Art. 13 
 
      Esame della domanda di iscrizione di una varieta' di vite 
 
  1. L'iscrizione nel Registro di una  varieta'  di  vite,  ai  sensi
dell'articolo 9, e' richiesta dal costitutore della varieta', dal suo
avente causa o da un rappresentante designato,  o,  per  le  varieta'
pubbliche, da un richiedente che vi ha interesse. 
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore  del  presente  decreto,  sono  definite  le  modalita'  di
presentazione e i contenuti della domanda di  iscrizione  di  cui  al
comma 1. 
  3. Il Ministero provvede all'esame  istruttorio  della  domanda  di
iscrizione di cui al comma 1,  della  documentazione  allegata  e  ne
verifica l'ammissibilita' secondo le disposizioni presente capo. 
  4. Il procedimento di esame documentale della domanda  si  conclude
entro il termine di novanta giorni, che possono  essere  sospesi,  ai
sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7  agosto  1990,  n.  241
ovvero per un periodo non superiore a trenta giorni,  per  consentire
l'integrazione o la correzione delle istanze, ai sensi  dell'articolo
6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Il testo degli artt. 2 e 6 della legge 7 agosto 1990,
          n.  241   (Nuove   norme   in   materia   di   procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi), pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          agosto 1990, n. 192, cosi' recita: 
                «Art. 2. (Conclusione del procedimento). - 1. Ove  il
          procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad   un'istanza,
          ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le   pubbliche
          amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo  mediante
          l'adozione di un provvedimento espresso.  Se  ravvisano  la
          manifesta        irricevibilita',         inammissibilita',
          improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche
          amministrazioni   concludono   il   procedimento   con   un
          provvedimento espresso redatto in  forma  semplificata,  la
          cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
          al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. 
                2. Nei casi in cui disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
                3.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente   del
          Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza. 
                4.   Nei   casi   in   cui,   tenendo   conto   della
          sostenibilita'    dei    tempi     sotto     il     profilo
          dell'organizzazione  amministrativa,  della  natura   degli
          interessi   pubblici   tutelati   e    della    particolare
          complessita' del procedimento, sono indispensabili  termini
          superiori  a  novanta  giorni  per   la   conclusione   dei
          procedimenti di competenza delle amministrazioni statali  e
          degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma  3
          sono  adottati  su  proposta  anche  dei  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione  normativa  e  previa   deliberazione   del
          Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non  possono
          comunque  superare  i  centottanta  giorni,  con  la   sola
          esclusione dei procedimenti di acquisto della  cittadinanza
          italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. 
                4-bis.  Le  pubbliche  amministrazioni   misurano   e
          pubblicano nel proprio sito internet  istituzionale,  nella
          sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di
          conclusione dei  procedimenti  amministrativi  di  maggiore
          impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli  con
          i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa  in
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalita'
          e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione
          dei  procedimenti,  nonche'  le  ulteriori   modalita'   di
          pubblicazione di cui al primo periodo. 
                5.  Fatto  salvo  quanto   previsto   da   specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza. 
                6. I termini  per  la  conclusione  del  procedimento
          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal
          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad
          iniziativa di parte. 
                7. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  17,  i
          termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del  presente  articolo
          possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
          non  superiore  a  trenta  giorni,  per  l'acquisizione  di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 
                8.    La    tutela    in    materia    di    silenzio
          dell'amministrazione  e'  disciplinata   dal   codice   del
          processo amministrativo, di cui al  decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in  giudicato  che
          accolgono  il  ricorso   proposto   avverso   il   silenzio
          inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse,  in  via
          telematica, alla Corte dei conti. 
                8-bis. Le determinazioni relative  ai  provvedimenti,
          alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e  agli  atti
          di assenso comunque denominati, adottate dopo  la  scadenza
          dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma  2,  lettera
          c),  17-bis,  commi  1   e   3,   20,   comma   1,   ovvero
          successivamente all'ultima  riunione  di  cui  all'articolo
          14-ter, comma 7, nonche'  i  provvedimenti  di  divieto  di
          prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli  eventuali
          effetti, di cui all'articolo 19, commi  3  e  6-bis,  primo
          periodo,  adottati  dopo  la  scadenza  dei   termini   ivi
          previsti, sono inefficaci, fermo restando  quanto  previsto
          dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i  presupposti  e
          le condizioni. 
                9. La mancata o tardiva emanazione del  provvedimento
          costituisce  elemento  di  valutazione  della   performance
          individuale,  nonche'  di  responsabilita'  disciplinare  e
          amministrativo-contabile del dirigente  e  del  funzionario
          inadempiente. 
                9-bis. L'organo  di  governo  individua,  nell'ambito
          delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto  cui
          attribuire  il  potere  sostitutivo  in  caso  di  inerzia.
          Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo
          si  considera  attribuito  al  dirigente  generale  o,   in
          mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o  in  mancanza
          al   funzionario   di   piu'   elevato   livello   presente
          nell'amministrazione. Per ciascun  procedimento,  sul  sito
          internet istituzionale dell'amministrazione e'  pubblicata,
          in formato tabellare e con collegamento ben visibile  nella
          homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il
          potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai
          sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto,  in
          caso di ritardo, comunica senza indugio il  nominativo  del
          responsabile, ai  fini  della  valutazione  dell'avvio  del
          procedimento  disciplinare,  secondo  le  disposizioni  del
          proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
          lavoro,  e,  in   caso   di   mancata   ottemperanza   alle
          disposizioni del presente comma,  assume  la  sua  medesima
          responsabilita' oltre a quella propria. 
                9-ter.  Decorso  inutilmente  il   termine   per   la
          conclusione del procedimento o quello superiore di  cui  al
          comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di  cui
          al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di
          quello originariamente previsto, concluda  il  procedimento
          attraverso le strutture competenti o con la  nomina  di  un
          commissario. 
                9-quater. Il responsabile individuato  ai  sensi  del
          comma 9-bis, entro il 30 gennaio  di  ogni  anno,  comunica
          all'organo  di  governo,  i  procedimenti,  suddivisi   per
          tipologia e strutture amministrative competenti, nei  quali
          non e' stato rispettato il termine di conclusione  previsto
          dalla  legge  o   dai   regolamenti.   Le   Amministrazioni
          provvedono  all'attuazione  del  presente  comma,  con   le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
          della finanza pubblica. 
                9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in  ritardo
          su istanza di parte sono espressamente indicati il  termine
          previsto  dalla  legge   o   dai   regolamenti   e   quello
          effettivamente impiegato.». 
                «Art. 6. (Compiti del responsabile del procedimento).
          - 1. Il responsabile del procedimento: 
                  a) valuta, ai fini  istruttori,  le  condizioni  di
          ammissibilita',  i  requisiti  di   legittimazione   ed   i
          presupposti  che  siano  rilevanti  per   l'emanazione   di
          provvedimento; 
                  b)  accerta  di  ufficio  i  fatti,  disponendo  il
          compimento degli atti all'uopo  necessari,  e  adotta  ogni
          misura   per    l'adeguato    e    sollecito    svolgimento
          dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio
          di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o  istanze
          erronee o incomplete e puo' esperire  accertamenti  tecnici
          ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; 
                  c) propone l'indizione o, avendone  la  competenza,
          indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14; 
                  d) cura le comunicazioni,  le  pubblicazioni  e  le
          notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; 
                  e)  adotta,  ove  ne  abbia   la   competenza,   il
          provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti  all'organo
          competente  per   l'adozione.   L'organo   competente   per
          l'adozione  del  provvedimento  finale,  ove  diverso   dal
          responsabile del procedimento, non puo'  discostarsi  dalle
          risultanze dell'istruttoria condotta dal  responsabile  del
          procedimento  se  non  indicandone   la   motivazione   nel
          provvedimento finale.».