((Art. 6 quater 
 
         Funzioni e compensi del collegio consultivo tecnico 
                      delle stazioni appaltanti 
 
  1.  All'articolo  6  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1,  le  parole:
«e con funzioni di assistenza per la» sono sostituite dalle seguenti:
«nonche' di»; b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis.  In
ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico,
determinati ai  sensi  del  comma  7,  non  possono  complessivamente
superare: 
    a) in  caso  di  collegio  consultivo  tecnico  composto  da  tre
componenti, l'importo corrispondente allo 0,5 per  cento  del  valore
dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di
euro; tale percentuale e' ridotta allo 0,25 per cento  per  la  parte
eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di  euro  e  allo
0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro; 
    b) in caso di collegio  consultivo  tecnico  composto  da  cinque
componenti, l'importo corrispondente allo 0,8 per  cento  del  valore
dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di
euro; tale percentuale e' ridotta allo 0,4 per  cento  per  la  parte
eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di  euro  e  allo
0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro ».))