parte del  Commissario  straordinario,  d'intesa  con  il
presidente della regione interessata, ai sensi del medesimo  articolo
4.)) 
    ((1-ter. In relazione alle procedure concernenti gli investimenti
pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal
PNRR e dal PNC e dai programmi  cofinanziati  dai  fondi  strutturali
dell'Unione europea, negli affidamenti di progettazione ed esecuzione
sono    richiesti    idonei    requisiti    economico-finanziari    e
tecnico-professionali  al  progettista   individuato   dall'operatore
economico che partecipa alla procedura  di  affidamento,  o  da  esso
associato; in tali casi si applica il comma 1-quater dell'articolo 59
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50.)) 
    2. Per  gli  interventi  di  edilizia  giudiziaria,  qualora  sia
necessario acquisire il parere obbligatorio del  Consiglio  superiore
dei lavori pubblici ovvero  del  ((comitato  tecnico-amministrativo))
presso il Provveditorato interregionale per le opere  pubbliche,  cui
il progetto di fattibilita' tecnica ed economica e' trasmesso a  cura
della  stazione  appaltante,  esso  e'   acquisito   nella   medesima
conferenza dei  servizi  sul  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
economica. 
    3.  Per  i  progetti  di  cui  al   comma   1,   ferma   restando
l'applicazione  delle  disposizioni  in  materia  di  valutazione  di
impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto  legislativo
3 aprile 2006,  n.  152,  le  procedure  di  valutazione  di  impatto
ambientale sono svolte, in relazione agli inter- venti finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal  PNC  e  dai
programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, nei
tempi  e  secondo  le  modalita'  previsti  per  i  progetti  di  cui
all'articolo 8, comma 2-bis, del citato decreto  legislativo  n.  152
del 2006. In relazione agli interventi ferroviari di cui all'Allegato
IV del presente decreto, per la  cui  realizzazione  e'  nominato  un
commissario   straordinario   ai   sensi   dell'((articolo   4    del
decreto-legge)) 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  14  giugno  2019,  n.   55,   fermo   quanto   previsto
dall'articolo 44, comma  3,  ((del  presente  decreto))  si  applica,
altresi', la riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo  4,
comma  2,  secondo  periodo,  del  decreto  legge  n.  32  del  2019,
compatibilmente    con    i    vincoli     inderogabili     derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea,  ivi  inclusi  quelli  previsti
dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
13 dicembre 2011. In relazione agli interventi ferroviari diversi  da
quelli di cui al primo e al secondo periodo, i  termini  relativi  al
procedimento per la verifica dell'assoggettabilita' alla  valutazione
di impatto ambientale, nonche' del  procedimento  di  valutazione  di
impatto ambientale sono ridotti della meta'. 
    4. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse  archeologico
di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n.  50  del  2016,  in
relazione ai progetti di interventi di cui al comma 1, il termine  di
cui  all'articolo  25,  comma  3,  secondo   periodo,   del   decreto
legislativo n. 50 del 2016 e' ridotto  a  quarantacinque  giorni.  Le
risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel  corso  della
conferenza di servizi di cui al comma 1. 
    5. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo  n.  50  del
2016, la verifica del progetto da porre a  base  della  procedura  di
affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto
decreto accerta, altresi', l'ottemperanza alle prescrizioni impartite
in sede  di  conferenza  di  servizi  e  di  valutazione  di  impatto
ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante  procede
direttamente  all'approvazione  del  progetto  posto  a  base   della
procedura di affidamento nonche' dei successivi livelli progettuali. 
    6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non  si  applicano  agli
interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del presente decreto.". 
    ((6-bis. In considerazione  delle  esigenze  di  accelerazione  e
semplificazione dei procedimenti  relativi  a  opere  di  particolare
rilevanza pubblica strettamente connesse alle infrastrutture  di  cui
al comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al  fine
di assicurare una realizzazione coordinata di tutti  gli  interventi,
stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di  un
unico soggetto attuatore nonche'  l'applicazione  delle  disposizioni
del presente decreto anche agli  interventi  finanziati  con  risorse
diverse da quelle previste  dal  PNRR  e  dal  PNC  e  dai  programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, a  esclusione
di quelle relative alla  vigilanza,  al  controllo  e  alla  verifica
contabile ».)) 
  2. Le disposizioni di cui al presente  articolo  non  si  applicano
agli interventi di cui all'articolo 9 del decreto legge 10  settembre
2021, n. 121, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2021, n. 156.)) 
  ((2-bis. Dopo il comma 6  dell'articolo  44  del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108, e' inserito il seguente: 
    "6-bis. La determinazione conclusiva della conferenza di  servizi
di cui al comma 4, ovvero la  determinazione  motivata  adottata  dal
Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori  pubblici  o  la
nuova determinazione conclusiva del Consiglio dei ministri  nei  casi
previsti dal comma 6, ove gli elaborati progettuali siano  sviluppati
a un livello che consenta l'avvio delle procedure previste  dal  capo
IV del titolo II del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita',  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
determinano la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera ai sensi
degli articoli 12 e seguenti del medesimo testo  unico.  L'avviso  di
avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica  utilita'
di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 327  del  2001  e'  integrato  con  la
comunicazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge  7  agosto
1990, n. 241, richiamata dal comma 4 del presente articolo».))