((Art. 6 bis
Disposizioni in materia di progettazione
delle opere pubbliche
1. Al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi per
l'assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e
resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari
destinate alla realizzazione di opere pubbliche, le procedure di
affidamento dell'attivita' di progettazione richiesta dai predetti
bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica
previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.))