((Art. 6 bis 
 
              Disposizioni in materia di progettazione 
                        delle opere pubbliche 
 
  1. Al fine di promuovere la massima  partecipazione  ai  bandi  per
l'assegnazione  delle  risorse  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza o del Piano nazionale per gli  investimenti  complementari
destinate alla realizzazione di  opere  pubbliche,  le  procedure  di
affidamento dell'attivita' di progettazione  richiesta  dai  predetti
bandi possono essere espletate anche in  mancanza  di  una  specifica
previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50.))