((Art. 6 quater
Funzioni e compensi del collegio consultivo tecnico
delle stazioni appaltanti
1. All'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole:
«e con funzioni di assistenza per la» sono sostituite dalle seguenti:
«nonche' di»; b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. In
ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico,
determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente
superare:
a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre
componenti, l'importo corrispondente allo 0,5 per cento del valore
dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di
euro; tale percentuale e' ridotta allo 0,25 per cento per la parte
eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo
0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro;
b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque
componenti, l'importo corrispondente allo 0,8 per cento del valore
dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di
euro; tale percentuale e' ridotta allo 0,4 per cento per la parte
eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo
0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro ».))