Art. 12 Procedimento di iscrizione di una varieta' di vite 1. Il procedimento di iscrizione di una varieta' di vite nel Registro di cui all'articolo 9, regolato dagli articoli che seguono, si articola in: a) esame della domanda di iscrizione; b) esecuzione delle prove ufficiali per la valutazione della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione delle varieta' di vite al registro nazionale; c) parere del Gruppo di lavoro permanente; d) provvedimento di iscrizione della varieta' di vite.