Art. 12 
 
         Procedimento di iscrizione di una varieta' di vite 
 
  1. Il procedimento di  iscrizione  di  una  varieta'  di  vite  nel
Registro di cui all'articolo 9, regolato dagli articoli che  seguono,
si articola in: 
    a) esame della domanda di iscrizione; 
    b) esecuzione delle prove  ufficiali  per  la  valutazione  della
sussistenza dei requisiti per l'iscrizione delle varieta' di vite  al
registro nazionale; 
    c) parere del Gruppo di lavoro permanente; 
    d) provvedimento di iscrizione della varieta' di vite.